Licenziamento per denigrazione del datore di lavoro

Con sentenza del 7 novembre 2006 n.23726, la Corte di Cassazione, sez.lavoro, ha stabilito che ?il carattere ontologicamente disciplinare del licenziamento, mentre implica la necessit? dello preventiva contestazione degli addebiti (ancorch? non espressamente previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina predisposta dal datore di lavoro) e della possibilit? di difesa del lavoratore, non comporta invece che il potere di recesso del datore di lavoro per giusta causa o giustificato motivo (gi? previsto dagli articolo 1 e 3 della legge 604/66) debba essere esercitato in ogni caso previa inclusione dei fatti contestati in un codice disciplinare ed affissione del medesima. Tali ultimi adempimenti non sono, infatti, necessari in relazione a quei fatti il cui divieto (sia o no penalmente sanzionato) risiede nella coscienza sociale quale minimo etico e non gi? nelle disposizioni collettive o nelle determinazioni dell'imprenditore?. (Cass. civile, 13906/00, nello stesso senso, 3949/89; 2963/91; 1974/94, 5434/03; 12500/03; 12735/03; 13194/03: mentre le sentenze 17763/04 e 10201/04, estendono questo principio anche alle sanzioni conservative).
Nel caso di specie, in particolare, la Corte ha ritenuto legittimo il licenziamento disposto ai danni di una dipendente che avrebbe denigrato il proprio datore di lavoro, con un comportamento, contestatole formalmente e poi sanzionato con il provvedimento espulsivo, che risponde al criterio indicato dalla giurisprudenza, consistendo nella violazione di regole di convivenza civile, che impongono il reciproco rispetto e che sono radicate nella coscienza sociale, e che come tali non necessitavano di essere portate specificamente a conoscenza dei dipendenti.

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