Non perde le agevolazioni il datore di lavoro che non fosse a conoscenza della qualifica di apprendista gia' conseguita dalla lavoratrice, e che non risultava dal libretto di lavoro e che era stata taciuta dalla lavoratrice

Non perde le agevolazioni il datore di lavoro che non fosse a conoscenza della qualifica di apprendista gia' conseguita dalla lavoratrice, e che non risultava dal libretto di lavoro e che era stata taciuta dalla lavoratrice. Diftti, gli attestati di qualifica rilasciati dalla regione ai sensi della Legge n. 845 del 1978, articolo 14 al termine dei previsti corsi professionali costituiscono il presupposto per l'assegnazione della relativa qualifica da parte degli uffici di collocamento se ed in quanto siano stati prodotti dall'interessato, senza che, peraltro, dal dettato di tale norma possa dedursi l'incompatibilita' tra il conseguimento del suddetto titolo di studio e l'apprendistato, atteso che tale incompatibilita' non e' sancita esplicitamente dalla relativa disciplina e che, anzi, la Legge n. 25 del 1955, articolo 17 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 1668 del 1956, articolo 31 nel dispensare dalla frequenza ai corsi di insegnamento complementare coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato, sostanzialmente riconosce la possibilita' di assumere come apprendisti coloro che siano in possesso di titolo di studio sufficientemente specifico.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 giugno 2010, n. 14905



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1725-2007 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to Sa. Gi. Pa. , in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - So. di. Ca. de. Cr. I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

MA. CA. , ES. TR. S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 5294-2007 proposto da:

MA. CA. , ES. ES. TR. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA, rappresentati e difesi dall'avvocato LA GIOIA CLAUDIO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, S.C.C.I. S.P.A. - SO. DI. CA. DE. CR. I.N.P.S.;

- intimati -

e contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore avv.to Sa. Gi. Pa. , in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - So. di. Ca. de. Cr. I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, CORRERA FABRIZIO, SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistenti con mandato -

avverso la sentenza n. 433/2005 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 31/12/2005 r.g.n. 327/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato CALIULO per delega CORETTI;

udito l'Avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA per delega LA GIOIA CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la cartella esattoriale n. (OMESSO), ritualmente notificata, la soc. Es. -. Es. Tr. s.p.a., a nome e per conto di I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di S.cc.i. - So. di. Ca. de. Cr. I.N.P.S. s.p.a., ingiungeva a Ma.Ca. , titolare dell'impresa individuale esercitata sotto l'omonima ditta, il pagamento della somma di euro 28.434,93 per contributi previdenziali e assistenziali, somme aggiuntive e spese di notifica.

La cartella esattoriale faceva riferimento al verbale ispettivo dell'Inps di Brescia giugno 2001, il quale, a sua volta, richiamava il verbale di accertamento di illecito amministrativo dell'Ispettorato del lavoro di Brescia del 6 luglio 1999, con il quale era stato contestato a Ma. che la dipendente Ar. Si. era stata dallo stesso assunta l'11 novembre 1996 con la qualifica di apprendista parrucchiera anche se gia' in possesso di attestato di qualifica professionale legittimante, secondo i verbalizzanti, a sensi della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, articolo 22 solo sei mesi apprendistato e/o di pari riduzione contributiva; inoltre, il predetto verbale ispettivo Inps 8 giugno 2001 faceva riferimento anche al verbale di accertamento dell'Inail di Brescia del 23 gennaio 2001 con il quale era stato contestato a Ma. che le dipendenti Ca.So. e Ma.Da. avrebbero effettuato la prima 108 ore e la seconda 14 ore di straordinario nel periodo da gennaio 2000 a febbraio 2001.

2. Il Ma. ha proposto opposizione avanti il Tribunale di Brescia, giudice del lavoro, rilevando, quanto ad Ar. , che sul suo libretto di lavoro, rilasciatole due mesi prima dell'assunzione, era indicato quale titolo di studio "licenza media inferiore"; che dell'avvenuta assunzione con la qualifica di apprendista e del possesso del titolo di studio di scuola media inferiore aveva dato comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego di (OMESSO) e l'Ufficio ne aveva preso atto e nulla aveva eccepito (quindi, la stessa doveva essere regolarmente iscritta presso l'Ufficio nell'apposito elenco riservato gli apprendisti e l'Ufficio doveva anche aver dato comunicazione dell'assunzione all'Inps ed all'Inail); che la stessa all'atto dell'assunzione non gli aveva comunicato di essere in possesso di titolo di studio diverso da quello di scuola media inferiore risultante del libretto di lavoro, come sarebbe stato suo obbligo anche ex c.c.n.l..

di settore; che, neppure successivamente all'assunzione, la stessa gli aveva comunicato di essere in possesso di titolo di studio diverso da quello di scuola media inferiore e risultante dal libretto di lavoro; che solo a seguito dell'ispezione dell'Ispettorato del lavoro aveva scoperto che la stessa aveva conseguito un attestato; che, quindi, la stessa aveva taciuto al Comune di (OMESSO) - al quale aveva chiesto e dal quale le era stato rilasciato il libretto di lavoro - ed alla Sezione circoscrizionale per l'impiego di (OMESSO) - alla quale aveva chiesto e dalla quale era stata iscritta nelle liste di collocamento e che aveva convalidato l'assunzione come apprendista - ed al Ma. - sia all'atto dell'assunzione che successivamente - che sarebbe stata in possesso di un attestato di qualifica professionale; che, in ogni caso, la stessa, sotto il costante insegnamento e sorveglianza di Ma. e delle sue dipendenti anziane, era stata gradatamente addetta a tutte le prestazioni che Ma. forniva.

3. L'Inps si costituiva in giudizio quale mandataria di Sc. ed ha affermato che il possesso dell'attestato di qualifica professionale aveva rilievo oggettivo e che quindi era ostativo all'instaurazione di un rapporto di apprendistato.

4. L'adito Tribunale ha pronunciato la sentenza 16 febbraio - 19 maggio 2004 n. 118, con la quale ha accolto l'opposizione del Ma. e condannato Inps a rifondergli le spese di causa.

5. L'Inps ha proposto appello, lamentando che il Tribunale avesse errato, quanto al rapporto di apprendistato, nel non ritenere che il possesso dell'attestato di qualifica professionale avesse valore oggettivo a prescindere dalla conoscenza del datore di lavoro.

Il Ma. si e' costituito in giudizio per resistere all'appello.

6. Con sentenza 17 novembre - 31 dicembre 2005 n. 433/2005, non notificata, la Corte d'appello di Brescia, Sezione lavoro, ha confermato la sentenza del Tribunale per quanto riguarda il rapporto di apprendistato e l'ha riformata per quanto riguarda il lavoro straordinario che riteneva provato; ha compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio.

7. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS in proprio e quale mandatario della societa' S.C.C.I..

Resiste con controricorso la parte intimata che ha proposto anche ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e' articolato in un unico motivo, concernente l'effettiva natura del rapporto di lavoro intercorso tra Ma. ed Ar. .

Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello non abbia ritenuto la illegittimita' del rapporto di apprendistato per il possesso dell'attestato di qualifica professionale anche nel caso in cui il datore di lavoro non sia a conoscenza dello stesso (a tal fine, cita Cass. 3 marzo 2003 n. 3120).

2. Con il ricorso incidentale la parte intimata si duole della compensazione delle spese operata dalla Corte d'appello senza tener conto che la parte che l'aveva vista vittoriosa era di valore maggiore di quella che l'aveva vista soccombente.

3. Il ricorso principale e' infondato.

Il precedente giurisprudenziale (Cass. 3 marzo 2003 n. 3120) invocato dall'INPS non e' pertinente perche' riguarda l'ipotesi in cui il datore di lavoro assuma un lavoratore che sappia essere gia' in possesso della qualifica di apprendista (circostanza questa ritenuta dai giudici di merito, ancorche' contestata, ma senza esito, dal datore di lavoro con il ricorso per cassazione). Ed infatti la stessa citata pronuncia enuncia in generale il principio secondo cui le previsioni della Legge n. 25 del 1955 non escludono la compatibilita' tra rapporto di apprendistato e possesso di un titolo di studio adeguato, cosi' prestando adesione a Cass. 2 luglio 1999, n. 6857 (infra cit.).

Nella specie invece i giudici di merito hanno ritenuto provato che il datore di lavoro non fosse a conoscenza della qualifica di apprendista gia' conseguita dalla lavoratrice, qualifica che non risultava dal libretto di lavoro e che era stata taciuta dalla lavoratrice.

Trova quindi applicazione il principio gia' affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 2 luglio 1999, n. 6857) secondo cui gli attestati di qualifica rilasciati dalla regione ai sensi della Legge n. 25 del 1955, articolo 17 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 1668 del 1956, articolo 31 nel dispensare dalla frequenza ai corsi di insegnamento complementare coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato, sostanzialmente riconosce la possibilita' di assumere come apprendisti coloro che siano in possesso di titolo di studio sufficientemente specifico.

Il ricorso principale va quindi rigettato.

4. Anche il ricorso incidentale va rigettato stante la reciproca soccombenza che integra il presupposto dei giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite, mentre e' rimesso alla discrezionalita' del giudice di merito l'apprezzamento del valore delle domande che hanno visto le parti rispettivamente vittoriose e soccombenti.

5. Pertanto entrambi i ricorsi vanno respinti.

Sussistono giustificati motivi (reciproca soccombenza) per compensare tra le parti anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.

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