Non è suffciente il possesso delle chiavi della clinica per ritenere il medico di guardia lavoratore dipendente

Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato, e nel contempo criterio di distinzione nei confronti del rapporto di lavoro autonomo, e' la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto al loro risultato; hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (Cass. 27 febbraio 2007 n. 455; Cass. 3 aprile 2000 n. 4036). In particolare, la collaborazione, l'osservanza d'un determinato orario, la continuita' della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale ed il coordinamento con l'attivita' imprenditoriale, l'assenza di rischio e la forma della retribuzione - lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarita' delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 20 maggio 2009, n. 11721)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. MA. RU. , elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ANTONIO MANCINI 4/B, presso lo studio degli avvocati FASANO GIOVANNANTONIO e FASANO RAFFAELA, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CASA DI CURA CL. MA. DE. GR. " S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOLZANO 15, presso lo, studio dell'avvocato DE TOMMASO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall'avvocato AUTIERI FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 1.7, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 3729/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/05/2005 R.G.N. 1572/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2009 dal Consigliere Dott. PIETRO CUOCO;

udito l'Avvocato FASANO GIOVANNANTONIO;

udito l'Avvocato AUTIERI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 3 aprile 2000 Ca.Ma. Ru. propose appello avverso la sentenza con cui il Pretore di Velletri aveva respinto la sua domanda diretta al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro che egli aveva avuto con la CASA DI CURA " CL. MA. DE. GR. " S.r.l. ed alla conseguente dichiarazione di nullita' od inefficacia del licenziamento con condanna della Societa' alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni.

Con sentenza del 30 maggio 2000 la Corte d'Appello di Roma respinse l'impugnazione proposta dal Ca. .

Premettendo che le parti avevano concordato sull'inutilizzabilita' del documento relativo ad un preteso accordo intervenuto il (OMESSO), il giudicante afferma che il Ca. svolgeva l'attivita' di guardia medica, con la cadenza di un turno per settimana, in giorni che egli stesso sceglieva, riordinandoli con altre attivita' lavorative. Non svolgeva presso la Clinica altri lavori. Ne', in particolare, egli per il suo lavoro era sottoposto al potere direttivo, gerarchico e sanzionatorio del datore di lavoro.

Per la cassazione di questa sentenza Ca. Ma. Ru. propone ricorso, articolato in tre motivi; la CASA DI CURA " CL. MA. DE. GR. " S.r.l. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando per l'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione dell'articolo 161 cod. proc. civ. e di altre norme di diritto nonche' insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che:

1.a. egli aveva iniziato a lavorare il (OMESSO) e non il (OMESSO); non aveva sottoscritto il preteso "accordo" del (OMESSO); ed aveva disconosciuto la scrittura privata fraudolentemente prodotta dalla Societa';

1.b. dalle prove testimoniali era emerso il suo inserimento nella clinica; la Direzione Sanitaria controllava il suo operato, anche con la predisposizione dei turni e ne autorizzava la variazione e "prendeva i provvedimenti opportuni se il medico di guardia, senza darne comunicazione, non li rispetta"; i medici dovevano ottemperare alle disposizioni generali impartite dalla direzione; egli "era obbligato ad assistere alle prove di stimolazione ormonale"; i medici di guardia avevano le chiavi dei locali della clinica; le sue presenze erano annotate su un registro predisposto dall'amministrazione della Societa';

1.c. la teste Pa. ha riferito che il dott. Ca. era autorizzato ad intervenire in casi urgenti in sala operatoria; e che "vi erano delle regole che bisognava rispettare, stabilite dalla Direzione Sanitaria, che controllava se l'operato del medico era effettuato nel rispetto del paziente";

1.d. i testi Mo.Al. , Di. Vi.Do. ed Tr. An. hanno confermato quanto egli aveva sostenuto nel ricorso, ed in particolare che la Societa' "ha utilizzato le prestazioni del Ca. per tutti i servizi istituzionali organizzati come servizi istituzionali con guardia medica unica per tutti i reparti, come previsto dal CCNL";

1.e. egli "era assoggettato totalmente al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia nell'espletamento della sua attivita', nonche' con l'inserimento nell'organizzazione aziendale".

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 2094, 2099, 2104, 2105, 2107, 2108 e 2229 cod. civ. nonche' vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che:

2.a. caratterizza la subordinazione l'assoggettamento al potere direttivo del datore con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore; l'entita' del potere deve essere correlata alla natura della prestazione; e solo quando questo carattere distintivo non sia agevolmente apprezzabile occorre far riferimento ad altri criteri (osservanza di orari, pagamento della retribuzione, assenza di struttura imprenditoriale);

2.b. il lavoro del medico di guardia, di natura intellettuale, sfugge all'osservanza di precise direttive od ordini, avendo in se' connaturata una certa autonomia; assume rilievo l'inserimento nella struttura aziendale, con vincolo gerarchico, con obbligo di orario, con retribuzione pressoche' fissa, con assenza di rischio, con uso di attrezzature di proprieta' aziendale;

2.c. cio', nel caso in esame, ove egli "ha subito un'organizzazione imposta dall'esterno, egli ha dovuto recepire con un dato precostituito e non modificabile".

3. Con il terzo motivo, denunciando per l'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione dell'articolo 2119 cod. civ. e della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articoli 7 e 18 nonche' omessa ed insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che il suo licenziamento, effettuato solo verbalmente, era illegittimo ed inefficace.

4. I primi due motivi del ricorso, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

5. Oggetto della controversia e' la natura (subordinata o non subordinata) del rapporto di lavoro intercorso fra la CASA DI CURA " CL. MA. DE. GR. " S.r.l. e Ca. Ma. Ru. .

6. Elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato, e nel contempo criterio di distinzione nei confronti del rapporto di lavoro autonomo, e' la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative e non soltanto al loro risultato; hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (Cass. 27 febbraio 2007 n. 455; Cass. 3 aprile 2000 n. 4036).

In particolare, la collaborazione, l'osservanza d'un determinato orario, la continuita' della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale ed il coordinamento con l'attivita' imprenditoriale, l'assenza di rischio e la forma della retribuzione - lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarita' delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto (Cass. 27 febbraio 2007 n. 455).

L'esistenza del vincolo della subordinazione deve essere concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificita' dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che in sede di legittimita' e' censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto; e costituisce accertamento di fatto - come tale incensurabile in tale sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. Cio' e' a dirsi anche per il rapporto di lavoro di guardia medica presso una casa di cura (Cass. 3 aprile 2000 n. 4036).

7. Nel caso in esame, il giudicante ha applicato questo criterio (pur sinteticamente esprimendolo, anche nelle processuali risultanze).

8. E' nota la necessita' che la censura proposta in sede di legittimita' indichi, nello stesso testo del ricorso, gli elementi trascurati dalla sentenza impugnata, nella loro materiale consistenza, nella loro processuale rilevanza - quale potenzialita' probatoria, che consenta di giungere ad una diversa decisione - e nella loro pregressa deduzione (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611; Cass. 24 febbraio 2000 n. 2112; Cass. 21 gennaio 2009 n. 1707).

9. Nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato in forma autosufficiente gli elementi istruttori dei quali sostiene la rilevanza: ne' nella relativa consistenza, ne' nella pregressa deduzione in sede di merito.

Gran parte delle critiche alla sentenza non censurano la pur generica affermazione del giudicante, sull'insussistenza del potere datorile; e l'unica censura ("era assoggettato totalmente al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro") e' assolutamente apodittica.

Cio' e' a dirsi anche per alcuni elementi, che, indipendentemente dall'insufficienza ove isolatamente considerati, sono stati indicati genericamente (come il preteso inserimento nelle strutture aziendali).

Altri elementi dedotti in ricorso (i provvedimenti opportuni adottati dalla Direzione nell'ipotesi in cui il medico non rispettava i turni; possesso delle chiavi dei locali della clinica; annotazione delle presenze su un registro; disposizioni generali impartite dalla direzione; uso di attrezzature di proprieta' aziendale) sono inconferenti.

10. I primi due motivi del ricorso devono essere respinti. Ed in questa reiezione resta assorbita la necessita' di esaminare il terzo motivo.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita', liquidate in euro 28,00 oltre ad euro 3.000,00 per onorario ed oltre alle spese generali e ad IVA e CPA come per legge.

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