Mobilità e patto di prova

Con sentenza n.26420 del12 dicembre 2006 la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore trasferito per mobilit? volontaria ad altra amministrazione non possa essere sottoposto ad un nuovo parido di prova. La mobilit? volontaria di cui all'art.33 D.lgs n.29/93, come modificato dall'art.16 L.28 novembre 2005 n.246, integra, infatti, una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro attuata con il consenso di tutte le parti e quindi una cessione del contratto, per cui ove detto patto sia gi? stato superato presso l'amministrazione di provenienza non ? necessario che sia ripetuto presso quella di nuova destinazione.

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