Ove si verifichi l'inidoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli il datore di lavoro e' legittimato a recedere dal rapporto per impossibilita' della prestazione dovuta

Ove si verifichi l'inidoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, il datore di lavoro non e' tenuto ad adibirlo ad altre mansioni, ma e' legittimato a recedere dal rapporto per impossibilita' della prestazione dovuta ad inidoneita' fisica del prestatore di lavoro in applicazione del principio per cui, in siffatte ipotesi, il difetto di interesse alla prosecuzione del rapporto va valutato alla luce dei criteri previsti per la configurabilita' del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, senza necessita' di attendere l'esaurimento del periodo di comporto, atteso che la disciplina dettata dall'articolo 2110 cod. civ., presuppone la diversa ipotesi dell'impedimento temporaneo del lavoratore affetto da malattia, tale da consentire, una volta che questa sia cessata, la ripresa del lavoro senza rischi di ulteriore usura dell'integrita' fisica. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 30 marzo 2009, n. 7701)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22222/2006 proposto da:

PA. MA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato VALORI GUIDO, rappresentato e difeso dall'avvocato ODERDA Isabella, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

CA. GI. SPA in persona del suo amministratore delegato Dr. Ro. Vi. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato TROVATO M. Concetta, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BERTOLIN GAIA, CAMERANO MARIO, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 987/2005 della CORTE D'APPELLO di TORINO del 19.5.05, depositata il 13/07/2005;

viste le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso con le pronunce di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, Pa. Ma. impugnava il licenziamento irrogatogli dal datore di lavoro Ca. Gi. s.p.a. per inidoneita' alle mansioni assegnate.

Rigettata la domanda, il Pa. proponeva appello ritenendo errato il giudizio sulla sua inidoneita' al lavoro formulato dal primo giudice con l'ausilio di una consulenza tecnica, a suo dire smentita dagli accertamenti compiuti presso una struttura medica pubblica, contestando altresi' l'attivita' istruttoria e la valutazione compiuta al riguardo dal giudice.

Con sentenza 19.5-13.7.05 la Corte d'appello di Torino rigettava l'impugnazione. Il Pa. era stato licenziato in quanto, al rientro in azienda dopo una grave malattia, era stato dichiarato inidoneo dalla Commissione medica adita dal datore ex articolo 5 dello statuto dei lavoratori. Tale inidoneita' era stata confermata dal consulente tecnico con riferimento al momento del licenziamento (parere Commissione 30.9.02 - licenziamento (OMESSO)) ed era palesemente riscontrabile in relazione alle complesse mansioni prima ricoperte (addetto all'impregnazione della carta).

Ravvisata la correttezza dell'attivita' istruttoria espletata dal primo giudice e ritenuto impossibile il repechage del ricorrente (il quale non era stato neppure in grado di indicare un diverso posto cui essere destinato in azienda), avendo il datore dimostrato l'assenza di qualsiasi mansione compatibile con lo stato di salute del dipendente, la Corte rigettava, pertanto, l'impugnazione.

Proponeva ricorso per cassazione il Pa. , cui rispondeva con controricorso il datore di lavoro.

Ravvisandone i presupposti, il Procuratore generale chiedeva che il ricorso fosse trattato in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c., presentando le conclusioni indicate in epigrafe.

Il ricorso e' stato trattato in data odierna, previa comunicazione ai procuratori costituiti delle conclusioni e dell'avviso di convocazione. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e' infondato.

Con il primo motivo di ricorso e' dedotta violazione della Legge 16 luglio 1966, n. 604, articolo 3 e degli articoli 1256 e 1463 c.c., ritenendosi insussistenti i requisiti del giustificato motivo oggettivo. Il lavoratore, infatti, non era inidoneo al lavoro, ma semplicemente temporaneamente malato, e il giudice di merito avrebbe dovuto far riferimento a disciplina diversa da quella del licenziamento.

Con il secondo motivo di ricorso e' dedotta carenza di motivazione in relazione alla ritenuta inidoneita' alle mansioni di impregnatore, in quanto il giudice di merito avrebbe fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico senza spiegare le contraddizioni in cui lo stesso era incorso rispetto all'accertamento medico legale dell'Ufficio di medicina del lavoro del (OMESSO) e, soprattutto, senza spiegare per quale motivo il datore non avrebbe potuto sopportare una prestazione ridotta del dipendente fino alla completa guarigione.

Con riferimento al primo motivo ed alle conclusioni prese sul punto dal Procuratore generale, la censura di violazione della normativa in materia di giustificato motivo oggettivo non puo' essere ritenuta inammissibile per novita' della questione dedotta in cassazione. Nonostante non avesse impostato nominalmente la trattazione in termini di verifica dei requisiti del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, tutta la disamina del giudice di merito e' rivolta all'accertamento dello stato di idoneita' del Pa. in relazione alla struttura aziendale ed a procedere, nella sostanza, alla verifica della configurabilita' di detto istituto giuridico, cui e' riconducibile il licenziamento del lavoratore per inidoneita' fisica (Cass. 27.6.03 n. 10272 e 20.4.98 n. 4012).

Nondimeno, tuttavia, la censura e' infondata. Procedendo ad esame congiunto dei due motivi, deve rilevarsi che il giudice di merito ha fornito una esauriente motivazione in punto di inidoneita' fisica del lavoratore, chiarendone la base medico-legale e le implicazioni di carattere aziendale, procedendo altresi' alla corretta attribuzione degli oneri probatori delle parti in causa ai fini del rispetto del diritto alla ricollocazione dell'attore.

Di fronte a tale inidoneita', quando pure si fosse accertato che, secondo la tesi di parte ricorrente, lo stato morboso da cui era affetto il Pa. era solo temporaneo e non irreversibile, il datore non sarebbe comunque stato tenuto ad attendere il decorso della malattia e ad attendere, eventualmente, il decorso del periodo di comporto. Infatti, ove si verifichi l'inidoneita' del lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli, il datore di lavoro non e' tenuto ad adibirlo ad altre mansioni, ma e' legittimato a recedere dal rapporto per impossibilita' della prestazione dovuta ad inidoneita' fisica del prestatore di lavoro in applicazione del principio per cui, in siffatte ipotesi, il difetto di interesse alla prosecuzione del rapporto va valutato alla luce dei criteri previsti per la configurabilita' del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, senza necessita' di attendere l'esaurimento del periodo di comporto, atteso che la disciplina dettata dall'articolo 2110 cod. civ., presuppone la diversa ipotesi dell'impedimento temporaneo del lavoratore affetto da malattia, tale da consentire, una volta che questa sia cessata, la ripresa del lavoro senza rischi di ulteriore usura dell'integrita' fisica (Cass. 2.4.96 n. 3040 e 20.4.98 n. 4012).

In conclusione, dunque, deve ritenersi che correttamente il giudice di merito, di fronte all'acclarata condizione di inidoneita' del Pa. , abbia ritenuto il licenziamento privo di alternative di carattere conservativo.

Il ricorso deve essere, dunque rigettato.

La complessita' dell'accertamento di fatto sottostante alla controversia costituisce giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

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