Nel caso di piu' contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, e' legittima la conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore, per violazioni delle disposizioni della Legge n. 1369 del 1960.

Nel caso di piu' contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, e' legittima la conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore, per violazioni delle disposizioni della Legge n. 1369 del 1960. In materia di rapporto di lavoro interinale, disciplinato dalla l. n. 196/1997, la mancata previsione, nell'ambito della stessa legge, di un divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa utilizzatrice non esclude che, in tali casi, possano configurarsi ipotesi di contratti in frode alla legge, allorché la reiterazione costituisca il mezzo per eludere la regola della temporaneità dell'occasione di lavoro che connota tale disciplina. Ne consegue che, per escludere che il contratto di lavoro con il fornitore interposto si consideri instaurato con l'utilizzatore interponente a tempo indeterminato, occorre verificare l'effettiva persistenza delle esigenze di carattere temporaneo, in modo tanto più penetrante quanto più durevole e ripetuto sia il ricorso a tale fattispecie contrattuale.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 6 febbraio 2014, n. 2763



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 8538/2010 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro' tempore, in proprio e quale mandatario della (OMISSIS) S.P.A. - (OMISSIS) I.N.P.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 794/2009 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 09/12/2009 R.G.N. 801/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2013 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l'inammissibilita' e, in subordine, il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tre distinti ricorsi, successivamente riuniti, la (OMISSIS) s.p.a. si rivolgeva al Tribunale di Teramo per impugnare sia il verbale di accertamento dell'INPS n. (OMISSIS), redatto dagli Ispettori della sede di (OMISSIS) il 22 settembre 2003, sia le cartelle di pagamento che da esso traevano origine.

In particolare, col menzionato verbale di accertamento, si riteneva che la (OMISSIS) s.p.a., utilizzando lavoratori con contratto interinale in misura superiore e per finalita' diverse da quelle previste dalla Legge 24 giugno 1997, n. 196, fosse incorsa nella violazione della Legge n. 1369 del 1960, con la conseguenza che i lavoratori utilizzati con contratto interinale andavano "considerati dipendenti" della (OMISSIS) s.p.a. stessa, con conseguente "recupero" della contribuzione ritenuta omessa.

In particolare, a parere dell'INPS, il ricorso al lavoro interinale da parte della societa' sarebbe avvenuto al di fuori delle due ipotesi consentite dal contratto collettivo applicato ("Carta-Industria" del 13.7.2001) e cioe' (cfr. articolo 10), per: 1) esecuzione di un'opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo; 2) aumento temporaneo delle attivita'.

La (OMISSIS) s.p.a., quindi: a) con ricorso del 29.6.2004 impugnava il verbale di accertamento sopra richiamato, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la legittimita' dei contratti di lavoro "interinale" stipulati con diversi soggetti, con conseguente accertamento negativo del credito vantato dall'Inps; b) con ricorso del 19.4.2004 impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) dell'importo di euro 40.011,68 emessa per i relativi crediti contributivi; c) con ricorso del 1.4.2006 impugnava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) 73 dell'importo di euro 3.180,51 emessa per crediti INAIL derivanti dalla stessa causale di cui al verbale di accertamento richiamato.

Il Tribunale di Teramo accoglieva le opposizioni e dichiarava non dovuti, sia all'INPS che all'INAIL, i contributi e premi assicurativi richiesti.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'INPS; resistevano la societa' (OMISSIS) e l'INAIL, quest'ultimo proponendo appello incidentale.

Con sentenza depositata il 9 dicembre 2009, la Corte d'appello dell'Aquila accoglieva sia l'appello principale che quello incidentale, rigettando le opposizioni in questione.

Per la cassazione propone ricorso la (OMISSIS) s.p.a., affidato ad unico motivo.

Resistono sia l'INPS che l'INAIL con distinti controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - La ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della Legge n. 196 del 1997, articoli 1 e 10, nonche' della Legge n. 1369 del 1960, articolo 1, comma 5, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che la Corte aquilana decise la controversia in netto contrasto con quanto affermato da Cass. n. 2488/08, che escluse che per le violazioni in questione la sanzione fosse quella dell'imputazione del rapporto di lavoro in capo all'effettivo utilizzatore, tanto meno con la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

2 - Il ricorso e' infondato.

Questa Corte ha gia' osservato (Cass. 2 luglio 2009 n. 15515) che nel caso di piu' contratti per prestazioni temporanee, che siano stati ripetutamente reiterati in maniera continuativa, e' legittima la conversione in un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'utilizzatore, per violazioni delle disposizioni della Legge n. 1369 del 1960.

L'orientamento risulta confermato dalla successiva giurisprudenza (Cass. 1 febbraio 2013 n. 2413; Cass. 12 gennaio 2012 n. 232), secondo cui in materia di rapporto di lavoro interinale, la mancanza o la generica previsione, nel contratto intercorrente tra l'impresa fornitrice e il singolo lavoratore, dei casi in cui - e dunque delle esigenze per le quali - e' possibile ricorrere a prestazioni di lavoro temporaneo, in base ai contratti collettivi dell'impresa utilizzatrice, ovvero l'insussistenza in concreto delle suddette ipotesi, spezza l'unitarieta' della fattispecie complessa voluta dal legislatore per favorire la flessibilita' dell'offerta di lavoro nella salvaguardia dei diritti del lavoratore, e fa venir meno la presunzione di legittimita' del contratto interinale stesso. Ne consegue che, per escludere che il contratto di lavoro con il fornitore interposto si consideri instaurato con l'utilizzatore interponente a tempo indeterminato, non e' sufficiente arrestarsi alla verifica del dato formale del rispetto della contrattazione collettiva quanto al numero delle proroghe consentite, senza verificare l'effettiva persistenza delle esigenze di carattere temporaneo, in modo tanto piu' penetrante quanto piu' durevole e ripetuto sia il ricorso a tale fattispecie contrattuale. L'evoluzione interpretativa in argomento e' gia' contenuta nella sentenza 23 novembre 2010 n. 23684, che, pur contigua alle argomentazioni svolte nella precedente pronuncia n. 2488/08 invocata dalla ricorrente, ha affermato che, in materia di rapporto di lavoro "interinale", la mancata previsione nella Legge 24 giugno 1997, n. 196, di un divieto di reiterazione dei contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo conclusi con lo stesso lavoratore avviato presso la medesima impresa utilizzatrice non esclude che per la valida stipulazione del contratto di fornitura di lavoro temporaneo occorrano in ogni caso esigenze produttive temporanee, essendo cio' imposto non dall'interpretazione della citata legge alla luce della sopravvenuta direttiva comunitaria 1999/70/CEE (che ha previsto espressamente dei limiti all'istituto), ma dall'essenziale temporaneita' dell'occasione di lavoro che in ogni caso connota la fattispecie, con la conseguenza che possono configurarsi ipotesi di contratti in frode alla legge (articolo 1344 c.c.) allorche' la reiterazione costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola dall'essenziale temporaneita' dell'occasione di lavoro.

La Legge n. 196 del 1997, articolo 10, comma 1, prevede, nel caso di contratto di fornitura ingiustificato, che continua a trovare applicazione la Legge n. 1369 del 1960, con la conseguenza che il contratto di lavoro con il fornitore-interposto si considera a tutti gli effetti instaurato con l'utilizzatore-interponente.

Ne' puo' ritenersi che l'espressione "contratto a tempo indeterminato" e' contenuta solo nell'articolo 10, comma 2, sicche' tale conseguenza non potrebbe derivare anche dal precedente comma 1. Invero il richiamo della Legge n. 1369 del 1960, comma 1, implica di per se' la dichiarazione di un contratto a tempo indeterminato con l'utilizzatore-interponente in caso di fornitura ingiustificata. Mentre l'espressa previsione del comma 2, deriva solo dall'esigenza di regolare appositamente il vizio di forma, distinguendo due ipotesi: se il vizio di forma riguarda il contratto di fornitura stipulato dall'utilizzatore il contratto di lavoro a tempo indeterminato si costituisce in capo a quest'ultimo, consapevole del vizio stesso in quanto stipulante; se il vizio di forma riguarda il contratto di lavoro temporaneo questo si trasforma in contratto a tempo indeterminato con la impresa fornitrice, essendo l'utilizzatore estraneo a questo vizio.

Tale interpretazione non risulta in contrasto con la recente sentenza della C.G.E. 11.4.13 (C-290/12) laddove ha affermato che la direttiva 1999/70 CE del 28 giugno 1999, e l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, debbono essere interpretati nel senso che non si applicano ne' al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un'agenzia di lavoro interinale, ne' al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e l'impresa utilizzatrice, posto che solo il rapporto di lavoro concluso "direttamente" con il datore di lavoro rientra nell'ambito del citato accordo quadro. Ne consegue che, una volta escluso che la disciplina comunitaria in materia di contratti a termine (che non prevede specifiche sanzioni per la loro inosservanza, che sarebbero dunque inapplicabili al diverso caso del lavoro interinale, demandandone la previsione alle legislazioni nazionali) riguardi anche il lavoro interinale, non vi e' alcuna preclusione per il giudice nazionale di stabilire l'esatta natura e portata delle obbligazioni nascenti da tale tipo di rapporto, evidenziandone l'intrinseca temporaneita' con la conseguente configurabilita' di ipotesi di contratti in frode alla legge (articolo 1344 c.c.), allorche' la reiterazione costituisca il mezzo, anche attraverso intese, esplicite o implicite, tra impresa fornitrice e impresa utilizzatrice concernenti la medesima persona del prestatore, per eludere la regola dell'essenziale temporaneita' dell'occasione di lavoro.

3.-Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita', in favore di ciascuno dei controricorrenti, che liquida in euro 100,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
 

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