Nel periodo compreso tra la data del licenziamento e la sentenza che lo dichiara illegittimo le contribuzioni rimangono dovute anche se la retribuzione non viene pagata

Nel regime di stabilità reale previsto dall’art. 18 della Legge n. 300/1970, nel periodo compreso tra la data dell’illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l’ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare i contributi assicurativi, che sono dovuti indipendentemente dall’erogazione della retribuzione (che nel detto periodo non è corrisposta spettando al lavoratore solo il risarcimento del danno) e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nell’intero periodo. Pertanto nel periodo intercorso tra licenziamento e sentenza di primo grado, ovvero tra licenziamento e data della transazione, le contribuzioni rimangono dovute anche se la retribuzione non viene pagata. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26946 del 20 dicembre 2007)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RE. BA. HO. SPA in persona del procuratore speciale Dott. AL. Fa. Ma., giusta procura notarile in data 23.9.2004, rappresentata e difesa dagli avv. BOSIO Cesare ed CICCOTTI Enrico per mandato a margine del ricorso, elett. in Roma presso lo studio dell'avv. Cicciotti, via Virgilio 8;

- ricorrente -

contro

INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Sa. Gi. Pa., in proprio e quale mandatario della spa SC., rappresentati e difesi per procura speciale in calce al controricorso dagli avv.ti Cossu Benedetta, Correra Fabrizio e Coretti Antonietta, elett. dom. in Roma via della Frezza 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto;

- intimato controricorrente -

e contro

CO. GI.

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 3.2005 in data 26.11.2004, depositata il 3.1.2005; R.G.N. 1167/2003 e 1174/2003;

udita la relazione della causa fatta dal Dott. Di Nubila Vincenzo all'udienza del 24.10.2007;

udito per il ricorrente l'avv. Ciccotti;

udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. FEDELI MASSIMO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Co. Go. adiva il Pretore di Genova per impugnare il licenziamento intimatogli dal Ba. di. Ch. il 25.6.1997. Il Pretore adito, con sentenza in data 5.1.2000, accoglieva la domanda e condannava il Banco convenuto a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, con diritto alle retribuzioni maturate "medio tempore". Proponeva appello il Ba. di. Ch., il quale nelle more del processo di secondo grado diveniva Re. Ba. Ho. spa. Nelle more del processo di appello le parti transigevano la lite nei termini di cui "infra". Definita la controversia, con verbale in data 26.3.2001 l'INPS accertava a carico della banca la debenza dei contributi previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore, fino al licenziamento. Si opponeva il Banco e nel giudizio interveniva il Co., il quale assumeva una posizione adesiva a quella dell'istituto previdenziale. Il Tribunale accoglieva l'opposizione della banca, motivando nel senso che le retribuzioni non erano mai state versate in quanto il periodo cui esse afferivano era stato qualificato dalle parti come "non lavorato".

2. Proponeva appello l'INPS e la Corte di Appello di Genova riformava la sentenza di primo grado dichiarando dovuta la contribuzione come richiesta dall'istituto assicuratore. Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:

- il rapporto di lavoro e' stato consensualmente risolto al 31.12.2000;

- e' stato riconosciuto un incentivo all'esodo, netto di ritenute fiscali;

il Banco si e' impegnato a corrispondere al Co. le retribuzioni "correnti mese per mese fino alla risoluzione del rapporto al 31.12.2000" oltre al TFR e gli istituti contrattuali;

- il Co. rinuncia ad avvalersi della sentenza di primo grado ed il periodo trascorso tra licenziamento e sentenza viene qualificato "come non lavorato senza obblighi conseguenti di nessun tipo per nessuna delle parti";

- quanto precede non inficia la pretesa contributiva dell'INPS, in quanto il rapporto assicurativo non e' rinunciabile;

- ne consegue che sulla retribuzione dovuta per contratto di lavoro, nel periodo intercorso tra licenziamento e transazione, sono dovuti i contributi in quanto il rapporto di lavoro permane.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Re. Ba. Ho., deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'INPS. Il Co. e' rimasto intimato. Parte ricorrente ha presentato memoria integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 300 c.p.c., e articolo 2501 c.c., con conseguente nullita' della sentenza di appello, in quanto resa nei confronti di soggetto non piu' esistente per effetto di fusione per incorporazione. Evidenzia la ricorrente che, nonostante la costituzione in giudizio di essa Re. Ba. Ho., la sentenza e' stata resa nei confronti del Ba. di. Ch., soggetto inesistente.

5. Il motivo e' infondato. La sentenza di appello e' intestata, quale soggetto appellato, " Ba. di. Ch. e. de. Ri. Li. ora Re. Ba. Ho. spa", in persona dell'amministratore delegato Dott. La. Ar.. Se ne desume che, quante volte la sentenza menziona il Ba. di. Ch. o semplicemente "il Banco", deve intendersi "ora Re. Ba. Ho. "; cio' vale anche per il dispositivo, che pur menzionando il Ba. di. Ch. deve intendersi "ora Re. Ba. Ho. spa". Non si tratta quindi di sentenza resa nei confronti di soggetto inesistente, ma di soggetto che ha assunto una diversa denominazione essendo stato fuso per incorporazione in altra societa' di capitali.

6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 99, 112 c.p.c., articoli 2909, 1372, 1362, 1363, 1367 c.c. del Decreto Legislativo n. 314 del 1997 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5: erroneamente e' stata dichiarata dovuta la contribuzione su un periodo non lavorato ne' retribuito. La sentenza di primo grado e' stata travolta dalla transazione, ogni diritto e' stato rinunciato dal lavoratore.

7. Il motivo e' infondato. Con recente sentenza a Sezioni Unite in data 5.7.2007 n. 15143 questa Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio: "Nel regime di stabilita' reale previsto dalla Legge n. 300 del 1970 articolo 18 nel periodo compreso tra la data dell'illegittimo licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenente l'ordine di reintegra del lavoratore, durante il quale il rapporto di lavoro e' quiescente ma non estinto, rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare i contributi assicurativi, che sono dovuti indipendentemente dall'erogazione della retribuzione (che nel detto periodo non e' corrisposta spettando al lavoratore solo il risarcimento del danno) e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nell'intero periodo". Il principio affermato vale di per se' a dirimere la controversia, in quanto nel periodo intercorso tra licenziamento e sentenza di primo grado, ovvero tra licenziamento e data della transazione, il rapporto di lavoro e' "quiescente" e le contribuzioni rimangono dovute anche se la retribuzione non viene pagata.

8. Ma nella specie esiste un ulteriore motivo a favore della tesi INPS: il Giudice di merito accerta, mediante la trascrizione e l'interpretazione della transazione, che le parti hanno pattuito un incentivo all'esodo (questo pacificamente esente da contribuzione) ed il versamento delle retribuzioni "correnti mese per mese fino alla risoluzione del rapporto al 31.12.2000", ancorche' il periodo stesso venga qualificato dalle parti come non lavorato. Tale qualifica vale solo "inter partes" e non nei confronti dell'INPS, il quale puo' pretendere la contribuzione per cio' solo che il periodo "de quo" sia retribuito, ancorche' non lavorato. Rimane quindi minoritaria la giurisprudenza che, in caso di rinuncia del lavoratore agli effetti della sentenza di reintegra, dichiara non dovuta la contribuzione (Cass. 26.5.2005 n. 11091), mentre viene confermata la giurisprudenza che considera l'obbligazione contributiva insensibile alle vicende della controversia civile sul licenziamento, non rilevando l'atteggiamento processuale del lavoratore in sede di impugnazione del recesso (Cass. 21.12.2005 n. 28291). L'INPS e' abilitato a provare quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto di ricevere, anche sulla base del contratto di transazione (Cass. 3.4.2004 n. 6607); il datore di lavoro rimane obbligato a versare i contributi sulla somma corrisposta, comunque qualificata in sede transattiva, fino ad un ammontare corrispondente alla misura della "retribuzione dovuta in base al contratto di lavoro" (Cass. 7.3.2003 n. 3487).

9. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Re. Ba. Ho. spa a rifondere al controricorrente INPS le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 14,00, oltre euro duemila per onorari, piu' spese generali nella misura di legge.

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