Non potranno essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione

Non potranno essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattività, tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione. Il discrimine tra sospensioni dell'attività incidenti sul periodo e sospensioni non rilevanti è un confine sul quale incidono fattori diversi, quali la causa della sospensione e la sua durata. Sospensioni fisiologiche del rapporto, come le ferie annuali, sono in qualche modo preventivamente considerate nel periodo di tempo concordato per l'apprendistato. Sospensioni non preventivate, come una malattia o il servizio militare, non lo sono. Ma anche queste forme di sospensione dovranno essere diversamente valutate a seconda della durata e della ricorrenza. Il datore di lavoro che a causa di un'assenza del lavoratore ritenga di detrarre il relativo periodo dall'apprendistato, spostando la scadenza convenuta ad altra data, ha l'obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto. Non può limitarsi a far decorrere il termine concordato, per poi comunicare a posteriori che ha ritenuto di non considerare un dato periodo.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 28 settembre 2010, n. 20357



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AM. -. AZ. MU. IG. AM. TO. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore eletti vanente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PACCHIANA PARRAVICINI AGOSTINO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

MA. MA. , OC. AL. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARAPELLE ROBERTO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1514/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 27/10/2005 R.G.N. 1183/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito l'Avvocato ACHILLE CARONE FABIANI per delega GERARDO VESCI;

udito l'Avvocato MENGHINI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. La AM. -. Az. Mu. ig. am. To. spa chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino, pubblicata il 27 ottobre 2005, che ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento della domanda dei lavoratori Oc. Al. e Ma.Ma. .

2. I due lavoratori furono assunti dall' AM. con contratto di apprendistato, di 36 mesi con scadenza il giorno (OMESSO). Nel corso dei 36 mesi il primo rimase assente dal lavoro per 19 giorni, il secondo per 84 giorni. L'attivita' lavorativa non si interruppe alla scadenza del contratto, ma prosegui' sino al (OMESSO), data in cui i due dipendenti vennero convocati presso la direzione dell'azienda che recedette dal rapporto per asserita scadenza del contratto di apprendistato.

3. Il Tribunale di Torino, accogliendo la domanda dei lavoratori dichiaro' che il rapporto dal (OMESSO) si era trasformato a tempo indeterminato, dichiaro' l'illegittimita' del licenziamento del 27 maggio ed ordino' la reintegrazione nel rapporto con le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

4. La Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado.

5. L' AM. ricorre per cassazione articolando due motivi. I dipendenti si difendono con controricorso.

6. Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione della Legge n. 25 del 1955, articoli 2, 7 e 11 e della Legge n. 196 del 1997, articolo 16 nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Quanto alla violazione di legge, la Corte avrebbe violato le norme su indicate in quanto non avrebbe rispettato il principio di effettivita' della formazione dell'apprendista, da cui consegue che "nel computo del periodo di apprendistato non va tenuto conto di quei periodi in cui, essendo il rapporto sospeso, l'apprendista non ha potuto ricevere, ne' il datore erogare, il prescritto insegnamento" (ricorso, pag. 29).

7. Cosi' facendo la decisione e' errata "laddove ha ritenuto illegittima la proroga del contratto di apprendistato per il tempo corrispondente alle assenze per malattia dei due apprendisti (ricorso, pag. 30). Quanto al vizio di motivazione esso sarebbe di "omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione" su "un fatto controverso" costituito dalla sussistenza del principio di effettivita' della formazione.

8. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 196 del 1997, articolo 12 rispetto alla quale la Legge del 1955, articolo 19 non costituisce norma speciale. Il vizio di motivazione sarebbe anche in questo caso di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall'automatica trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato in caso di mancata disdetta (ricorso, pag. 36).

9. Entrambi i motivi sono privi di fondamento.

10. L'apprendistato e', per espressa definizione legislativa (Legge 25 del 1955, articolo 2), un rapporto di lavoro "speciale". La specialita' deriva dal fatto che "l'imprenditore e' obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all'apprendista, assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perche' possa conseguire la capacita' tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima" (ivi). L'insegnamento costituisce un obbligo tanto per il datore che per l'apprendista (cfr. articoli 11 e 12). Una conseguenza della specialita' dell'apprendistato e' che non puo' avere durata superiore ai termini previsti dalla contrattazione collettiva o dalla legge (articolo 7): e' intrinsecamente inconcepibile un apprendistato a tempo indeterminato.

11 L'articolo 19 prevede quali sono le conseguenze nel caso in cui "al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118, c.c.". La conseguenza e' che "l'apprendista e' mantenuto in servizio con la qualifica conseguita" e che "il periodo di apprendistato e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio del lavoratore".

12. La disciplina dell'apprendistato implica che il lavoro e l'insegnamento devono essere effettivi. Il "principio di effettivita'", che sovrintende alla materia, comporta una pluralita' di conseguenze, anche in ordine alla durata del periodo. Non potranno essere considerati, ai fini del completamento del periodo di apprendistato, periodi consistenti di inattivita', tali da impedire il completamento del percorso di apprendimento e qualificazione.

13. Il rispetto di tale principio ha portato la giurisprudenza a ritenere non rilevanti ai fini del computo del periodo di apprendistato assenze prolungate, come quelle per l'espletamento del servizio militare o per malattie di consistente durata (Cass., 12 maggio 2000, n. 6134). Al contrario, si e' ritenuto che non comportino prolungamento del periodo di apprendistato le assenze di piu' breve durata e fisiologiche nel rapporto, come quelle relative alle ferie annuali (Cass., 19 dicembre 2000, n. 15915).

14. Il discrimine tra sospensioni dell'attivita' incidenti sul periodo e sospensioni non rilevanti e' un confine sul quale incidono fattori diversi, quali la causa della sospensione e la sua durata. Sospensioni fisiologiche del rapporto, come le ferie annuali, sono in qualche modo preventivamente considerate nel periodo di tempo concordato per l'apprendistato. Sospensioni non preventivate, come una malattia o il servizio militare, non lo sono. Ma anche queste forme di sospensione dovranno essere diversamente valutate a seconda della durata e della ricorrenza. Una malattia prolungata avra' incidenza negativa sull'apprendimento; un breve periodo di malattia nel corso di tre anni di apprendistato, secondo un ritmo statisticamente ordinario di assenze per tale ragione, non lo avra'.

15. Il principio di effettivita' tende a garantire che il percorso di apprendimento e di qualificazione sia reale e non meramente formale. La tesi critica della societa' ricorrente e' che la Corte d'Appello di Torino avrebbe violato tale principio "laddove ha ritenuto illegittima la proroga del contratto di apprendistato per il tempo corrispondente alle assenze per malattia dei due apprendisti (ricorso, pag. 30).

16. La tesi non e' condivisibile. In primo luogo, contiene una vistosa inesattezza, perche' e' pacifico tra le parti, ed e' ammesso nello stesso ricorso dell'azienda, che se la proroga dall'8 maggio (data dei trentasei mesi di apprendistato) al 27 maggio (data del recesso), corrisponde alle assenza per malattia dell' Oc. (19 giorni), cio' non vale per il Ma. , che aveva 80 giorni di assenza. Per il Ma. , rimanendo nella logica del ricorso, la risoluzione del rapporto sarebbe stata anticipata rispetto alla scadenza del termine prolungato in ragione del criterio di effettivita'. Per lui il tempo di proroga non corrisponde al tempo di malattia.

17. Ma, al di la' di questa erronea affermazione, il motivo risulta infondato per ragioni di ordine sistematico. La disciplina legislativa mira in tutti i suoi passaggi a garantire che il percorso di apprendimento professionale sia effettivo e non meramente formale, se non fittizio. Tale finalita' tende a tutelare tutte le parti. Il datore di lavoro, il lavoratore, lo stesso istituto previdenziale.

18. Se, a causa di una sospensione prolungata del lavoro si ritiene di dover detrarre il relativo periodo dal termine fissato con il contratto, cio' deve essere fatto in modo chiaro e con piena consapevolezza per le parti. Come si e' visto, una medesima causa di sospensione potra' avere incidenza o meno a seconda della sua durata e ricorrenza.

19. La discutibilita' dei casi di confine e l'esigenza di chiarezza e certezza, comportano un'applicazione rigorosa della disciplina. Il datore di lavoro che, a causa di un'assenza del lavoratore ritenga di detrarre il relativo periodo dall'apprendistato, spostando la scadenza convenuta ad altra data, ha l'obbligo di comunicare al lavoratore, prima della scadenza, lo spostamento del termine finale, spiegando le ragioni e indicando la nuova scadenza o il periodo che deve essere detratto. Non puo' limitarsi a far decorrere il termine concordato, per poi comunicare a posteriori che ha ritenuto di non considerare un dato periodo (o una parte di esso, come nel caso del Ma. ).

20. Il criterio di effettivita' e' criterio di garanzia, che non puo' risolversi nel venir meno della certezza del termine finale del rapporto e determinare cosi' una situazione di ambiguita'.

21. Quanto al secondo motivo, esso concerne le conseguenze della prosecuzione del rapporto oltre il termine di scadenza fissato per l'apprendistato, senza che sia stata data disdetta. La tesi della societa' ricorrente e' che verificandosi l'ipotesi di cui all'articolo 19, le conseguenze siano quelle della Legge n. 196 del 1997, articolo 12. Articolo 19 e articolo 12 opererebbero in combinato disposto.

22. La tesi non e' condivisibile perche' l'articolo 19 contiene in se' una disciplina delle conseguenze e si tratta di disciplina incompatibile con l'articolo 12.

23. La scadenza del termine dell'apprendistato, senza che il datore di lavoro abbia dato disdetta al lavoratore, comporta due conseguenze per espressa previsione dell'articolo 19: l'apprendista acquista il diritto al mantenimento in servizio ("l'apprendista e' mantenuto in servizio") e "il periodo di apprendistato e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio del lavoratore".

24. Cio' significa che il lavoratore continua a lavorare, non piu' come apprendista (rapporto speciale), ma quale lavoratore subordinato ordinario. La regola generale in materia di durata del lavoro subordinato e' il tempo indeterminato. Da quel momento il lavoratore potra' essere licenziato secondo le regole generali, se ne esistono le condizioni e con le diverse conseguenze previste dalla legge seconda delle dimensioni dell'impresa.

25. Non puo' ritenersi, come vorrebbe la ricorrente, che il rapporto speciale di apprendistato si trasformi in un altro rapporto speciale, quello di lavoro a tempo determinato. Apprendistato e rapporto a tempo determinato sono (o meglio erano, nelle declinazioni legislative, rispettivamente, del 1955 e del 1997, applicabili al rapporto) due forme speciali di rapporto di lavoro. Ciascuna era dotata di una disciplina del recesso e delle conseguenze del mancato recesso.

26. La disciplina della Legge n. 25 del 1955, articolo 19 esclude la disciplina della Legge n. 196 del 1997, articolo 12. In ogni caso, esclude l'articolo 12, la disciplina del recesso ordinaria che si applica all'apprendista al quale non sia stata data disdetta nei termini e che, di conseguenza, sia stato mantenuto in servizio nell'azienda dove ha fatto il periodo di apprendistato. Il mantenimento in servizio comporta che il lavoratore non e' piu' apprendista, ma un ordinario lavoratore subordinato.

27. Quanto ai due vizi di motivazione, sono indicati in modo indistinto e contraddittorio, perche' il ricorso non precisa il tipo di vizio, ed e' contraddittorio sostenere che la motivazione possa, al tempo stesso, mancare ed essere insufficiente o contraddittoria. Inoltre il vizio di motivazione deve riguardare un fatto, controverso e rilevante, non la sussistenza ed applicazione di regole giuridiche.

28. Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con le conseguenze previste dalla legge in ordine alle spese.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in 27,00 euro, nonche' 4.000,00 euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, che distrae all'avv.to Carapelle Roberto, dichiaratosi anticipatario.

 

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