Per consentire all'azienda di superare i limiti posti dal Ccnl al lavoro supplementare dei dipendenti con contratto a tempo parziale è necessaria l'indicazione di specifiche esigenze aziendali

Al fine di consentire la deroga al divieto di prestazioni di lavoro supplementare oltre l'orario di lavoro concordato, non possono considerarsi idonee le clausole di contratti collettivi di lavoro (nazionale o aziendali) che del tutto genericamente si limitino a ripetere il dettato della legge senza indicare le specifiche esigenze aziendali che legittimano il ricorso al lavoro supplementare, oppure genericamente autorizzino il lavoro supplementare in taluni periodi dell'anno; l'invalidità permane anche se le tali clausole prevedano il consenso del lavoratore o stabiliscano limiti quantitativi. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 14 settembre 2009, n. 19771)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SU. PA. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, GR. CL. in proprio, entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato STUDIO TRIFIRO' E PARTNERS AVVOCATI, rappresentati e difesi dagli avvocati FAVALLI GIACINTO, OLIVETTI MAURIZIO, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2089/2005 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 30/05/2005 r.g.n. 10164/04 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/07/2009 dal Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio;

udito l'Avvocato OLIVETTI MAURIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano rigettava le opposizioni proposte dalla Su. PA. s.p.a. e Gr.Cl. contro l'ordinanza ingiunzione con cui la Direzione provinciale del lavoro di Milano aveva irrogato loro una sanzione amministrativa per la violazione da parte dell'azienda della disciplina di cui alla Legge n. 863 del 1984, articolo 5 quanto all'espletamento di lavoro supplementare da parte di lavoratori con contatto a tempo parziale.

A fondamento del rigetto delle opposizioni il Tribunale, per quanto ancora rileva, osservava quanto segue.

Non vi era stata violazione del termine, previsto dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 14 di 90 giorni dall'accertamento per la notificazione (contestazione) della violazione, in riferimento al principio secondo cui a tal fine occorre tenere presente anche l'attivita' necessaria per la valutazione dei dati acquisiti e per delibazione circa la loro rilevanza, variabile a seconda della complessita' dell'illecito. Nella specie risultava dagli atti prodotti in causa che la amministrazione opposta aveva ottenuto la documentazione necessaria per accertare l'illecito in data (OMESSO).

Considerato che l'ordinanza ingiunzione opposta era stata notificata il 5.9.2001, calcolando a ritroso il termine di 90 giorni, si poteva ricavare il giorno in cui l'amministrazione avrebbe concluso, rimanendo in termini, gli accertamenti e valutare se la corrispondente durata degli stessi poteva ritenersi congrua. Ne risultava che il tempo occupato per lo studio del materiale prodotto, che era voluminoso e comportante un'analisi impegnativa (dovendosi prendere in esame ciascun punto di vendita e la posizione di ciascun dipendente), era valutabile come congruo, essendo pari a poco piu' di 20 giorni di calendario di cui non tutti lavorativi.

Il Tribunale rigettava poi la tesi in diritto secondo cui la autorita' amministrativa non aveva piu' la potestas puniendi perche' il Decreto Legislativo n. 61 del 2000 aveva integralmente sostituito la disciplina in materia di orario supplementare dei dipendenti part time prevista dalla Legge n. 863 del 1984, articolo 5 riformandone sia il comma 4 che il comma 14, cioe' sia il divieto che la sua sanzione.

Osservava al riguardo che, pur facendo riferimento all'orientamento interpretativo secondo cui la Legge n. 388 del 2000, articolo 16, comma 12 avendo "abolito" tutte le sanzioni amministrative in materia di previdenza ed assistenza, non consentiva l'ulteriore irrogazione delle sanzioni precedentemente previste, doveva osservarsi che nella specie non sussisteva una formula altrettanto pregnante, ma una ordinaria abrogazione dell'articolo 5 cit., si' da non potersi derogare al principio tempus regit actum, applicabile in materia di sanzioni amministrative Legge n. 689 del 1981, ex articolo 1.

Circa il merito doveva disattendersi la tesi secondo cui l'accordo integrativo aziendale del 27.6.1996 prevedeva la possibilita' di derogare ai limiti annui del lavoro supplementare di cui all'articolo 53 del CCNL del commercio. In realta' la prodotta scrittura in data 27.6.1996 era assolutamente generica nei suoi contenuti ed anche non integrava una intesa aziendale conforme alle previsioni dell'articolo 53 u.c. del CCNL Si trattava infatti di una dichiarazione rilasciata dai sindacati,- avente l'apparenza di una dichiarazione unilaterale e la stessa tendeva ad attestare la legittimita' del comportamento in materia tenuto dall'azienda, mentre un potere certificativi di tal fatto non competeva alle organizzazioni sindacali.

L'eccezione di illegittimita' costituzionale della Legge n. 863 del 1984, articolo 5 in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost., sotto il profilo di un'ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, appariva manifestamente infondata, in quanto un limite al lavoro supplementare era stato posto dal legislatore in considerazione della finalita' dell'istituto e di una garanzia per ciascun prestatore part time di poter usufruire del tempo residuo una volta svolto l'orario a tempo parziale.

In merito alla contestazione da parte del Gr. della configurabilita' di una sua personale responsabilita' nell'illecito, in ragione delle deleghe da lui rilasciate per l'esercizio dei poteri in materia di osservanza dell'orario di lavoro, il Tribunale faceva riferimento al principio secondo cui la delega non vale ad esonerare il delegante da ogni onere di controllo dell'attivita' del delegato e osservava che nel caso di specie appariva impossibile che l'opponente fosse restato all'oscuro della scelta della Su. PA. di consentire ai dipendenti un eccesso di lavoro supplementare, stanti la molteplicita' di dipendenti coinvolti e il considerevole arco temporale interessato (dal 1997 al 2000). Era quindi configurabile almeno una omissione dei dovuti atti di vigilanza.

La societa' e il Gr. propongono ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi. La Direzione provinciale del lavoro di Milano resiste con controricorso. Memoria dei ricorrenti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 14, degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c., dell'articolo 2697 c.c., unitamente a insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo.

Si sostiene che il termine di 90 giorni per la notifica della violazione decorre dalla conclusione dell'attivita' amministrativa svolta per l'accertamento dell'infrazione e quindi, nella specie, della conclusione dell'attivita' ispettiva, e che, comunque, l'amministrazione deve indicare le ragioni giustificatrici di un differimento della decorrenza del termine, adempimento nel caso in esame non posto in essere. Peraltro, la stessa amministrazione opposta aveva indicato il 16 luglio 2001 come giorno di ricevimento della richiesta documentazione e quindi di conclusione degli accertamenti e la sentenza, facendo riferimento ad una data successiva, avrebbe valorizzato un fatto e un argomento mai addotto dalla parte, con violazione degli articolo 112, 115 e 116 c.p.c. e vizio di motivazione. Analoghi i vizi derivanti dal fatto che la sentenza aveva data per acquisita un'attivita' di accertamento su cui mancava ogni prova, disattendendo anche le richieste probatorie degli opponenti sul fatto che dopo il 1 marzo 2001 non vi era stata alcuna ulteriore attivita' ispettiva.

1.2. Il motivo e' infondato, in quanto il giudice di merito, ha congruamente motivato circa il fatto che l'autorita' amministrativa, una volta considerato il termine di 90 concessole per la contestazione della violazione dopo l'accertamento della violazione, risultava avere utilizzato per l'accertamento dei fatti e la loro valutazione un periodo di tempo contenuto, certamente rispettoso del principio, che deve ora ribadirsi, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, in caso di mancata contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione al quale collocare la data di decorrenza (dies a quo) del termine di novanta giorni prescritto dalla Legge n. 689 del 1981, articolo 14, comma 2 per la notifica degli estremi della violazione, deve essere individuato in quello in cui l'autorita' che ha avuto notizia dei fatti abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo trascorso, pur tenendo conto della complessita' della fattispecie, non risulti ulteriormente giustificato - in base ad una valutazione in caso di contestazione affidata al giudice di merito - dalla necessita' di ulteriori acquisizioni o valutazioni (ex plurimis, Cass. n. 3043/2009 e n. 7710/2004; cfr. Cass. n. 12093/2007 e n. 5467/2008).

Le specifiche critiche formulate da ricorrenti all'operato del giudice di merito sono infondate, in quanto non tengono conto che non rileva la sola iniziale attivita' cognitiva della pubblica amministrazione, ma anche quella diretta a conseguire i necessari ulteriori elementi di fatto, nonche' quella necessaria al loro riscontro e valutazione, e trascurano anche i poteri di valutazione che al riguardo spettano al giudice di merito.

2.1. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 Cost., della Legge n. 689 del 1981, articolo 1, del Decreto Legislativo n. 61 del 2000, articolo 11 e dell'articolo 15 preleggi, unitamente a vizi di motivazione. Si ripropone la tesi secondo cui al momento della irrogazione della sanzione era gia' venuta meno la relativa potestas puniendi, in relazione anche agli effetti della direttiva comunitaria 97/81/CE.

2.2. Riguardo alla rilevanza della norma abrogativa della disposizione sostanziale in questione e della relativa disposizione sanzionatoria, deve ribadirsi il principio, enunciato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di sanzioni amministrative (anche con riferimento alla Legge n. 338 del 2000, articolo 116, comma 12 abolitiva delle sanzioni amministrative per le omissioni contributive e per le violazioni di carattere formale in materia di collocamento), secondo cui l'adozione del principio di irretroattivita' comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilita' della disciplina posteriore anche se eventualmente piu' favorevole (ex plurimis, Cass. n. 9889/2005, 16422/2005, 1789/2008, 4210/2009).

La questione circa la rilevanza della direttiva comunitaria richiamata dai ricorrenti sara' esaminata con riferimento al successivo motivo, nell'ambito del quale essa e' stata piu' ampiamente prospettata.

3.1. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 Cost., della Legge n. 863 del 1984, articolo 5, degli articoli 2067, 2069, 2070, 2071 e 1362 e segg. c.c. unitamente a vizi di motivazione.

Si sostiene che il divieto di svolgimento del lavoro supplementare era derogato sia dall'articolo 53 del CCNL del commercio che dall'accordo integrativo aziendale del "26.6.1996". Trascritti l'articolo 53, comma 7, del CCNL del settore e, asseritamente, il testo dello "accordo integrativo del 26 giugno 1996", si censura l'affermazione che quest'ultimo non integrava un accordo integrativo aziendale. Al riguardo si sostiene l'inadeguatezza della motivazione e il suo contrasto con il principio che la stipulazione di un contratto collettivo non e' subordinata a vincoli procedimentali o di forma, nonche' con i contenuti dell'atto. Infatti, mentre indubbiamente i soggetti sottoscrittori dell'accordo in data 26.6.1996 erano agenti contrattuali collettivi, il tenore letterale dell'allegato a tale accordo faceva escludere che si trattasse di una mera dichiarazione di intenti, priva di qualsiasi contenuto contrattuale, operando esso un chiaro riferimento alle intese intervenute in occasione della sigla dell'accordo integrativo, avvenuta in pari data. Il contenuto delle dichiarazioni rendeva inoltre evidente che le parti avevano inteso formalizzare l'intesa, rilevante ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del CCNL, relativa al superamento dei limiti quantitativi ivi indicati. E il CCNL non escludeva la validita' di intese a livello aziendale che consentano il superamento dei limiti senza la specifica indicazione di livelli quantitativi.

Si specifica, poi, la tesi della violazione della direttiva comunitaria 97/81/CE, sostenendosi che la stessa, nel prevedere, tramite la recezione dell'accordo quadro intervenuto tra le organizzazioni intercategoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, la eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo parziale, avrebbe una efficacia prescrittiva diretta, senza necessita' di disposizioni nazionali di recepimento, e sarebbe in insanabile contrasto con i principi della Legge n. 863 del 1984 e comunque avrebbe richiesto un'interpretazione della legge italiana in conformita' con la direttiva stessa.

Infine, si ripropone genericamente la tesi della incostituzionalita' della Legge n. 863 del 1984, articolo 5 per contrasto con l'articolo 3 Cost., comma 1, e l'articolo 2 Cost. e si deduce difetto di motivazione sul tema del consenso dei lavoratori.

3.2.1. Il primo gruppo delle esposte doglianze e' palesemente privo di pregio.

Al riguardo e' opportuno preliminarmente ricordare che il Decreto Legge n. 726 del 1984, articolo 5, comma 4 convertito con modificazioni dalla Legge n. 863 del 1984, prevedeva che "salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente comma 3 cioe' dei "contratti collettivi, anche aziendali", espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze organizzative, e' vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del precedente comma 2".

La giurisprudenza, valorizzando il chiaro tenore letterale della disposizione ha precisato che non possono considerarsi idonee, al fine di consentire la deroga al divieto di prestazioni di lavoro supplementare oltre l'orario di lavoro concordato, le clausole di contratti collettivi di lavoro (nazionali o aziendali) che del tutto genericamente si limitino a ripetere il dettato della legge senza indicare le specifiche esigenze aziendali che legittimano il ricorso al lavoro supplementare, oppure genericamente autorizzino il lavoro supplementare in taluni periodi dell'anno, e che simili clausole non cessano di essere invalide per il fatto di prevedere il consenso del lavoratore o stabilire limiti quantitativi (Cass. n. 9131/2000, 3171/2002, 8718/2002, 16409/2005).

In ragione di tale principio legittimamente il giudice di merito ha proceduto ad una puntuale verifica circa la effettiva conclusione di un contratto collettivo aziendale contenente specifiche indicazioni circa esigenze organizzative giustificatrici di lavoro supplementare oltre i limiti orari gia' previsti dal contratto nazionale, su cui la Direzione provinciale del lavoro non ha sollevato contestazioni. I relativi puntuali accertamenti in effetti non sono stati censurati in maniera idonea dai ricorrenti. Infatti si tenta invano, per cosi' dire, di attribuire il valore di un'intesa contrattuale a quella che il suo stesso tenore evidenzia come una dichiarazione unilaterale. Inoltre non sono comprensibili le date fornite. Infatti si attribuisce la data del 26.6.1996 a tale dichiarazione che a sua volta fa solo generico riferimento alle intese di cui all'accordo integrativo aziendale concluso in data 27.6.1996. Nessun dubbio, poi, che manchi ogni riferimento a specifiche esigenze organizzative.

3.2.2. Quanto al riferimento alla direttiva comunitaria in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale, deve rilevarsi che le direttive, prima della loro attuazione, possono spiegare efficacia diretta, per le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise, limitatamente ai rapporti tra autorita' dello Stato inadempiente e i soggetti privati (c.d. efficacia verticale) e non anche tra i soggetti privati (ed. efficacia orizzontale) (sul punto cfr., recentemente, Cass. n. 23937/2006). Peraltro l'inequivocabile tenore della normativa italiana in questione non lascia adito a influenze della direttiva sul piano interpretativo, da escludere comunque anche perche' la disciplina sui limiti del lavoro supplementare nei rapporti a tempo parziale aveva, secondo una discrezionale valutazione del legislatore, anche una funzione di protezione delle particolari esigenze dei lavoratori optanti per tale tipo di contratto. Per questa ragione, oltre che piu' in genere per la specialita' dei rapporti a tempo parziale, deve ritenersi manifestamente infondata anche la questione di costituzionalita' genericamente prospettata. Deve infine rilevarsi che, norma della Legge del 1984, il consenso del lavoratore non era requisito sufficiente di un legittimo ricorso al lavoro supplementare.

4.1. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 689 del 1981, articolo 3, comma 6 e della Legge n. 863 del 1984, articolo 5 unitamente a vizi di motivazione. Ricordata la qualifica del Gr. di direttore generale e legale rappresentante di un complesso aziendale di grandi dimensioni, e richiamata la documentazione relative alla delega conferita da deliberazione del Consiglio di amministrazione al Responsabile del personale dei poteri, oltre che deliberativi, di indirizzo, coordinamento e controllo quanto alla applicazione di tutte le norme relative ai rapporti di lavoro, si lamenta l'insufficienza e la illogicita' della affermazione secondo cui il ricorrente non poteva non conoscere i dati relativi alle prestazioni di lavoro supplementare, in contraddizione proprio con il fatto, riferito in sentenza, della esistenza di numerosi punti di vendita in tutto il centro - nord d'Italia, con migliaia di dipendenti.

4.2. Il motivo non coglie nel segno, poiche' il giudice di merito, facendo riferimento alla tesi, sostenuta dallo stesso Gr. , che egli aveva delegato i poteri relativi all'applicazione delle normative sui rapporti di lavoro a personale a lui sottoposto, ha fatto applicazione del principio di diritto, in ordine al quale non sono state proposte censure, secondo cui il soggetto che delega i suoi poteri non e' esonerato da ogni onere di controllo dell'attivita' del delegato. In questo quadro risulta un giudizio di merito incensurabile, in quanto logicamente motivato, quello secondo cui l'entita' e la durata nel tempo del fenomeno della prestazione di lavoro supplementare oltre i limiti temporali di cui al CCNL lasciava presumere che dello stesso fosse al corrente anche il direttore generale e, comunque, faceva ritenere sussistente da parte sua una omissione di controllo rilevante ai fini della sua responsabilita' per la violazione amministrativa.

5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio in euro cinquemila per onorari, oltre le spese prenotate a debito.



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