Non c'è dequalificazione professionale se le attività svolte dal lavoratore corrispondono a quelle previste dal CCNL

Nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr, ex plurimis, Cass., 12744/2003; 3069/2005; 17896/2007; 26233/2008).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 26 marzo 2014, n. 7123



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. TRIA Luc - Consigliere

Dott. GHINOY Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7129/2011 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1047/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/12/2010 R.G.N. 1460/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l'inammissibilita' o in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 13.10-22.12.2010 la Corte d'Appello di Milano, in riforma della pronuncia di prime cure, rigetto' la domanda di risarcimento danni proposta da (OMISSIS) nei confronti dell'Inps sul presupposto della dequalificazione professionale verificatasi nei suoi confronti.

La Corte territoriale, essendo il (OMISSIS), gia' vincitore di concorso per la ex 8 qualifica funzionale e, quindi, inquadrato nella posizione C3, ritenne, sulla scorta dell'esperita istruttoria, che le mansioni a cui il (OMISSIS) era addetto fossero tutte pertinenti al suo inquadramento, alla stregua delle qualificazioni contrattuali di riferimento. Avverso l'anzidetta sentenza, (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

L'intimato Inps ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa interpretazione della normativa contrattuale, nonche' vizio di motivazione, deduce che le caratteristiche proprie della posizione C3, presupposta la conoscenza di tutte le fasi del processo, sono individuabili nell'esercizio, all'interno del team, di "una sorta di attivita' di indirizzo, di scambio di informazioni, un ruolo propositivo nella gestione delle varianze per risolvere i problemi della clientela, la responsabilita' piena riferita direttamente agli obiettivi/risultati individuali e del gruppo di lavoro" e si duole che la Corte territoriale non abbia riconosciuto l'esistenza di quei necessari indici di differenziazione dei compiti degli addetti alle unita' di processo e alle aree professionali, posto che l'accorpamento nell'unica Area C delle precedenti 7, 8 e 9 qualifica funzionale non poteva aver comportato il venir meno di precise specificita' professionali tra il profilo C1 e quello C3.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione di plurime norme di legge, nonche' vizio di motivazione, si duole che la Corte territoriale abbia ricostruito le mansioni svolte sulla base delle dichiarazioni testimoniali di un solo teste, non considerando il complesso delle risultanze processuali acquisite anche con le altre testimonianze, alla luce delle quali doveva riconoscersi l'assunto dell'affidamento di mansioni inadeguate al proprio livello di inquadramento.

Con il terzo motivo, denunciando violazione del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 52, in relazione all'articolo 2103 c.c., il ricorrente ribadisce che la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad una attenta revisione delle dichiarazioni testimoniali e che, cosi' facendo, avrebbe potuto accertare che le mansioni svolte non presentavano le caratteristiche previste dalla contrattazione collettiva, tanto da non distinguersi nei contenuti da quelle assegnate a colleghi inquadrati nella posizione inferiore C1.

2. I tre motivi, tra loro connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non puo' prescindersi da tre fasi successive, e cioe', dall'accertamento in fatto delle attivita' lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda; l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria di lavoratori, costituisce comunque giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed e' insindacabile, in sede di legittimita', se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr, ex plurimis, Cass., 12744/2003; 3069/2005; 17896/2007; 26233/2008).

Analogo procedimento deve dunque essere seguito anche allorche' si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale.

2.1 A tale criterio metodologico si e' conformata la sentenza impugnata che, anzitutto, ha riconosciuto come, per quanto riguarda il contenuto professionale dell'area C, "la caratteristica e' la competenza a svolgere tutte le fasi del processo produttivo" e che, per quanto riguarda la posizione economica C3, "il gestore di processo si caratterizza per la capacita' di gestire e regolare i processi di produzione sulla base di una visione globale dei processi produttivi della struttura organizzativa di appartenenza e per la conoscenza approfondita delle tecniche e delle metodologie necessarie per il governo del sistema aziendale, senza che cio' gli precluda, in ogni caso, la possibilita' di svolgere funzioni comuni ed integrate nello stesso processo"; ha altresi' accertato la Corte territoriale, con riferimento all'articolo 7 del contratto collettivo integrativo di ente 1998/01, che il personale dell'area professionale C e' quello "in possesso di competenze integrate che opera direttamente nel processo produttivo" e che, con riferimento alla posizione economica C3, e' quello che "integra e regola linee dell'intero processo produttivo o del team di lavoro in cui e' inserito e nel quale opera in una logica di integrazione funzionale, mediante la gestione delle informazioni e/o l'applicazione delle metodologie necessarie per la risoluzione dei problemi".

Sulla base dell'istruttoria acquisita la Corte territoriale ha quindi accertato che il (OMISSIS), inserito nel processo aziende (cioe' del complesso di attivita' che riguarda tutti gli aspetti del rapporto contributivo, dalla fase costitutiva a quella conclusiva, compresa la gestione dei crediti ed il loro recupero, e tutti i rapporti di natura amministrativa e contabile nascenti dall'obbligo contributivo, giusta la circolare n. 17/99 dell'Istituto) aveva operato in compiti consistenti nella gestione dei rapporti istituzionali con le aziende contribuenti, sia attraverso l'espletamento del servizio informativo e di risoluzione di problemi per telefono e allo sportello - a turno -, sia attraverso l'esame delle domande di iscrizione e della documentazione allegata a ciascuna, come pure di ogni ulteriore atto relativo alla vita fisiologica dell'azienda, cioe' l'istruzione amministrativa delle pratiche di iscrizione, variazione di inquadramento e cessazione, portate alla firma del funzionario responsabile di processo ed inquadrato nella posizione economica C4 al termine dell'attivita' istruttoria. Sulla base di tale ricostruzione fattuale la Corte territoriale ha infine rilevato che:

- la gestione autonoma di pratiche di iscrizione e gestione contributiva delle aziende presuppone proprio quella capacita' di operare orientando il proprio contributo professionale all'ottimizzazione del sistema tipico del gestore di processo inquadrato nella posizione C3;

- le mansioni svolte corrispondevano all'inquadramento posseduto cosi' come delineato dalla normativa contrattuale di riferimento.

2.2 Deve dunque riconoscersi che la sentenza impugnata ha fornito una puntuale e pertinente individuazione delle caratteristiche proprie delle mansioni attribuite alla posizione C3 e che, giusta l'accertamento fattuale delle mansioni in concreto espletate, appare corretta la valutazione della corrispondenza di dette mansioni con quelle proprie della posizione funzionale posseduta.

2.3 Sicche', dovendosi escludere la sussistenza dei denunciati errori di valutazione delle caratteristiche proprie della posizione all'esame, le censure svolte si risolvono nella critica della ricostruzione fattuale delle mansioni in concreto espletate e, in particolare, nel rilievo che tale ricostruzione sarebbe stata fondata sulle dichiarazioni di un solo teste, laddove altre acquisizioni testimoniali avrebbero condotto, secondo l'avviso del ricorrente, a diverse conclusioni. Osserva al riguardo il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione non conferisce al giudice di legittimita' il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi' la sola facolta' di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, essendo del tutto estranea all'ambito del vizio in parola la possibilita', per la Corte di legittimita', di procedere ad una nuova valutazione di merito attraverso l'autonoma disamina delle emergenze probatorie.

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza e contraddittorieta' della medesima, puo' dirsi sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito, siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione; al contempo deve osservarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimita', il compito di valutare le prove e di controllarne l'attendibilita' e la concludenza - nonche' di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti - spetta in via esclusiva al giudice del merito (cfr, ex plurimis, Cass. n. 27464/2006); per conseguenza le censure concernenti i vizi di motivazione devono indicare quali siano gli elementi di contraddittorieta' o illogicita' che rendano del tutto irrazionali le argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005; 15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).

Al contempo va considerato che, affinche' la motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente, non e' necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e' sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex plurimis, Cass., n. 12121/2004).

Nel caso all'esame la sentenza impugnata ha esaminato le circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le vantazioni svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano quindi un'opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto ragionevole e che, pur non escludendo la possibilita' di altre scelte interpretative anch'esse ragionevoli, e' espressione di una potesta' propria del giudice del merito che non puo' essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).

In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nella esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di legittimita'.

2.4 I motivi all'esame non possono dunque essere accolti.

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in complessivi euro 3.600,00 (tremilaseicento), di cui euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compenso, oltre accessori come per legge.
 

 
Riferimenti: Legge(1)

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