Non è licenziato il lavoratore che si rivolge al superiore con parole offensive o volgari

Non e' pero' affetto da alcun errore di diritto il giudizio che riconduce all'insubordinazione lieve l'uso, contro il diritto superiore, di parole offensive e volgari da parte di un lavoratore che si ritenga vittima di una maliziosa delazione, senza contestare i poteri dello stesso superiore e senza rifiutare la prestazione lavorativa. Considerato che il contratto collettivo parifica all'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede penale, quali il furto e il danneggiamento, deve ritenere rispettosa del principio di proporzione la decisione della Corte di merito, che non ha riportato il comportamento in questione, certamente illecito, alla piu' grave delle sanzioni disciplinari, tale da privare dei mezzi di sostentamento il lavoratore e la sua famiglia (cfr. articolo 36 Cost., comma 1).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - rel. Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10056/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), LUCIANO CALOJA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1499/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/02/2014 R.G.N. 8249/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per inammissibilita' in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 febbraio 2014 la Corte d'appello di Napoli, accogliendo il reclamo Legge 28 giugno 2012, n. 92, ex articolo 1, comma 48, dichiarava l'illegittimita' del licenziamento in tronco intimato dalla s.p.a. (OMISSIS) al dipendente (OMISSIS) per atti di grave insubordinazione (articolo 10, lettera a, c.c.n.l. di categoria), consistiti nell'essersi rivolto ad un diretto superiore, che l'aveva invitato a collaborare per una serenita' lavorativa nel reparto, con voce alterata e con parole offensive e volgari.

La Corte d'appello rilevava che il (OMISSIS) aveva parlato nella convinzione di essere vittima di un'ingiusta delazione e percio' in stato di turbamento psichico transitorio, non aveva rifiutato nemmeno in parte la prestazione lavorativa ne' aveva inadempiuto alcun obbligo contrattuale e tanto meno aveva contestato i poteri dei superiori. I suoi precedenti disciplinari, nel corso di un rapporto iniziato nel 1981, erano stati trascurati dalla stessa datrice di lavoro nella lettera di contestazione dell'addebito. Infine la grave insubordinazione, che comportava la sanzione espulsiva, era nel contratto collettivo accostata a gravi reati accertati con sentenza definitiva, quali il furto o il danneggiamento. Cio' considerato, l'illecito disciplinare, certamente sussistente, doveva essere qualificato come insubordinazione lieve, degna di sola sanzione conservativa (articolo 9 c.c.n.l.).

Contro questa sentenza la s.p.a. (OMISSIS) ricorre per cassazione mentre il (OMISSIS) resiste con controricorso. Memoria della ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente lamenta violazione degli articoli 2104, 2106 e 2119 c.c., articoli 9 e 10 c.c.n.l. per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata 15 ottobre 2009, rinnovato il 5 dicembre 2012.

Premessa la possibilita' di sottoporre al sindacato di cassazione il giudizio applicativo di una clausola generale, quale quella di giusta causa di licenziamento (articolo 2119 cit.), essa ritiene dover essere qualificato come insubordinazione grave l'uso di parole ingiuriose e volgari contro un diretto superiore.

Col secondo motivo la medesima deduce l'omessa motivazione (nel senso di apparente o perplessa o incomprensibile) sui motivi che, a giudizio della Corte d'appello, attenuarono la gravita' del comportamento indisciplinato, addebitato al lavoratore.

Col terzo motivo essa deduce la violazione degli articoli 24 e 111 Cost., articoli 101, 112, 183 e 184 bis c.p.c., per avere la Corte d'appello introdotto nel processo questioni nuove, quali lo stato di perturbamento psichico e la presunta assenza di precedenti disciplinari a carico del lavoratore.

I tre motivi, da esaminare insieme perche' connessi, non sono fondati.

Non e' qui in discussione la possibilita' di sottoporre a sindacato di legittimita' la sussunzione, da parte dei giudici di merito, di una fattispecie concreta sotto l'astratta previsione legale, quand'anche formulata con una clausola generale (cfr. Legge n. 92 del 2012, articolo 1, comma 43).

Non e' pero' affetto da alcun errore di diritto il giudizio che riconduce all'insubordinazione lieve l'uso, contro il diritto superiore, di parole offensive e volgari da parte di un lavoratore che si ritenga vittima di una maliziosa delazione, senza contestare i potei) dello stesso superiore e senza rifiutare la prestazione lavorativa. Considerato che il contratto collettivo parifica all'insubordinazione grave, giustificativa del licenziamento, gravi reati accertati in sede penale, quali il furto e il danneggiamento, deve ritenere rispettosa del principio di proporzione la decisione della Corte di merito, che non ha riportato il comportamento in questione, certamente illecito, alla piu' grave delle sanzioni disciplinari, tale da privare dei mezzi di sostentamento il lavoratore e la sua famiglia (cfr. articolo 36 Cost., comma 1).

Trattandosi, come teste' detto, di questione di diritto, e' inammissibile il secondo motivo di ricorso, ossia la censura di vizio di motivazione, proponibile soltanto con riguardo all'accertamento dei fatti di causa.

Inoltre l'accertamento dello stato di turbamento psichico transitorio del lavoratore nel momento della commissione dell'illecito e' avvenuto sulla base di fatti e circostanze ritualmente dedotti in causa fin nel giudizio di primo grado.

Infine la Corte d'appello non ha negato l'esistenza di precedenti disciplinari ma ne ha rilevato la mancanza di contestazione da parte della datrice di lavoro, da cio' ricavando un argomento rafforzativo per la non gravita' dell'illecito addebitato. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 100,00, oltre ad euro tremila/00 per compensi professionali, piu' accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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