Le ingiurie del lavoratore contro il suo datore di lavoro non sono sufficienti a giustificare il licenziamento ad nutum del lavoratore

E' giurisprudenza consolidata che il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell'art.7 della legge n. 300 del 1970 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa. Difatti, a nulla rileva, ovviamente, che il comportamento del dipendente sia stato ritenuto reato dal giudice penale, atteso che tale evidenza, se vale a qualificare l'illiceità, non esclude che al lavoratore incolpato debba essere contestato l'accaduto onde consentirgli di dare le giustificazione che egli assume rilevanti nell'ambito del rapporto di lavoro".

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Ordinanza del 21 aprile 2010, n. 9422



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso 8306-2008 proposto da:

TO. EN. , elettivamente domiciliato in ROMA, via GIORGIO SCALIA 12, presso lo studio dell'avvocato GATTI MARCO, rappresentato e difeso dall'avvocato FAUGNO FABIO MASSIMO come da procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

PE. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, via AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato NOTARMUZI STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CINQUE LUIGI come da procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 855/2007 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 21/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l'Avvocato FAUGNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Pe. Gi. impugnava dinanzi al giudice del lavoro di Pescara il licenziamento irrogatogli da To. En. , titolare della ditta Ra. As. , di cui era stato dipendente. Il Tribunale, ritenuto il recesso ontologicamente disciplinare lo dichiarava illegittimo non essendo stata espletata la procedura di contestazione prevista dall'articolo 7 dello statuto dei lavoratori.

Proponeva appello il To. e lamentava che, essendo il recesso originato da ingiurie e minacce rivoltegli dal dipendente, per le quali costui era stato condannato dal giudice penale, avrebbe dovuto essere ravvisata la giusta causa che legittimava l'immediata cessazione del rapporto. In secondo luogo contestava la mancata considerazione all'aliunde perceptum ai fini del risarcimento del danno.

La Corte di appello di L'Aquila con sentenza 21.6-21.8.06 rigettava l'impugnazione ritenendo corretta la motivazione della sentenza del Tribunale.

Proponeva ricorso il To. deducendo: 1) violazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articoli 7 e 18 e dell'articolo 2119 c.c., con il quesito: in caso di grave insubordinazione del lavoratore che comporti irrimediabile lesione dell'elemento della fiducia, il datore di lavoro e' legittimato ad operare il cd. licenziamento in tronco senza il necessario preventivo rispetto della procedura disciplinare?"; 2) insufficiente e contraddittoria motivazione "in relazione all'articolo 1223 c.c. e articolo 18 dello statuto", in relazione alla mancata considerazione all'aliunde perceptum.

Si difendeva con controricorso il Pe. , in primis deducendo l'inammissibilita' del ricorso perche' notificato oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex articolo 380 bis c.p.c. che e' stata comunicata al Procuratore generale ed e' stata notificata ai difensori costituiti.

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di tardivita' e di conseguente inammissibilita' del ricorso.

Parte ricorrente, ricevuta la notifica della sentenza di secondo grado il 23.1.08, richiese la notifica del ricorso per cassazione due volte: il 13.3.08 e, in ragione dell'esito negativo, il 26.3.08. In questa seconda occasione la notifica (da effettuarsi presso il domicilio eletto dell'intimato) ando' a buon fine, tanto che il Pe. notifico' il suo controricorso. La notifica del ricorso fu tuttavia richiesta non entro il sessantesimo giorno (ovvero entro il 25.3.08, ultimo giorno utile, essendo il 23 e 24 marzo giorni festivi), ma il sessantunesimo, in violazione del termine di cui all'articolo 325 c.p.c., comma 2. In ragione di tale successione degli eventi il consigliere relatore ha segnalato al Collegio la eventuale tardivita' della notifica.

Il difensore del ricorrente successivamente ha chiarito le modalita' del primo tentativo di notifica, effettuato a mezzo posta e non andato a buon fine, documentando che l'Ufficiale giudiziario indirizzo' il plico contenente l'atto non ai difensori presso cui il Pe. aveva eletto domicilio, ma direttamente a lui personalmente, seppure presso l'indirizzo stradale di quelli, ove, ovviamente egli risulto' sconosciuto. La causa dell'esito negativo fu, dunque, un errore materiale del personale UNEP di (OMESSO), che sulla busta contenente l'atto notificando trascrisse solo il nome del destinatario, ma non quello del domiciliatario, che pure era stato diligentemente indicato dal richiedente (si veda la certificazione dell'Ufficiale giudiziario versata in atti dal difensore).

Al riguardo la giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta' e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio. Ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra' effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempre che la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Sezioni unite 24.7.09 n. 17352).

Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie considerata dalle Sezioni unite, atteso che, non appena conosciuto l'esito negativo del tentativo di notifica la difesa del To. richiese tempestivamente una nuova notifica (che ando' a buon fine) (si veda la gia' menzionata documentazione).

La notifica dell'atto, pertanto, puo' essere considerata tempestiva.

E', invece, infondato il ricorso.

Quanto al primo motivo, deve ritenersi corretto il principio applicato dalla Corte di merito. E', infatti, giurisprudenza consolidata che il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari della specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare e, quindi, deve essere assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7, commi 2 e 3 circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa (v. da ultimo Cass. 13.8.07 n. 17652).

A nulla rileva, ovviamente, che il comportamento del dipendente sia stato ritenuto reato dal giudice penale, atteso che tale evenienza, se vale a qualificarne l'illiceita', non esclude che al lavoratore incolpato debba essere contestato l'accaduto onde consentirgli di dare le giustificazioni che egli assume rilevanti nell'ambito del rapporto di lavoro.

Quanto al secondo motivo, nonostante l'intestazione al vizio di motivazione, si sottopone alla Corte una questione di diritto in materia di determinazione del risarcimento ex articolo 18 dello statuto dei lavoratori e di considerazione dell'aliunde perceptum, senza la formulazione di alcun quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilita' dall'articolo 366 bis c.p.c..

Il ricorso e', dunque, infondato e deve essere rigettato.

Le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in euro 30.00 per esborsi ed in euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

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