Legittimo il licenziamento del dipendente che nell'orario di lavoro si allontani dal posto di lavoro senza timbrare il badge

Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, comma 1, lettera a), (nel testo applicabile "ratione temporis" alla vicenda dedotta in giudizio, realizzatasi prima delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 116 del 2016, articolo 3, comma 1) sanziona con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente e la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. Per tale ragione, la condotta che si compendia nell'allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili e' idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quinquies, comma 1.

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 14 dicembre 2016, n. 25750



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi - Presidente

Dott. TORRICE Amelia - rel. Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela - Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso 29538/2014 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5483/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/07/2014 R.G.N. 3041/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2016 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza oggi impugnata, ha respinto l'appello proposto dall'Inps, avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la legittimita' del licenziamento irrogato a (OMISSIS) in data 9.11.2010.

2. La Corte territoriale ha rilevato che al (OMISSIS) era stato contestato di avere tratto in inganno il datore di lavoro in ordine all'orario di servizio prestato il giorno (OMISSIS) per essersi allontanato, con inganno, senza alcuna autorizzazione dall'ufficio, a fronte del sistema di rilevazione delle presenze a mezzo "badge" che attestava l'entrata e l'uscita dal lavoro, rispettivamente, alle ore 9,16 ed alle ore 15,46.

3. Ha escluso la sussumibilita' della condotta addebitata nella fattispecie disciplinare prevista dall'articolo 2, comma 9, lettera a) del CCNL, sostanzialmente riproduttiva di quella prevista dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, comma 1, lettera a), sul rilievo della indimostrata sussistenza di modalita' fraudolente, non oggetto di specifica indicazione nella contestazione disciplinare e perche' il (OMISSIS) si era solo allontanato dall'ufficio senza richiedere la prescritta autorizzazione.

4. Il ricorso dell'Inps domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo, illustrato da successiva memoria, al quale resiste, con controricorso, (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi del motivo di ricorso.

5. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3., violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, articolo 2119 c.c., e articolo 640 c.p..

6. Assume che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, l'uso fraudolento delle apparecchiature atte a documentare la presenza sul luogo di lavoro e l'utilizzo alterato di queste ultime non si consuma solo nella commissione di condotte volte ad alterare fisicamente il sistema di rilevazione delle presenze ovvero nel far timbrare il cartellino da altri colleghi, ma anche nell'omessa registrazione dell'uscita dal luogo di lavoro e nella attestazione non veritiera sulla effettiva presenza sul luogo di lavoro.

Esame del motivo.

7. Il motivo e' fondato.

8. Il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, comma 1, lettera a), (nel testo applicabile "ratione temporis" alla vicenda dedotta in giudizio, realizzatasi prima delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 116 del 2016, articolo 3, comma 1) sanziona con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente e la giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia.

9. La chiara formulazione della disposizione ed anche la sua "ratio", questa evincibile dall'obiettivo, enunciato nel Decreto Legislativo n. 150 del 2009, articolo 67, comma 1, di "potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttivita' e di assenteismo", inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro e' corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore e' effettivamente presente in ufficio, mentre e' falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore e' presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.

10. La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza, dunque, non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore e' rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita.

11. La condotta che si compendia nell'allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili e', infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l'amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quinquies, comma 1.

12. Il Collegio reputa che utili elementi a conforto della innanzi esposta ricostruzione della condotta tipizzata dal legislatore nell'articolo 55 quater, comma 1, lettera a), possono desumersi dal Decreto Legislativo n. 116 del 2016, articolo 3, comma 1. Tale norma ha introdotto nell'articolo 55 quater, il comma 1 bis, che dispone "costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalita' fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attivita' lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta".

13. E' certo innegabile che l'intervento additivo, sicuramente non qualificabile come fonte di interpretazione autentica, non ha efficacia retroattiva; e', nondimeno, indiscutibile la potesta' del legislatore di produrre norme aventi finalita' chiarificatrici, idonee, sia pure senza vincolare per il passato, ad orientare l'interprete nella lettura di norme preesistenti, in applicazione del principio di unita' ed organicita' dell'ordinamento giuridico (Cass. SSUU n. 18353/2014; Cass. 22552/2016).

14. Indipendentemente dall'intervento riformatore, la ricostruzione innanzi effettuata era, comunque, evincibile dal tenore letterale della disposizione (cfr. p. 9 di questa sentenza), dal quale non si ricava alcun elemento che consenta di affermare che, invece, nel passato la condotta tipizzata fosse individuabile nei soli casi di alterazione/manomissione del sistema di rilevazione delle presenze (Cass. 17637/2016, 17259/2016).

15. Va precisato che rimane fermo il principio secondo cui la valutazione della proporzionalita' e' coessenziale all'applicazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 54 quater, lettera a), dovendo escludersi la configurabilita' in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzioni disciplinari e permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalita' della sanzione rispetto al fatto addebitato (Cass. 17259/2016, 17335/2016, 11639/2016, 10842/2016, 1315/2016, 24796/2010, 26329/2008; Cort. Costit. 971/1988, 239/1996, 286/1999).

16. I principi sopra richiamati sono stati affermati anche con riguardo all'articolo 55 quater (Cass. 17259/2016, 1351/2016), sul rilievo che l'articolo 2106 c.c., risulta oggetto di espresso richiamo da parte dell'articolo 55, comma 2 e sul rilievo che alla giusta causa ed al giustificato motivo fa riferimento l'articolo 55 quater, comma 1.

17. Tanto precisato, va rilevato che non e' mai stato contestato che il giorno (OMISSIS) il (OMISSIS), negli intervalli temporali compresi tra le timbrature in ingresso (ore 9,16) e in uscita (15,46), si era allontanato dal lavoro senza alcuna autorizzazione e senza che risultasse alcuna timbratura intermedia che attestasse il suo allontanamento dal luogo di lavoro.

18. Non possono, pertanto, nutrirsi dubbi sul fatto che, dal punto di vista oggettivo, il comportamento contestato al (OMISSIS) e' sussumibile entro la fattispecie astratta prevista dalla disposizione sopra richiamata, nella parte in cui, appunto punisce con il licenziamento la "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalita' fraudolente". Attraverso la mancata segnalazione dell'uscita nel sistema di rilevazione della presenza in servizio, da effettuarsi attraverso il sistema di "timbratura", risulto', infatti, attestata falsamente, e con l'elusione del sistema di rilevamento, una circostanza non vera e cioe' la presenza in servizio del (OMISSIS).

19. La sentenza impugnata, che non si e' attenuta ai principi sopra richiamati, va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che dovra' attenersi ai seguenti principi di diritto, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita':

20. "Ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, comma 1, lettera a), la registrazione effettuata attraverso l'utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro e' corretta e non falsa solo se nell'intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore e' effettivamente presente in ufficio, mentre e' falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore e' presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita".

21. "La fattispecie disciplinare di cui al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, comma 1, lettera a), si realizza non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore e' rimasto in ufficio durante l'intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita".

P.Q.M.

La Corte.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvedera' anche sulle spese del giudizio di legittimita'.

 
 
 

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