Nella attribuzione al lavoratore di superiore qualifica o livello, il giudice di merito deve compiere tre operazioni

Nella attribuzione al lavoratore di superiore qualifica o livello, il giudice di merito deve compiere tre operazioni: individuazione dei profili inerenti alla qualifica rivestita; individuazione dei profili inerenti alla qualifica rivendicata; accertamento delle mansioni in concreto espletate e confronto con le qualifiche previste, con la sussunzione delle mansioni nella qualifica. Nulla di tutto cio' e' avvenuto, onde la sentenza e' da cassare per vizio di motivazione. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 febbraio 2008, n. 4001)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

EU. FI. ST. S.P.A. (GIA' EU. S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio dell'avvocato PULSONI FABIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

SC. AN., elettivamente domiciliata in ROMA VIA A. BELISARIO 6, presso lo studio dell'avvocato NATALE CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DIMASI LIDIA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 33/04 del Tribunale di MESSINA, depositata il 09/02/04 r.g.n. 1675/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/07 dal Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA;

udito l'Avvocato MARESCA per delega PULSONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Sc. An. conveniva dinanzi al Pretore di Messina la spa St. ed esponeva di prestare il proprio lavoro alle dipendenze della convenuta con la qualifica di quarto livello. In realta' essa attrice espletava mansioni di terzo livello, onde chiedeva il conseguente riconoscimento con le differenze di trattamento economico. La St. spa si costituiva ed eccepiva la prescrizione quinquennale nonche' l'infondatezza nel merito della domanda attrice. Il Pretore, espletata opportuna istruttoria, accoglieva la domanda con decorrenza dicembre 1992.

2. Proponeva appello la St. spa. Si costituiva la Sc., per chiedere la conferma della sentenza di primo grado. Il Tribunale di Messina confermava la sentenza di primo grado cosi' motivando:

non sussiste nullita' della domanda per indeterminatezza, perche' il ricorso introduttivo contiene tutti gli elementi atti ad individuare - il "petitum" e la "causa petendi";

la prova per testi e' sufficientemente circostanziata; i testi sono stati indicati tempestivamente;

- la Sc. ha di fatto svolto le mansioni di terzo livello, in quanto dotata dell'autonomia e della responsabilita' proprie di tale qualifica: in particolare, approvvigionamento merce, determinazione dei prezzi, utilizzo della chiave 2 per l'apertura delle casse, cambio e storno merce, addestramento delle impiegate trimestrali.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Eu. Fi. St. spa, gia' Eu. spa, gia' St., deducendo due motivi illustrati da memoria integrativa. Resiste con controricorso la Sc..

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 degli articoli 414, 244, 420 c.p.c. e conseguente nullita' della sentenza: il ricorso introduttivo non contiene una precisa indicazione delle circostanze di fatto e risulta generico, inoltre la prova per testi e' irritualmente articolata e non contiene l'indicazione dei nominativi dei testimoni, irritualmente e' stato consentito alla parte di indicare i testi successivamente.

5. Il motivo e' infondato. La valutazione di nullita' del ricorso introduttivo per insufficiente indicazione del fatto e della "causa petendi" costituisce apprezzamento in fatto, non suscettibile di riesame da parte della Corte di Cassazione. E' possibile il sindacato circa la motivazione della sentenza, ma nella specie il Tribunale ha ritenuto che il ricorso contenesse tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter individuare la domanda, onde la relativa statuizione, congruamente motivata, non puo' essere rimessa in discussione. Quanto alla indicazione tardiva dei testi da escutere, il giudice di merito ha ritenuto di avvalersi del potere di consentire alla parte di integrare le indicazioni contenute nell'atto introduttivo, facendo uso degli ampi poteri istruttori, anche di ufficio, che il rito del lavoro riconosce al giudice, al fine di ricercare per quanto e' possibile la verita' storica dei fatti addotti dalle parti.

6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 degli articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., articoli 2103, 2095, 1362 ss. c.c., articolo 3 del CCNL di settore, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5. La ricorrente richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte di Cassazione, secondo la quale nella attribuzione al lavoratore di superiore qualifica o livello, il giudice di merito deve compiere tre operazioni: individuazione dei profili inerenti alla qualifica rivestita; individuazione dei profili inerenti alla qualifica rivendicata; accertamento delle mansioni in concreto espletate e confronto con le qualifiche previste, con la sussunzione delle mansioni nella qualifica. Nulla di tutto cio' e' avvenuto, onde la sentenza e' da cassare per vizio di motivazione. La ricorrente censura anche nel merito la sentenza di appello, perche' non ha tenuto conto che le mansioni di terzo livello debbono essere svolte tutte cumulativamente tra quelle indicate. Segue una analisi delle mansioni accertate. Viene denunciato ulteriore errore, nell'avere attribuito la qualifica all'attrice sulla base della qualifica rivestita da coloro che in precedenza svolgevano mansioni in parte analoghe, senza considerare che tale circostanza non impone affatto l'attribuzione della superiore qualifica.

7. Il motivo e' infondato. Esso, "sub specie" di denunciare una violazione di legge o un vizio di motivazione, in realta' tende a provocare un riesame del fatto come accertato dal giudice di merito con motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talche' essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimita'. Ed invero dalla lettura della sentenza di appello e' agevole ricavare l'accertamento delle mansioni di quarto livello, di quelle di terzo livello ed il confronto tra le mansioni di fatto espletate e quelle rientranti nei due livelli in questione. Per giurisprudenza costante, l'interpretazione del CCNL costituisce questione di fatto, come tale non soggetta a controllo di legittimita', ma solo di congruita' della motivazione.

8. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Eu. Fi. St. spa a rifondere alla controricorrente Sc. An. le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 12,00 oltre euro duemila/00 per onorari, piu' spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.

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