Le somme percepite illegittimamente sul trattamento provvisorio di pensione Non dovranno essere restituite dopo la determinazione del trattamento definitivo

Il recupero dell'indebito formatosi su trattamento pensionistico provvisorio, secondo la più recente giurisprudenza, può effettuarsi, in base all'art. 162 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n° 1092 e dell'art. 2, secondo comma, della L: 7 agosto 1990 n. 241, entro e non oltre il limite temporale stabilito con il regolamento ministeriale, ma dopo tale termine, il recupero non può più essere effettuato. E' quanto stabilito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 7 del 7 agosto 2007.

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