Per la corresponsione dell'indennità di mobilità non si tiene conto dell'anzianità maturata prima dell'affitto di azienda

L'art. 7 comma 4 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, all'evidente fine di evitare il rischio di "programmate" precostituzioni di anzianita' lavorative volte al godimento di una maggiore indennita' di mobilita', statuisce testualmente che "l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4". E' quanto precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con Sentenza del 16 maggio 2008, n. 12406.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. VIDIRI Guido - rel. Consigliere

Dott. PICONE Pasquale - Consigliere

Dott. STILE Paolo - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

DE. MA. AN., SC. FO., OT. AN., LI. FO., GA. MA., elettivamente domiciliati in ROMA VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNETTI ALESSANDRA, rappresentati e difesi dall'avvocato GENTILE VINCENZO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, TRIOLO VINCENZO, DE ROSE EMANUELE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3259/04 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 16/09/04 R.G.N. 1547/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/08 dal Consigliere Dotto Guido VIDIRI;

udito l'Avvocato FABIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi depositati in data 28 luglio 1998, poi riuniti per l'identita' delle questioni trattate, De. Ma.An. e gli altri litisconsorti in epigrafe esponevano che avevano goduto della indennita' di mobilita', quali ex dipendenti della societa' Sa., dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza del 28 gennaio 1993, data a partire dalla quale erano stati poi collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria. I suddetti lavoratori precisavano che, a seguito di contratto di affitto di azienda in data 15 luglio 1993, erano poi passati alle dipendenze della s.r.l. Pr., conservando l'anzianita' pregressa e continuando a svolgere le stesse mansioni negli stessi locali aziendali della Sa., per poi essere licenziati nel corso del 1995 a causa della cessazione dell'attivita' aziendale e per essere collocati, conseguentemente, nelle liste di mobilita'. Tutto cio' esposto, lamentavano che l'INPS aveva loro riconosciuto l'indennita' di mobilita' per un periodo inferiore a quello effettivamente spettante, in relazione alla loro rispettiva eta' anagrafica ed all'anzianita' di servizio e, chiedevano, pertanto, la condanna dell'istituto convenuto al pagamento della residua parte dell'indennita' di mobilita', da quantificarsi in corso di causa. Il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda ed, a seguito di gravame da parte dell'INPS, la Corte d'appello di Napoli con sentenza del 16 settembre 2004, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava tutte le domande proposte in primo grado dai lavoratori. Nel pervenire a tale conclusione i giudici d'appello - dopo avere premesso che la Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 7, comma 4, precisa che l'indennita' di mobilita' non puo' essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che ha attivato la procedura di mobilita' - hanno poi statuito che nel caso di specie, essendo la procedura di mobilita' seguita alla cessazione dell'attivita' della s.r.l. Pr., alle cui dipendenze il De. Ma. e gli altri ricorrenti avevano da ultimo lavorato, si doveva considerare corretta la decisione dell'INPS, che aveva tenuto conto - nel momento in cui aveva proceduto ad eseguire il calcolo della indennita' di mobilita' - della sola anzianita' che i suddetti lavoratori avevano maturato presso la Pr.

Avverso tale sentenza De. Ma.An., Sc.Fo., Ot.An., Li.Fo., Ga.Ma. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria difensiva.

Resiste con controricorso l'INPS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso De. Ma.An. e gli altri litisconsorti denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c., articoli 416, 420 e 437 c.p.c., articolo 2697 c.c., nonche' vizio di motivazione, assumendo che in primo grado essi avevano dedotto una anzianita' di servizio ultranovennale, circostanza di fatto non contestata nella memoria difensiva deposita in primo grado dall'INPS, sicche' il giudice d'appello aveva errato nell'accogliere una eccezione sollevata solo in appello da controparte. Ed ancora il giudice d'appello aveva valutato l'eccezione sollevata sulla base di documenti esibiti tardivamente, omettendo per di piu' di motivare tutti i punti in questione.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 113, 115 e 116 c.p.c., della Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 7 del Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, articolo 8, e dell'articolo 2112 c.c., nonche' difetto di motivazione. Deducono che la suddetta Legge n. 223 del 1991 articolo 7 andava interpretato ed applicato alla luce del disposto dell'articolo 2112 c.c. sul trasferimento d'azienda e tenendo conto del Decreto Legge n. 148 del 1993 articolo 8 che prevede un diritto di preferenza per i lavoratori, che, licenziati, hanno titolo ad essere avviati al lavoro presso aziende che localmente esercitano attivita' industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende presso le quali sono stati occupati (lavoratori per i quali l'anzianita' lavorativa va considerata con riferimento anche all'attivita' svolta presso l'impresa di provenienza).

I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perche' privi di fondamento.

La sentenza impugnata nel negare la fondatezza della pretesa degli attuali ricorrenti ha fatto leva sulla chiara lettera del comma 4 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 7, che - all'evidente fine di evitare il rischio di "programmate" precostituzioni di anzianita' lavorative volte al godimento di una maggiore indennita' di mobilita' - statuisce testualmente che "l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianita' maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'articolo 4". Formulazione questa che impedisce qualsiasi ampliamento dell'ambito operativo della disposizione in esame in ragione degli interessi sottesi alla regolamentazione della mobilita'. Sul versante processuale non puo' poi sottacersi che, in ogni caso, la congiunzione dell'anzianita' di servizio presso la Sa. a quella maturata successivamente presso la Pr., rivendicata dai lavoratori ai sensi dell'articolo 2112 c.c., non puo' trovare ingresso in questa sede non avendo i suddetti lavoratori indicato nel ricorso introduttivo della lite gli elementi di fatto e di diritto suscettibili di configurare un trasferimento dell'azienda (o di un suo ramo) dalla Sa. alla Pr.

E nessun riferimento nel ricorso ex articolo 414 c.p.c. viene effettuato alla normativa di cui alla seconda censura mossa alla decisione impugnata, e specificatamente al Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, articolo 8, con la conseguenza che una indagine sull'applicabilita' di questa norma comporterebbe un esame che, per avere ad oggetto elementi fattuali non in precedenza dedotti, non e' consentita in questa sede di legittimita'.

Per concludere, la decisione della Corte territoriale - per avere affermato che l'INPS non aveva fatto altro che rispettare il chiaro ed inequivocabile dettato normativo di cui alla Legge n. 233 del 1991, articolo 7, comma 4, impedendo in tal modo la corresponsione della indennita' di mobilita' per un periodo di anzianita' superiore a quello maturato presso l'ultimo datore di lavoro - si sottrae ad ogni critica in questa sede di legittimita' per risultare congruamente motivata, priva di salti logici e per avere fatto corretta applicazione dei principi regolanti la materia in oggetto.

Nessuna statuizione puo' essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione stante la natura della controversia (articolo 152 disp. att. c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

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