Lo svolgimento di attività fisica durante la malattia non giustifica il licenziamento se le attività fisiche non sono tali da mettere in pericolo l'equilibrio psicofisico del lavoratore

La prova dello svolgimento di attività fisica, nel caso di specie la coltivazione di un fondo, durante la malattia non legittima il licenziamento del dipendente se le attività svolte non sono tali da poter concretamente mettere in pericolo l'equilibrio fisico del lavoratore e dunque la sua capacità di adempiere correttamente alla prestazione. PUBBLICAZIONE Consiglio Nazionale Forense, Sito Ufficiale CNF, 2012 Lo ius superveniens rappresentato dalla L. n. 92/2012, ed in particolare la sua disposizione modificativa della disciplina delle conseguenze dell'accertata illegittimità del licenziamento, non è applicabile ratione temporis a fattispecie decise nel vigore della precedente formulazione dell'art. 18 della L. n. 300/70. PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2012

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 6 dicembre 2012, n. 21938

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