Lo spostamento di lavoratori da una ditta ad un'altra integra sempre una fattispecie di distacco anche se le due ditte fanno capo allo stesso proprietario

Se si assumono dei dipendenti per una ditta, questi non possono essere spostati in un altra ditta, anche se questa fa capo allo stesso proprietario a seconda dell’affluenza dei clienti e delle esigenze del momento: occorre sempre e comunque un atto formale di distacco o comando tra le due ditte, altrimenti il datore di lavoro incorre nelle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme sul collocamento di carattere sostanziale.
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 3857 del 15 febbraio 2008)



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Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato in data 2 agosto 2002 Minocchi Elena, in proprio e quale legale
rappresentante della Ditta Sogebra S.r.l., proponeva opposizione avverso l’ordinanza
ingiunzione n. 223 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Prato in data 11 luglio
2002 per violazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 112/35, degli artt. 1 e 3 della legge n.
4/53, dell’art. 9 bis, commi 1, 2 e 3, della legge n. 608/96 e dell’art. 21 della legge n.
264/49. Sosteneva la ricorrente che “le violazioni… non sussistono, in quanto i nominativi
richiamati…, non erano all’epoca dell’accertamento dipendenti del ristorante Il Mercante, ma
dell’esercizio pubblico Paris e solo comandati temporaneamente al primo. I lavoratori si
trovavano solo occasionalmente presso il primo esercizio di ristorazione, data la massiccia
affluenza di avventori.
Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Prato, la quale resisteva all’opposizione in
quanto, dagli accertamenti effettuati dagli Ispettori Inps di Prato, risultava che presso il
locale Il Mercante erano occupati alcuni lavoratori giù in forza presso il bar Paris, di proprietà
della stessa Minocchi, la quale era anche amministratrice unica della Sogebra S.r.l., titolare
del Ristorante “Il Mercante” e che nessun provvedimento di distacco o comando era stato
formalmente adottato tra le due ditte, ma che i lavoratori venivano spostati da un locale
all’altro a seconda dell’affluenza dei clienti e delle esigenze del momento. Riteneva, quindi,
la Direzione Provinciale che “i lavoratori considerati, essendo stati trovati intenti a svolgere
la propria attività, senza alcuna legittima giustificazione, presso un datore di lavoro diverso
da quello che li aveva formalmente assunti, dovevano ritenersi alle dipendenze di chi
effettivamente aveva usufruito delle loro prestazioni.
Con memoria autorizzata la ricorrente, insistendo nel merito in ordine all’eccezionalità ed
occasionalità del distacco presso “Il Mercante” dei dipendenti del “Paris”, rilevava che le
irregolarità contestate costituivano, in realtà, violazioni formali, in quanto “non determinano
una lesione del bene giuridico tutelato, ma si concretano in un mero inadempimento che non
incide sulla sostanza dell’obbligo imposto”.
La Direzione Provinciale, insistendo nelle conclusioni già rassegnate, precisava che “nel caso
di specie non si rinviene nessuno degli elementi che legittimano, secondo l’elaborazione
giurisprudenziale, l’ipotesi del distacco… Il riconosciuto prestito di manodopera da parte della
ricorrente non trova quindi alcuna legittimazione e deve pertanto essere considerato
illecito”.
2. Con sentenza del 13 ottobre – 15 marzo 2003 il tribunale di Prato accoglieva l’opposizione
proposta dalla Minocchi, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Sogebra S.r.l.,
avverso l’ordinanza ingiunzione n. 223 emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Prato
in data 11 luglio 2002 e compensava le spese tra le parti.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la Direzione provinciale del lavoro di
Prato con un unico motivo di ricorso.
Resiste con controricorso la Minocchi.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione
dell’art. 116, comma 12, d.lgs. n. 388 del 2000, degli artt. 3 e 4 della legge n. 112 del
1935, degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953 e dell’art. 9 bis, commi 1, 2 e 3, della legge
n. 608 del 1996, nonché vizio di motivazione.
Erroneamente il tribunale di Prato ha supposto che le violazioni in contestazione fossero
riconducibili a quelle la cui sanzione amministrativa era stata abrogata dalla medesima
norma.
2. Il ricorso è fondato.
L’art. 116, comma 12 della legge finanziaria per il 2001 (l. n. 23 dicembre 2000 388)
prevede che, ferme restando le sanzioni penali, sono “abolite” non solo tutte le sanzioni
amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie
consistenti nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali
comunque derivi l’omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi ai sensi
della L. n. 689 del 1981, n. 35, comma 2 e 3, ma anche quelle relative a violazioni “di norme
sul collocamento di carattere formale”. Posto che non si controverte che le violazioni di cui è
causa sono state commesse successivamente all’entrata in vigore di tale normativa,
correttamente il tribunale ha ritenuto che esse rientrano nell’ambito applicativo di tale
disposizione.
Si tratta quindi di verificare se le violazioni contestate alla resistente riguardino, o no,
“norme sul collocamento di carattere formale”.
Invero, nell’ambito della normativa afferente al collocamento, si connotano come violazioni
di carattere meramente formale quelle che non determinano una lesione sostanziale del
bene giuridico tutelato. Tali, ad esempio, le comunicazioni di assunzione errate o
incomplete, che non incidano, di fatto sull’essenziale funzione di controllo e monitoraggio,
che caratterizza la materia del collocamento; come avverrebbe segnatamente nel caso in cui
sul modulo prestampato relativo alla comunicazione da trasmettere al centro per l’impiego si
omettesse di indicare la qualifica di inquadramento o il contratto collettivo di lavoro
applicato, facendo, però, corretto riferimento al tipo di rapporto, se, cioè, a tempo
determinato o indeterminato. In tal senso si è già espressa questa Corte (Cass., sez. lav., 8
gennaio 2007, n. 65) che ha precisato che devono ritenersi di carattere sostanziale, e quindi
estranee all’abrogazione suddetta, tutte le violazioni relative all’omessa o tardiva
comunicazione di assunzione e cessazione del rapporto di lavoro, in quanto effettivamente
incidenti sulla suddetta finalità.
Nel confermare tale orientamento giurisprudenziale deve ribadirsi, come principio di diritto,
che, ai fini dell’”abolizione” delle sanzioni relative a violazioni “di norme sul collocamento di
carattere formale”, prevista dall’art. 116, comma 12, legge 23 dicembre 2000 n. 388 (l.
finanziaria per il 2001), il carattere sostanziale delle violazioni, che esclude tale “abolizione”,
può predicarsi ogni qual volta venga in rilievo uno specifico profilo di protezione del
lavoratore che ha interesse a che dati cognitivi rilevanti al fine del corretto svolgimento del
rapporto (quali l’attivazione e la cessazione del rapporto) siano comunicati alla pubblica
amministrazione e trovino riscontro documentale nel libro matricola e nel libro paga. Sicché
può dirsi che nella specie le violazioni contestate alla resistente hanno tutte carattere
sostanziale, consistendo esse: a) nell’aver omesso di effettuare le dovute registrazioni sul
libretto di lavoro di sette lavoratori (art. 3-4 legge 10 gennaio 1935 n. 112); b) nell’aver
omesso di consegnare agli stessi lavoratori, all’atto della corresponsione della retribuzione, il
prescritto prospetto paga (artt. 1-3 legge 5 gennaio 1953 n. 4); c) nel non aver comunicato
alla competente Sezione circoscrizionale per l’impiego, entro i termini di legge, l’assunzione
dei lavoratori (art. 9 bis, comma 1 e 2, d.l. 1 ottobre 1996 n. 510, convertito nella legge 28
novembre 1996 n. 608); d) nel non aver loro consegnato, all’atto dell’assunzione, la
dichiarazione contenente i dati della registrazione effettuata sul libro matricola in uso (art. 9
bis, comma 3, legge n. 608 del 1996); e) e infive nel non aver comunicato alla competente
Sezione circoscrizionale per l’impiego, entro il termine di 5 giorni, la cessazione del rapporto
di lavoro della lavoratrice Scopece Rita, avvenuta il 21 settembre 1997 (art. 21 legge n. 264
del 1949).
3. Conseguentemente il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata che invece ha
ritenuto di natura formale le violazioni suddette.
Non essendo necessari accertamenti ulteriori la causa può essere decisa nel merito ex art.
384 c.p.p. con il rigetto dell’opposizione originariamente proposta dell’odierna resistente.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,
rigetta l’opposizione originariamente proposta dell’odierna resistente e compensa tra le parti
le spese dell’intero processo.

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