Nozione di giusta causa di licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza del 10 agosto 2006 n. 18144, ha stabilito che la nozione di giusta causa di licenziamento è di natura strettamente legale e corrisponde a quella di cui all'art.2119 cc. Ne consegue che la previsione di diverse ipotesi in cui configurare "giusta causa" che fossero contenute in un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro non vincola il giudice il quale deve sempre verificare se tale previsione sia conforme alla nozione legale, e se, in ossequio ai principi generali di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia tale da legittimare il recesso, tenuto altresì conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore.
Sulla scorta di tale interpretazione si è ritenuto che spetta al giudice valutare in concreto l'adeguatezza della sanzione irrogata, sulla base della ragionevolezza della sanzione della sua proporzionalità rispetto al fatto addebitato. Questo giudizio, involgendo apprezzamenti di fatto, è riservato al giudice del merito, ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici di interpretazione del contratto o per vizi della motivazione

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