Non può essere licenziato il lavoratore al quale sia genericamente contestato di «stare alla testa di un corteo»

La contestazione di «stare alla testa di un corteo» che si sarebbe reso colpevole di comportamenti di carattere aggressivo e intimidatorio è generica, poiché non implica di per sé alcuna conseguente partecipazione agli illeciti addebitati allo stesso; nel nostro ordinamento, infatti, non è configurabile una responsabilità oggettiva per le azioni di un gruppo ed è sempre necessaria la sussistenza di una condotta, sia pur minima, diretta a rafforzare l'altrui azione offensiva o ad aggravarne gli effetti, affinché ne possa derivare rilevanza disciplinare. (Fonte:Lex24, Il Sole24 ore)

Corte di Cassazione, Sezione L civile, Sentenza 23 febbraio 2015, n. 3535



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18034/2011 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avvocato (OMISSIS) (STUDIO (OMISSIS)), che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 4643/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2010 R.G.N. 891/2010 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 335/09 il Tribunale di Nola dichiarava illegittime le sanzioni disciplinari conservative irrogate da (OMISSIS) S.p.A. (d'ora innanzi, piu' semplicemente, (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e illegittimi i licenziamenti, del pari disciplinari, intimati a (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), condannando ex articolo 18 Stat. la societa' a reintegrarli nel posto di lavoro con le relative conseguenze economi che. Rigettava, invece, l'analoga domanda proposta da (OMISSIS).

Solo in ordine alla posizione di quest'ultimo la pronuncia era riformata dalla sentenza depositata il 29.6.10 dalla Corte d'appello di Napoli, che dichiarava illegittimo anche il licenziamento del (OMISSIS), per l'effetto ordinandone la reintegra nel posto di lavoro.

Ai predetti lavoratori era stato addebitato l'essersi posti alla testa di un corteo di circa cinquanta lavoratori che, con atteggiamento aggressivo e intimidatorio, aveva cercato di impedire il regolare svolgimento dell'assemblea anche attraverso il lancio di oggetti. Con riferimento a (OMISSIS), la contestazione riguardava anche l'accesso in azienda fuori dal regolare turno di lavoro e senza averne dato preventiva comunicazione al personale di sorveglianza, come da disposizioni aziendali valide anche per i rappresentanti sindacali.

Mentre per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) l'iter disciplinare si era concluso con l'irrogazione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni, per gli altri era stato disposto il licenziamento per giusta causa.

Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) formulando dieci motivi di doglianza, poi ulteriormente illustrati con memoria ex articolo 378 c.p.c..

Gli intimati resistono con due separati controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7: la Corte, nel ritenere generica la contestazione posta a fondamento delle sanzioni disciplinari, ha erroneamente applicato la norma citata,

sussumendo sotto la sua sfera applicativa un fatto inerente alla giusta causa del recesso, cosi' sostanzialmente confondendo il piano della genericita' della contestazione con quello della relativa prova e dell'idoneita' dei fatti, in concreto, a costituire un effettivo illecito disciplinare.

Con il secondo motivo denuncia l'illogicita' e la contraddittorieta' della motivazione per le stesse ragioni su esposte, sia pure riguardate sotto un diverso profilo. Prosegue il ricorso con il dire che la sentenza impugnata ha dapprima ammesso la responsabilita' del singolo per azioni svolte dal gruppo e ha poi escluso che cio' possa costituire oggetto di contestazione disciplinare, senza considerare che la contestazione aveva avuto ad oggetto proprio il ruolo di guida assunto dai lavoratori nel corteo e l'intenzionalita' della loro condotta, tendente ad impedire lo svolgimento di una legittima assemblea sindacale in azienda.

Con il terzo motivo lamenta insufficiente motivazione per avere la gravata pronuncia trascurato che i lavoratori sanzionati avevano preso posizione in modo preciso sulla contestazione dell'azienda e che pure la sola partecipazione ad un'azione di gruppo puo' rilevare come illecito disciplinare.

Con il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2106 e 2119 c.c., per avere l'impugnata sentenza erroneamente escluso che la condotta contestata - al di la' della sua effettiva sussistenza nel caso in esame - possa integrare giusta causa di recesso: ribadisce la societa' ricorrente che la partecipazione del singolo lavoratore all'azione illegittima di un gruppo puo' essere oggetto del potere disciplinare del datore di lavoro.

Con il quinto motivo si duole di insufficiente motivazione nella parte in cui l'impugnata sentenza ha escluso la responsabilita' dei lavoratori in base alla deposizione del teste (OMISSIS), senza considerare che questi era giunto sul luogo di svolgimento dell'assemblea quando l'aggressione ai danni dei sindacalisti era gia' in corso.

Con il sesto motivo lamenta omessa od insufficiente motivazione sulla deposizione dei testi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali, diversamente da quanto affermato in sentenza, avevano confermato l'attiva partecipazione dei lavoratori al corteo che aveva poi illegittimamente impedito lo svolgimento dell'assemblea sindacale, il che costituiva l'oggetto della contestazione, non essendo decisivo il fatto della mancata identificazione degli autori materiali del lancio di oggetti. Irrilevante era poi il riferimento all'esistenza di un diritto di critica dei lavoratori, non oggetto di contestazione disciplinare e, in ogni caso, espressione del tutto dissimile rispetto alle condotte ascritte ai lavoratori sanzionati. Inoltre - prosegue il ricorso - la Corte territoriale non ha dato il dovuto rilievo al fatto che, cacciati i sindacalisti che avevano promosso l'assemblea, il gruppo del sindacato SLAI COBAS aveva dato avvio ad un comizio.

Con il settimo motivo censura la sentenza per contraddittorieta' della motivazione riguardo alla posizione del (OMISSIS), poiche' dalle deposizioni, in particolare da quella del teste (OMISSIS), cosi' come da quelle rese dagli altri testi, era emerso non solo che il (OMISSIS) era consapevole di cio' che sarebbe accaduto, ma che l'azione era stata preordinata e organizzata, vista la presenza ben visibile di aste di bandiera e buste di uova.

Con l'ottavo motivo lamenta insufficiente motivazione, sempre riguardo alla posizione del (OMISSIS), nella parte in cui la gravata pronuncia ha ritenuto non provata la consapevolezza, da parte del lavoratore, delle condotte illecite che altri si ripromettevano di compiere, prova in realta' agevolmente desumibile - prosegue il ricorso - da una serie di elementi presuntivi (come l'arrivo del (OMISSIS) prima degli altri lavoratori alla postazione di lavoro del (OMISSIS), l'immediato arrivo di altri militanti, la presenza di bastoni, aste e sacchetti di uova, l'uso del megafono da parte del lavoratore, le parole di incitamento al gruppo), dai quali doveva evincersi la responsabilita' del lavoratore nell'organizzazione e nella guida del corteo diretto ad impedire lo svolgimento della regolare assemblea all'interno del luogo di lavoro.

Con il nono motivo censura la sentenza per omessa e insufficiente motivazione, non avendo la Corte territoriale considerato tutti gli elementi che, ricorrenti nel fatto concreto, avrebbero dovuto condurre ad un giudizio di gravita' della condotta ascritta al (OMISSIS), al quale - peraltro - era stata contestata la recidiva, circostanza trascurata nella sentenza impugnata.

Con il decimo motivo di ricorso ci si duole di omessa motivazione sulle altre sanzioni di natura conservativa adottate dalla societa' nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

2- I primi quattro motivi del ricorso - da esaminarsi congiuntamente perche' connessi - sono infondati.

La Corte territoriale ha, con motivazione immune da vizi, rilevato la mancanza di specificita' della contestazione disciplinare.

In particolare, ha ritenuto che l'aver contestato ai lavoratori di essersi posti alla testa di un corteo, che poi si sarebbe reso responsabile di un atteggiamento aggressivo e intimidatorio, implicava, per un verso, un frazionamento della condotta (essere alla testa di un corteo, aver avuto atteggiamenti violenti come il lancio di corpi contundenti) e, per altro verso, un evidente strappo logico, la' dove la societa' aveva ascritto ai "capi" del corteo singoli comportamenti di violenza e di intimidazione.

In ordine alla prima delle due contestazioni, i giudici d'appello hanno ritenuto che essa ha ad oggetto comportamenti non esemplificati ne' individuati attraverso descrizioni obiettive tali da sostanziare quel minimo di specificita' che consente al lavoratore di difendersi.

Ne' a tal fine basta riferirsi allo "stare alla testa di un corteo", circostanza che di per se' non implica nessuna conseguente partecipazione agli illeciti addebitati.

hi proposito la societa' ricorrente insiste su un concetto di responsabilita' per le azioni del gruppo, che nel nostro ordinamento non puo' essere oggettiva, ma suppone pur sempre una condotta, anche minima, diretta a rafforzare l'altrui azione offensiva o ad aggravarne gli effetti, condotta non descritta nelle lettere di contestazione.

Ad ogni modo, anche a prescindere da cio', si tratta - e cio' e' di per se' dirimente - di condotta non provata nel corso del giudizio.

Per supplire a tale mancanza probatoria la societa' ricorrente ipotizza che l'essere stati i lavoratori alla testa del corteo sia sufficiente ad estendere loro la responsabilita' dei successivi lanci di uova e corpi contundenti provenienti dal corteo medesimo e intesi ad impedire lo svolgimento dell'assemblea indetta dagli altri sindacati.

L'assunto non puo' essere condiviso.

Cosi' come la responsabilita' penale (di cui mima concetti e principi basilari), anche quella disciplinare richiede un indispensabile coefficiente doloso o colposo, che nel caso di specie non puo' ricavarsi neppure dall'essere stati i lavoratori de quibus partecipi o promotori del corteo poi degenerato nel lancio di uova od altri oggetti, mancando la prova che essi vi abbiano materialmente o moralmente partecipato o che in qualche modo essi abbiano previamente concordato con altri il ricorso ad una contestazione violenta.

Valga a chiarire la situazione proprio il parallelo con quanto si registra nel diritto penale sostanziale in materia di c.d. concorso anomalo di cui all'articolo 116 c.p., comma 1. ("Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od omissione").

Ai fini della responsabilita' ex articolo 116 c.p., e' indispensabile che costituisca reato anche quello originariamente voluto da taluno dei ricorrenti, mentre, pur a voler trasferire tali concetti sul terreno della responsabilita' disciplinare, si ha che nella vicenda in esame l'originaria iniziativa concordata (un corteo interno in opposizione all'assemblea indetta da altre organizzazioni sindacali) era, ad ogni modo, lecita e - giova rimarcare - non vi e' prova che gli atti violenti poi verificatisi siano stati previamente concordati dai lavoratori sanzionati o siano stati solo il frutto di un'iniziativa estemporanea di altri.

Ne' illiceita' alcuna puo' rinvenirsi in mere manifestazioni, anche esacerbate, di dissenso che pero' non trasmodino in atti di violenza.

In ordine, poi, alla pretesa contraddizione dedotta nel secondo motivo del ricorso, basti osservare che in realta' in nessun passaggio della motivazione si parla di responsabilita' del singolo per azioni svolte dal gruppo dei partecipanti al corteo.

3-11 quinto e il sesto motivo vanno disattesi vuoi per difetto di autosufficienza (la societa' ricorrente ha omesso di trascrivere la deposizione del teste (OMISSIS), che pur assume essere stata mal interpretata dai giudici d'appello), vuoi perche' in sostanza intesi a suggerire una nuova valutazione della prova testimoniale, non consentita a questa S.C..

In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la valutazione delle prove sia stata effettuata dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perche' a norma dell'articolo 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l'unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l'accertamento eseguito (v., ex aliis, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonche' la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che cio' possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimita' delle massime di esperienza non puo' spingersi fino a sindacarne la scelta, che e' compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice e' chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziali.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, pero', di qualunque pur minima plausibilita'.

Cio' detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza ne' violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimita', che non puo' prendere in considerazione quale ipotetica illogicita' argomentativa la mera possibilita' di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

Ne' il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l'illogicita' o la contraddittorieta' intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con documenti e deposizioni, vale a dire attraverso un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti ed una loro delibazione non consentiti in sede di legittimita'.

Per il resto, il ricorso si dilunga in difformi valutazioni delle risultanze probatorie, che l'impugnata sentenza ha esaminato in maniera completa e con motivazione immune di vizi logico-giuridici.

Quanto detto valga anche riguardo a quella parte del motivo di censura con cui si contesta alla Corte di non aver tenuto conto della deposizione del teste (OMISSIS).

Per completezza di disamina va evidenziato che la valutazione del giudice in ordine all'assenza di prove circa la attribuibilita' di condotte aggressive e violente ai lavoratori sanzionati e' stata compiuta sulla base di una pluralita' di elementi, costituiti non solo dalle deposizioni rese dai testi indicati dalla ricorrente, ma anche da altre testimonianze ( (OMISSIS) e (OMISSIS)), dalle foto acquisite in giudizio e dai filmati.

4- Le considerazioni su esposte impongono il rigetto anche del settimo, dell'ottavo e del nono motivo di ricorso, che riguardano essenzialmente la posizione del (OMISSIS), pure riguardo al quale i giudici del merito hanno - con motivazione immune da vizi logici o giuridici - escluso la prova di condotte violente o intimidatorie, da non confondersi con manifestazioni anche aspre di dissenso, di per se' legittime.

In particolare, se con tali doglianze la societa' ricorrente ha inteso denunciare un travisamento del fatto, va ricordato che esso non puo' farsi valere mediante ricorso per cassazione (giurisprudenza costante: cfr., ex aliis, Cass. Sez. 3 n. 15702 del 2.7.10 e Cass. Sez. 3 n. 213 del 9.1.07).

Se invece ha inteso censurare il travisamento di singole prove, sono assorbenti -in contrario - la non autosufficienza, sul punto, del ricorso e il rilievo che il travisamento della prova postula una macroscopica e indiscutibile distorsione (che non viene neppure allegata) del modo in cui il contenuto oggettivo della prova (non il suo apprezzamento) sia stato veicolato all'interno della motivazione.

Quanto alla censura di omessa motivazione in ordine alla recidiva contestata al (OMISSIS), essa e' inconferente perche' la Corte territoriale ha escluso, a monte, la fondatezza dell'addebito di essere entrato in azienda fuori dal turno di lavoro senza la necessaria autorizzazione.

5- Infine, il decimo motivo e' - ancor prima che carente in termini di autosufficienza della sua formulazione, perche' non chiarisce in che modo e con riferimento a quali condotte sia stato coltivato un motivo inerente all'applicabilita' di sanzioni di tipo conservativo - infondato per l'assorbente rilievo che, esclusa in punto di fatto la condotta oggetto di contestazione, come essa non giustifica sanzioni espulsive cosi' non ne consente neppure di conservative (che richiederebbe pur sempre la prova di una qualche condotta rilevante da un punto di vista disciplinare).

6- In conclusione, il ricorso e' da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le societa' ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimita', liquidate in euro 100,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, per i controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e in euro 100,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per i controricorrenti (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), spese - queste ultime - da distrarsi in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiaratisi antistatali.

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