Nella procedura di mobilità affinchè il licenziamento sia legittimo il datore di lavoro deve dare una puntuale indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative

In tema di procedura di mobilità, la previsione legislativa secondo la quale il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui dà inizio alla procedura, deve dare una puntuale indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalità applicative, in modo che la stessa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perché lui, e non altri dipendenti, sia stato il destinatario del collocamento in mobilità o del licenziamento collettivo, e quindi, di poter eventualmente contestare l'illegittimità della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori e non lui, avrebbero dovuto essere collocati in mobilità o licenziati. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 dicembre 2007, n. 25668)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - rel. Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere

Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BE. RE. IT. B. S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TABACCHI MARINA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CA. GI., GR. CO. S.P.A.;

- intimati -

e sul 2 ricorso n. 19446/05 proposto da:

CA. GI., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato RIBAUDO SEBASTIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRANATO LUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

GR. CO. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA A. BERTOLONI 31, presso lo studio dell'avvocato PULSONI FABIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

e contro

BE. RE. IT. B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TABACCHI MARINA, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 200/05 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 08/04/05 R.G.N. 967/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/10/07 dal Consigliere Dott. MAIORANO Francesco Antonio;

udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO per delega SCOGNAMILGIO RENATO;

udito l'Avvocato RIBAUDO SEBASTIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per rigetto del ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla Corte d'Appello di Milano La Be. Re. It. Spa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, emessa anche nei confronti del Gr. CO. Spa, con la quale era stata accolta la domanda di Ca. Gi. e dichiarata l'inefficacia del licenziamento del 28/2/2001, comunicato al domicilio eletto della lavoratrice il 18/5/2001 e condannata la societa' ricorrente a reintegrarla nel posto di lavoro ed a pagarle il risarcimento del danno pari all'importo mensile di euro 1.894,41 dalla data del licenziamento fino alla reintegra, oltre accessori, nonche' alla regolarizzazione contributiva ed alla retribuzioni maturate dall'1/2/2001 al 17/5/2001, oltre accessori; condannava inoltre la Ca. alla restituzione della somma di euro 12.109,25, oltre interessi e rigettava la domanda di reintegra nei confronti del Gr. CO..

Gli appellati contrastavano il gravame e la Ca. proponeva anche appello incidentale, ma la Corte d'Appello confermava la decisione, sulla base delle seguenti considerazioni: il primo giudice non aveva valutato l'eccezione di decadenza proposta dall'appellante (perche' l'impugnazione del licenziamento era stata proposta nel corso del procedimento ex articolo 700 c.p.c., all'udienza del 14/6/2001 nei confronti del procuratore speciale ex articolo 420 e 183 c.p.c., privo di rappresentanza sostanziale) in quanto aveva "considerato unico il licenziamento adottato per iscritto con lettera 28/2/01; lo stesso era stato comunicato solo il 18/5/01, ma nel frattempo era stato impugnato dalla lavoratrice con lettera del 23/4/01 (v. doc. 15 fasc. Ca.) e con ricorso ex articolo 700 c.p.c.. L'impugnazione, solo ribadita da Ca. all'udienza del 14/6/01, andava evidentemente riferita all'unico licenziamento, che di fatto aveva gia' comportato la estromissione dall'azienda e risultava dai documenti prodotti". All'estromissione conseguiva l'obbligo della societa' di pagare le retribuzioni, avendo la lavoratrice manifestato la sua volonta' di rientrare in azienda con lettera 5/3/01 del suo legale e non potendo avere effetti un provvedimento recettizio se non dalla data in cui lo stesso era stato ricevuto.

Il licenziamento collettivo adottato era illegittimo per varie violazioni della Legge 23 luglio 1991, n. 223 che prevedeva una serie di adempimenti formali al fine di un rigoroso controllo preventivo da parte di OO.SS. e pubblici organismi.

Nella specie, l'azienda non aveva comunicato l'avvio della procedura di mobilita' alla R.S.U. (Legge 223 del 1991 articolo 4 comma 2) di cui conosceva l'esistenza, avendo inviato alle stesse in data 3/1/01 la comunicazione relativa alla cessione d'azienda. Il brevissimo lasso di tempo intercorrente fra la cessione d'azienda e l'apertura della procedura di riduzione del personale non consentiva "la nomina di nuove RSA che valutassero da vicino i problemi dei lavoratori". Inoltre, e questa era la violazione piu' grave, era mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri adottati per individuare i lavoratori da licenziare. Il comma 9 della normativa in questione prevedeva lo specifico obbligo di comunicazione alla Commissione regionale per l'impiego ed alle OO.SS di categoria dell'elenco dei lavoratori collocati in mobilita' con la specificazione delle modalita' con cui erano stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1; l'indicazione dei criteri astratti non soddisfaceva l'obbligo di legge perche' non consentiva la valutazione comparativa fra i lavoratori, necessaria anche ai fini della difesa degli stessi (Cass. n. 15377/04; 5578/04; 5942/04). La ricorrente era stata gia' individuata, unitamente ad altre 12, nell'elenco allegato alla lettera di apertura della procedura 19/2/01 in applicazione dei criteri legali, dei quali si prevedeva l'integrazione "con quanto emergera' dall'esame congiunto". Nella lettera 1/3/01 al Centro per l'impiego erano stati individuati 12 lavoratori, e non 13, e nulla era detto sull'applicazione dei criteri in concreto, ne' era stata menzionata la circostanza della adesione della lavoratrice alla mobilita'.

Il modo di procedere della societa' aveva generato confusione per cui il giudice aveva rilevato l'incertezza del criterio adottato e quindi aveva ritenuto non corretta proceduta ex articolo 4, comma 9, senza procedere all'esame della legittimita' del consenso. L'inosservanza di ciascuna delle fasi della procedura di licenziamento collettivo, previste dai primi nove commi della Legge n. 2123 del 1991, articolo 4, incideva sullo stesso potere del datore di lavoro di ridurre il personale, in modo da causare l'inefficacia dei singoli licenziamenti (articolo 5, 3 comma); il vizio poteva essere fatto valere da ciascun lavoratore interessato (Cass. 14968/00; SU 302/00).

Quanto alla pretesa impossibilita' di reintegra per l'inesistenza deposto cui era assegnata la ricorrente, l'ordine del giudice poteva essere ottemperato con l'adibizione del lavoratore ad una posizione equivalente in un'altra unita' produttiva.

Doveva infine escludersi la Ca. avesse rinunciato al lavoro che le era stato offerto, in quanto la proposta di nuova occupazione le era stata fatta all'udienza del 14/2/03 solo a fini transattivi e non in adempimento degli obblighi assunti dalla societa' con l'accordo sindacale del 23/2/03.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' domandata ora la cassazione di detta pronuncia con sei motivi:

col primo si lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c., articoli 2334 e 1335 c.c., e Legge n. 604 del 1966 articoli 2 e 6 e vizio di motivazione per avere il giudice confermato la statuizione di primo grado con l'argomentazione illogica e contraddittoria secondo cui il rapporto si e' risolto in data 28/2/2001 (come risulta dal libretto di lavoro, buste paga e concessione della mobilita') in virtu' di un provvedimento comunicato per iscritto solo in data 18/5/2001, per cui la societa' e' stata condannata a pagare le retribuzioni dal 28 febbraio al 18 maggio 2001 "non essendo stato risolto il rapporto in mancanza di un provvedimento assunto per iscritto".

Questo punto della sentenza di primo grado e' stato specificatamente censurato anche per omessa pronuncia, ma la Corte d'Appello ha superato tutte le eccezioni proposte con l'affermazione che "il primo giudice non ha valutato l'eccezione di decadenza perche' ha considerato unico il licenziamento adottato per iscritto con lettera del 28/2/01". L'affermazione e' errata (perche' il Tribunale ha considerato come licenziamento soltanto quello irrogato il 18/5/01 tanto da condannare la societa' al pagamento delle retribuzioni dal febbraio a maggio) e contraddittoria perche' ha ritenuto che il licenziamento comunicato in data 18/5/01 era stato gia' impugnato "dalla lavoratrice con lettera 23/4/01" e con ricorso ex articolo 700 c.p.c.; il licenziamento cioe' sarebbe stato impugnato prima di essere comunicato. In realta' la stessa Ca. aveva ritenuto il licenziamento del 28/2/01 inesistente perche' mai comunicatole ed in tal senso si era espresso il Tribunale. La Corte milanese ha ritenuto che sia stato ritualmente impugnato un licenziamento che fino al 18/5/2001 non esisteva, o comunque era inefficace, trattandosi di una atto unilaterale recettizio che produce effetti solo dal momento in cui giunge e conoscenza della destinataria.

Col secondo motivo si lamenta violazione degli articolo 1334 c.c. e 420 c.p.c., comma 2, Legge n. 604 del 1966 articoli 3 e 6 e vizio di motivazione, per avere ritenuto che l'impugnazione, soltanto "ribadita" all'udienza del 14/6/01, va riferita all'unico licenziamento del 28 febbraio comunicato il 18 maggio: trattandosi di atto unilaterale recettizio lo stesso e' efficace solo al momento della recezione da parte del destinatario e quindi la volonta' datoriale di recesso non e' sufficiente ad estinguere il rapporto, ma deve giungere a conoscenza del destinatario; le due lettere del 13/4/2001 e 19/4/2001, indirizzate ad uno studio legale non costituivano manifestazione di volonta' di licenziamento e non erano state in tal senso impugnate. Peraltro, nemmeno il ricorso ex articolo 700 c.p.c., puo' essere considerato come impugnazione in quanto lo stesso e' stato depositato il 16/5/2001, mentre il licenziamento e' stato intimato il 18/5/2001. L'affermazione che l'impugnazione sia stata "ribadita" all'udienza del 14/6/2001 e' illogica (perche' non si possono ribadire dichiarazioni che non sono mai state fatte) ed illegittima (perche' e' stata rivolta ad un soggetto non abilitato a riceverla, come eccepito nell'atto di appello).

Col terzo motivo si lamenta violazione della Legge 23 luglio 1991, n. 223 articolo 4 comma 2, e Legge n. 300 del 1970 articolo 19, e vizio di motivazione, per avere la Corte confermato la sentenza appellata con motivazione del tutto diversa: il primo giudice aveva dichiarato l'inefficacia del licenziamento perche' intimato quando la procedura di mobilita' era abbondantemente conclusa e quindi fuori dal licenziamento collettivo; la Corte d'appello ha ritenuto illegittimo detto licenziamento collettivo per violazione di norme della Legge 223 del 1991: afferma che il tempo intercorso fra la cessione d'azienda e l'apertura della procedura di riduzione del personale sarebbe stato cosi' breve da non consentire la nomina di nuove RSA, ma non tiene conto del fatto che la cessione preannunciata alle OO.SS. in data 3/1/2001 e' avvenuta in data 29/1/2001 ed e' stata seguita da numerosi incontri, cui ha partecipato una folta schiera di lavoratori, mentre la procedura di mobilita' e' stata iniziata con la comunicazione del 19/2/2001; c'era quindi il tempo necessario per la nomina di nuove RSA ed immotivata e' l'affermazione contraria della Corte meneghina.

Col quarto motivo si lamenta violazione della Legge n. 223 del 1991 articolo 2 commi 2 e 9, Legge 264 del 1949, articolo 21 come novellato dal Decreto Legislativo n. 297 del 2002 articolo 6 comma 3, e vizio di motivazione, per avere il giudice affermato che non ci sarebbe stata la comunicazione alle OO.SS. delle modalita' di applicazione dei criteri per individuare i lavoratori da licenziare. La decisione e' errata perche' non corrisponde alla realta' fattuale ed al diritto: la Legge n. 223 del 1991 articolo 4 comma 9, si riferisce non all'inizio della procedura, ma al termine della stessa e prevede la comunicazione alle associazioni di categoria "maggiormente rappresentative sul piano nazionale", mentre il Legge n. 223 del 1991 articolo 5 comma 5, stabilisce i criteri per la individuazione dei lavoratori da licenziare. Le comunicazioni previste dalla legge sono state ritualmente fatte ed e' stato raggiunto l'accordo con le OO.SS., per cui risulta pienamente rispettato il disposto di cui al nono comma. Il ricorrente quindi riporta tutti gli atti in questione e quindi precisa che la comunicazione era stata fetta per 12 dipendenti, in quanto il 13 era un lavoratore avviato obbligatoriamente al lavoro per cui era stata effettuata una comunicazione separata all'Ufficio Collocamento obbligatorio. La procedura e' stata rigorosamente rispettata, con un puntuale esame congiunto che ha portato alla conclusione dell'accordo sindacale del 23/2/2001.

Col quinto motivo si lamenta violazione della Legge n. 300 del 1970 articolo 18 ed articolo 2103 c.c. e vizio di motivazione, per avere il giudice ritenuto che la reintegrazione puo' essere effettuata anche in un posto di lavoro diverso, mentre la stessa deve avvenire nel medesimo posto di lavoro, con la conseguenza che quando il posto non c'e' piu' non e' consentito un provvedimento di reintegra nel posto che non esiste.

Col sesto motivo di lamenta violazione dell'articolo 112 c.p.c. e dell'articolo 2113 c.c. e vizio di motivazione per avere il giudice ritenuto invalida l'offerta di altro posto di lavoro, perche' sarebbe stata fatta a scopo transattivo e non in adempimento dell'accordo sindacale del 23/2/2003 (rectius 2001) : l'offerta di un lavoro a tempo indeterminato fatto dalla cooperativa il Faro in data 13/2/2003 e depositata all'udienza del 14/2/2003 era fatta in adempimento dell'obbligo assunto in virtu' dell'accordo sindacale 23/2/2001 e non era a fini transattivi, anche perche' quell'accordo era stato impugnato dalla ricorrente, senza proporre alcuna domanda diretta al suo adempimento, per cui la produzione dell'offerta non poteva che essere fatta sul presupposto che la Ca. rinunciasse ad ogni sua domanda nei confronti della societa'. Peraltro, la Ca. doveva restare in mobilita' fino al 1/3/2003 e quindi alla data del 14/2/2003 non era ancora maturato alcun obbligo a carico della societa'. Tutto cio' e' confermato dalla lettera della stessa Ca. del 10/3/2003 con la quale offre la sua disponibilita' a riprendere servizio, perche', fra l'altro, la societa' non le aveva procurato nuove "occasioni di lavoro" come da impegno assunto con l'accordo del 23/2/2001. Questa comunicazione e' in contrasto con le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio: con questo si lamenta la violazione delle norme di procedura per il licenziamento collettivo, con la lettera in questione di vuole far valere proprio gli accordi raggiunti nel corso di quella procedura, ritenuta valida e produttiva di effetti. La Corte quindi avrebbe dovuto pronunciare sulla richiesta di cessazione della materia del contendere, o per implicita rinuncia alla domanda. La lettera con la quale la Ca. ha chiesto l'adempimento degli accordi e' successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado e quindi poteva essere prodotta nel giudizio d'appello.

Resiste la Ca. con controricorso e ricorso incidentale condizionato, in caso di accoglimento di quello principale, per tutte le domande non esaminate perche' ritenute assorbite.

I due ricorsi avverso la medesima sentenza devono essere riuniti. Il ricorso principale e' infondato, mentre l'incidentale condizionato resta assorbito.

I primi due motivi di ricorso vanno trattati congiuntamente essendo aspetti della medesima censura. Va innanzitutto rilevato che la Corte ha gia' precisato che "la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimita' non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, in quanto e' del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilita' per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa; ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorieta' della medesima, puo' legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione; pertanto le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. n. 12467/03).

Nella specie, il giudice d'appello supera l'eccezione di omessa pronuncia in ordine all'eccezione di decadenza con l'argomentazione che "il primo giudice non ha valutato l'eccezione di decadenza perche' ha considerato unico il licenziamento adottato per iscritto con lettera del 28/2/01", ma comunicato il in data 18/5/2001; aggiunge pero' che nel frattempo il licenziamento "era stato impugnato dalla lavoratrice con lettera 23/4/01...e con ricorso ex articolo 700 c.p.c.; infine, prosegue affermando che la societa' va condannata a pagare le retribuzioni dal 28 febbraio al 18 maggio 2001 "non essendo stato risolto il rapporto in mancanza di un provvedimento assunto per iscritto".

Il ragionamento non e' lineare, ma chiara e' la ragione della decisione in quanto le argomentazioni complessivamente adottate consentono di identificare il procedimento logico - giuridico posto a base della decisione: il giudice d'appello ha ritenuto che tutte le contestazioni della lavoratrice per essere reintegrata nel posto di lavoro costituiscano valida impugnazione del licenziamento. La ratio decidendo anche se non brilla per coerenza logica, non e' validamente censurata dalla dotta, complessa ed articolata difesa del ricorrente: non rileva infatti che il ricorso ex articolo 700 c.p.c. sia stato predisposto il "15.5.01 e (sia) stato depositato il successivo 16/5/01; quando cioe' alla Ca. non era noto (secondo la sua prospettazione e secondo la sentenza di primo grado) alcun licenziamento suscettibile di impugnazione", oppure che nello stesso non si faccia riferimento ad una impugnazione del licenziamento intimato il 18 maggio; cio' che conta infatti e' che, con la notifica del ricorso col quale si chiede la immediata riammissione in servizio con provvedimento urgente, sia pervenuta a conoscenza del datore di lavoro, in data successiva alla intimazione formale del 18/5/01, la manifestazione di volonta' della lavoratrice chiedere la riammissione in servizio e quindi di contestare sostanzialmente il licenziamento. In presenza di una simile richiesta, le censure sulla logicita' e coerenza della motivazione non sono decisive, perche' comunque secondo l'accertamento del giudice di merito il licenziamento e' stato validamente impugnato; questi due motivi vanno disattesi.

In ordine al terzo motivo si rileva che dalla sentenza risulta che la societa' conosceva l'esistenza della RSU per avere comunicato alfa stessa la cessione d'azienda in data 3/1/01, ma poi non ha effettuato comunicazione di cui alla Legge 223 del 1991 articolo 4 comma 2, dell'avvio della procedura di mobilita'. Questo punto non viene censurato dal ricorrente, che affronta invece l'altra parte della motivazione laddove si precisa che il breve lasso di tempo fra la cessione e l'apertura della procedura di riduzione del personale non consentiva la nomina di nuove RSA che valutassero da vicino i problemi dei lavoratori. Su questo punto la societa' si limita a dire che il tempo a disposizione era piu' che sufficiente, proponendo cosi' un questione di fatto inammissibile in questa sede. Anche questo motivo va quindi disatteso.

In ordine al quarto si osserva che l'accertamento effettuato dal giudice di merito in ordine alla incompletezza della comunicazione con indicazione delle modalita' con le quali sono stati applicati i criteri di scelta non e' superato dalle osservazioni contenute in ricorso. In proposito la Corte ha gia' precisato che "in tema di procedura di mobilita', la previsione, di cui alla Legge n. 223 del 1991 articolo 4 comma 9, secondo cui il datore di lavoro, nella comunicazione preventiva con cui da' inizio alla procedura, deve dare una "puntuale indicazione" dei criteri di scelta e delle modalita' applicative, comporta che, anche quando il criterio prescelto sia unico, il datore di lavoro deve provvedere a specificare nella detta comunicazione le sue modalita' applicative, in modo che la essa raggiunga quel livello di adeguatezza sufficiente a porre in grado il lavoratore di percepire perche' lui - e non altri dipendenti - sia stato destinatario del collocamento in mobilita' o del licenziamento collettivo e, quindi, e'i poter eventualmente contestare l'illegittimita' della misura espulsiva, sostenendo che, sulla base del comunicato criterio di selezione, altri lavoratori - e non lui - avrebbero dovuto essere collocati in mobilita' o licenziati" (Cass. n. 15377/04).

La Corte ha anche ribadito che "nella materia dei licenziamenti disciplinati dalla Legge n. 223 del 1991 la sanzione dell'inefficacia del licenziamento, prevista dall'articolo 5 della stessa legge per il caso di inosservanza delle procedure previste dall'articolo 4 della stessa legge, ricorre anche nel caso di violazione della disposizione di cui al citato articolo 4, comma 9, il quale dispone che il datore di lavoro dia comunicazione ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali delle specifiche modalita' di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare (Cass. n. 5942/04).

Il giudice di merito ha puntualmente applicato i principi di diritto elaborati da questa Corte ed ha effettuato il relativo accertamento di fatto, che e' di sua specifica competenza e non e' sindacabile in sede di legittimita'' se sorretto da motivazione esauriente ed immune da vizi logici. Anche il quarto motivo va quindi rigettato.

In ordine al quinto basta rilevare che l'illegittimita' del licenziamento comporta l'obbligo del datore di lavoro di ricollocarlo nei posto e nelle mansioni precedentemente occupate, o a mansioni equivalenti purche' sempre nella stessa sede di lavoro; questo principio puo' essere derogato nel caso di dimostrata impossibilita', per inesistenza di quel posto e'i lavoro ed insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti, incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare tali circostanze, il diritto del lavoratore e' quindi derogabile in caso di impossibilita' di riassunzione nel medesimo posto di lavoro e per converso la soppressione della sede non puo' mai essere invocata dal datore di lavoro per non adempiere all'ordine di reintegra in una sede diversa.

In ordine al sesto motivo si osserva che l'offerta di lavoro presso la cooperativa FARO e' stata fatta dalla societa' "sul presupposto che la ricorrente rinunciasse ad ogni sua domanda nei suoi confronti", come si legge in ricorso; anche se la stessa sia stata eventualmente fatta in adempimento di precedenti obblighi contrattuali, come sostiene la societa' ricorrente, e' difficile negare che la stessa offerta possa essere intesa come diretta "solo a fini transattivi", come ha affermato il giudice d'appello, proprio perche' la societa' pretendeva una rinuncia all'impugnazione del licenziamento ed alle relative pretese. In ogni caso non si puo' parlare di cessazione della materia del contendere, in ordine alla quale la Corte ha gia' chiarito che "la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, puo' configurarsi solo quando, nel corso de processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessita' di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo cosi' sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa (Cass, n. 12844/03). Nella specie, non si comprende come una offerta di nuovo lavoro presso una cooperativa fatta nel 2003, anche se la stessa sia qualificabile come adempimento di un obbligo assunto nel 2001, possa far venire meno l'interesse della lavoratrice a far valere la illegittimita' del licenziamento che e' stata poi dichiarata dal giudice.

Anche gli ultimi due motivi vanno quindi disattesi ed il ricorso rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese in favore della Ca. vanno poste a carico del ricorrente principale e liquidate come in dispositivo, mentre vanno compensate fra le altre parti.

P.Q.M.

LA CORTE

Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento in favore della Ca. delle spese che liquida in euro 50,00 oltre ad euro 4000,00 per onorario, nonche' alle spese generali IVA e CPA. Compensa le spese fra Be. e Co..

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