Non può intervenire il Fondo di Garanzia a favore del lavatore se le retribuzioni rivendicate in giudizio si collocano al di fuori dell'ambito temporale di operatività della tutela dell'organismo di garanzia

La determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza e' diretta ad escludere che venga attratto nell'ambito della garanzia qualunque diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito o insolvente. Il dies a quo del termine annuale da computare a ritroso non riguarda la data in cui l'insolvenza viene accertata in modo definitivo (tramite la verifica dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento concorsuale), bensi' la data in cui viene proposta la domanda (giacche' la norma interna fa riferimento alla "data di inizio" dell'esecuzione forzata, mentre in caso di procedura concorsuale vale parimenti la domanda di "apertura" del procedimento di soddisfacimento collettivo. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 3 novembre 2009, n. 23286)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13868/2006 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

SE. MA. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 594/2005 della Corte di Appello di L'Aquila del 19.5.05, depositata il 14/07/2005;

E' presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 28.8.2005, respingeva l'appello dell'Inps e confermava la sentenza del Tribunale di Chieti che, accogliendo la domanda del lavoratore, aveva condannato l'Inps a pagare a Se. Ma. , licenziato il 29.2.2000, l'indennita' di cui al Decreto Legislativo n. 80 del 1992 per le ultime tre mensilita' non corrisposte dal datore di lavoro - ENAP Abruzzo - per i tre mesi (gennaio, febbraio e marzo 1998) effettivamente lavorati precedenti la sospensione dal lavoro intervenuta dal 1 aprile 1998. La Corte territoriale osservava che le mensilita' non corrisposte dal datore di lavoro si riferivano agli ultimi tre mesi di lavoro effettivamente prestato prima della sospensione dell'attivita' e che non era contestata l'esistenza di una esecuzione forzata infruttuosa, per cui nella specie ricorrevano le condizioni previste dalla legge, a nulla rilevando che le tre mensilita' si collocavano in un tempo anteriore ai 12 mesi dall'esecuzione infruttuosa.

Per la cassazione di tale sentenza l'inps ha proposto ricorso con un motivo. L'intimato non si e' costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo l'Inps denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 80 del 1992, articolo 2, comma 1, dell'articolo 12 disp. gen. e vizi di motivazione. Sostiene che nella specie non sussistevano le condizioni per configurare il diritto della lavoratrice ad ottenere dal Fondo di garanzia il pagamento delle tre mensilita' (gennaio - marzo 1998), per non essere dette mensilita' ricomprese nell'anno anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il ricorso e' fondato.

Il Decreto Legislativo n. 80 del 1992, articolo 2, comma 1, dispone: "Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia....e' relativo a crediti di lavoro, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'articolo 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa".

La prestazione del Fondo di garanzia e' dunque limitata: a) ai crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro; b) che rientrino nei dodici mesi che precedono i fatti specificamente previsti dalla norma.

L'apposizione di un periodo di riferimento - 12 mesi decorrenti a ritroso dalla data degli eventi specificamente indicati dalla norma - ha lo scopo non solo di indurre l'interessato ad agire sollecitamente, cosi' agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato ex lege, ma soprattutto di configurare un nesso tra retribuzioni non pagate ed insolvenza del datore di lavoro.

Il Decreto Legislativo citato, infatti, reca attuazione della direttiva n. 80/987 CE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, essendo diretta a garantire, non gia' il generico inadempimento da parte del datore all'obbligo retributivo, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del medesimo datore. Solo in questo caso si consente l'intervento dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei miti del massimale prefissato, al datore di lavoro che sia rimasto insolvente.

La determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza e' diretta ad escludere che venga attratto nell'ambito della garanzia qualunque diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito o insolvente. Il dies a quo del termine annuale da computare a ritroso non riguarda la data in cui l'insolvenza viene accertata in modo definitivo (tramite la verifica dell'esito infruttuoso dell'azione esecutiva individuale, ovvero, nei casi di fallimento, tramite l'apertura del procedimento concorsuale), bensi' la data in cui viene proposta la domanda (giacche' la norma interna fa riferimento alla "data di inizio" dell'esecuzione forzata, mentre in caso di procedura concorsuale vale parimenti la domanda di "apertura" del procedimento di soddisfacimento collettivo (cfr. Cass. n. 1885/2005).

In definitiva la disposizione contiene una presunzione ex lege, per cui le retribuzioni si considerano non pagate a causa dello stato di insolvenza quando l'inadempimento si collochi temporalmente nei dodici mesi che precedono una delle date che la stessa disposizione considera espressione della esistenza e della irreversibilita' di quello stato; conseguentemente, ove il credito retributivo risalga a un periodo piu' remoto, non puo' esservi l'accollo del debito da parte del Fondo di garanzia, dovendosi escludere che per i diritti insorti in epoca anteriore al periodo di un anno l'inadempimento sia dovuto all'insolvenza. Con l'ulteriore precisazione che in caso di sospensione dell'attivita' lavorativa, poiche' per il meccanismo della c.d. neutralizzazione devono essere presi in considerazione gli ultimi tre mesi di lavoro, l'esclusione della garanzia dipende solo dal collocamento dei mesi suddetti in un periodo anteriore ai dodici mesi dal fatto presuntivo dell'insolvenza.

In questi termini questa Corte si e' gia' pronunciata con sentenza n. 15832 del 2009 in analoga causa promossa da altro dipendente dell'ENAP.

Nella specie il ricorso dell'Inps deve essere accolto perche' le retribuzioni rivendicate in giudizio si collocano al di fuori dell'ambito di intervento del Fondo di garanzia, essendo relative a mensilita' risalenti a un periodo anteriore di oltre un anno alla data di inizio dell'esecuzione forzata (Decreto Ingiuntivo 1 giugno 2000, n. 133, sfociato in una esecuzione infruttuosa).

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva.

Nulla per le spese dell'intero processo a norma dell'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla Legge n. 326 del 2003, trattandosi di causa iniziata prima del 1 ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da Se. Ma. . Nulla per le spese dell'intero processo.



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