Non può essere riconosciuto il danno da demansionamento al lavoratore che, presentando una grave sindrome depressiva sia stato adibito a mensioni inferiori

Non può essere riconosciuto il danno da demansionamento al lavoratore che, presentando una grave sindrome depressiva dovuta a vicende familiari, sia stato adibito a mensioni inferiori. Nel caso di specie il lavoratore era stato spesso assente per malattia e, sottoposto a visita di idoneita', era stato diagnosticate come guarito, ma con l'indicazione che era opportuno adibirlo a mansioni meno impegnative. Il giudice di merito ha proceduto all'analisi delle mansioni svolte prima e dopo la malattia ed ha concluso che, in relazione alla qualifica di funzionario rivestita dall'interessato, non sussisteva la lamentata dequalificazione, onde veniva meno in radice il presupposto per il risarcimento del danno. Detto ragionamento giuridico è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione esente da vizi.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 16 febbraio 2009, n. 3710



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SI. LI. , CE. AU. , quali eredi di CE. LO. , tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato D'AMATO ANTONIO giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. S.P.A. - CA. GR. BA. CA. SPA GIA' BA. DI. RO. SPA;

- intimata -

e sul ricorso 9320/2006 proposto da:

CA. S.P.A. - CA. GR. BA. CA. S.P.A. GIA' BA. DI. RO. S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore e BA. DI. RO. S.P.A., societa' del gr. ba. Ca. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato FESSI ROBERTO, che li rappresenta e difende giusta procure speciali in calce atto Notar ANTONIO MARIA ZAPPONE di Roma rispettivamente del 14/03/06 rep. n. 80215 e del 09/03/06 rep. n. 80186;

- ricorrenti-

contro

SI. LI. , CE. AU. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 4642/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/02/2005 R.G.N. 4776/01;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 17/12/2008 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l'Avvocato GENTILE GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e unico.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ce. Lo. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la Ba. di. Ro. e, dopo avere illustrato la sua carriera che lo aveva portato alla massima qualifica di funzionario, esponeva di essere stato dequalificato dal gennaio 1992, con un gravissimo danno alla salute, del quale chiedeva il risarcimento indicando la somma di lire 600 milioni. Il Tribunale, previa costituzione ed opposizione della banca convenuta, respingeva la domanda attrice. Proponeva appello l'attore e la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado cosi' motivando:

all'(OMESSO) del (OMESSO) il Ce. veniva sottoposto a visita di idoneita' al lavoro, dopo un periodo in cui aveva effettuato diverse assenze dal lavoro ed aveva subito un grave lutto, dato che nel marzo 1991 aveva perso tragicamente la figlia gravemente ammalata da anni;

tale visita attestava l'esistenza di sindrome ansioso - depressiva e suggeriva l'affidamento di mansioni compatibili con le residue energie lavorative;

a partire dal periodo successivo alla ripetuta visita, il Ce. era stato a lungo assente per malattia, indi nel (OMESSO) veniva nominato consulente finanziario presso la filiale di (OMESSO), espletando una funzione dotata di autonomia e responsabilita' diretta verso la filiale capogruppo;

non sussiste alcuna dequalificazione, ne' il dipendente ha subito alcuna umiliazione nella sua professionalita';

non sussistono quindi i presupposti per la domanda di risarcimento del danno.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli eredi di Ce. Lo. , deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso Ca. spa, la quale ha presentato memoria integrativa. Ca. propone anche un ricorso incidentale, che peraltro non contiene alcuna domanda specifica e quindi va qualificato controricorso, da riunire al ricorso principale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2103 c.c.: malamente il giudice di appello ha disapplicato la citata norma, pur avendo riconosciuto che al loro dante causa erano state attribuite mansioni "meno importanti", quindi dequalificanti. In particolare, le mansioni attribuite dal (OMESSO) al (OMESSO) sarebbero state individuate seguendo le conclusioni cui era giunto il collegio medico, ma questo aveva giudicato il Ce. "perfettamente guarito" dalla depressione nervosa. Ma se e' vero che le condizioni di salute del lavoratore vanno tenute presenti nell'assegnazione delle mansioni, in nessun caso e' consentito attribuire "automaticamente mansioni inferiori a quelle fino ad allora ricoperte" cio' tenendo conto che il collegio medico aveva ritenuto l'attore perfettamente guarito, mentre "solo in via precauzionale poteva essere opportuno adibirlo temporaneamente a mansioni inferiori". La Corte di Appello ha fatto acriticamente proprie le tesi difensive della banca, incorrendo in contraddizione.

4. Con il secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 116 c.p.c. e dell'articolo 2103 c.c., sotto p profilo che la Corte di Appello ha affermato come il Ce. potesse essere adibito a mansioni dequalificanti e comportanti una minore discrezionalita' decisionale, ma poi ha affermato che dal (OMESSO) e fino all'eta' pensionabile egli era stato destinato a ricoprire ruoli importanti, con autonomia decisionale "per giunta ingigantita dalla fusione per incorporazione" della banca.

5. Col terzo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono nuova violazione dell'articolo 2103 c.c. e vizio di motivazione, sotto il profilo che in ogni caso il Ce. non aveva espresso alcun consenso alla dequalificazione, neppure per evitare il licenziamento.

6. Col quarto motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione dell'articolo 191 c.p.c. e vizio di motivazione, stante l'immotivata adesione a tutte le osservazioni e conclusioni del consulente tecnico.

7. I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi Essi risultano infondati e vanno disattesi.

8. La Corte di Appello, confermando la statuizione del primo giudice, ha ritenuto insussistente la prova della dequalificazione, ponendo peraltro in evidenza la particolare situazione del lavoratore, il quale presentava una grave sindrome depressiva, dovuta a vicende familiari, indipendentemente ed a prescindere dal lavoro svolto. Egli era stato spesso assente per malattia e, sottoposto a visita di idoneita', era stato diagnosticate come guarito, ma con l'indicazione che era opportuno adibirlo a mansioni meno impegnative. Il giudice di merito ha proceduto all'analisi delle mansioni svolte prima e dopo la malattia ed ha concluso che, in relazione alla qualifica di funzionario rivestita dall'interessato, non sussisteva la lamentata dequalificazione, onde veniva meno in radice il presupposto per il risarcimento del danno.

9. Tale statuizione appare sorretta da motivazione esauriente, immune da vizi logici o contraddizioni, talche' essa si sottrae ad ogni censura in sede di legittimita'. Per quanto attiene al quarto motivo, si rileva che esso difetta di specificita', non essendo evidenziato su quali aspetti il giudice di appello sarebbe incorso in vizio di motivazione, essendo peraltro sufficiente che il giudice faccia rinvio alla consulenza tecnica di ufficio per adempiere al dovere di motivazione.

10. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Riunisce il controricorso al ricorso; rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere alla controricorrente Ca. spa le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 23,00, oltre euro duemila/00 per onorari, piu' spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.

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