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Per la proroga del contratto a tempo determinato il consenso del lavoratore può essere espresso anche tacitamente
Pubblicata il 21/02/2008
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sul ricorso proposto da:
PA. MA. BO. , elettivamente domiciliata in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II, n. 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO Renato, che la rappresenta difende unitamente all'avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO. IT. DI. MO. S.P.A. - SI. S.P.A. (gia' La. Ri. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato SPALLINA Bartolo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato TOSI ANDREA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 880/04 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 22/12/04 R.G.N. 759/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 23/10/07 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO Claudio;
udito l'Avvocato SPALLINA Bartolo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso, per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso e il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Pa. Ma. Bo. ha convenuto in giudizio la societa' Ri. e, dopo avere esposto in narrativa di essere stata assunta piu' volte con una serie di contratti a termine successivi, l'ultimo dei quali in data 9 aprile 1998, che dopo la scadenza di questo ultimo, nel luglio 1998, aveva constatato di essere stata inserita nei turni settimanali del periodo successivo senza avere ricevuto una lettera di proroga del contratto, e che il rapporto era proseguito fino al settembre 1998 quando non era piu' stata inserita nei turni, deduceva l'avvenuta conversione dei vari rapporti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato, e ne chiedeva l'accertamento.
Costituitosi il contraddittorio ed istruita la causa, il giudice di primo grado accoglieva la domanda subordinata di conversione del rapporto di lavoro con riferimento all'ultimo rapporto lavorativo instaurato il 9 aprile 1998.
La Corte d'Appello di Cagliari con sentenza n. 800/04, in data 27 ottobre/22 dicembre 2004, andava in contrario avviso ed accoglieva l'appello principale della societa', rigettando, invece, l'appello incidentale della lavoratrice.
Avverso la sentenza di appello, che non risulta notificata, la Pa. ha proposto ricorso per Cassazione, con quattro motivi, notificato, in termine, il 24 marzo 2005 sia alla societa' Ri. s.p.a. sia alla Societa' It. Di. Mo. s.p.a. gia' Ri. s.p.a..
Resistevano, con due distinti controricorsi notificati entrambi, in termine, il 29 aprile 2005, sia la societa' Au. s.p.a. (gia' Ri. s.p.a.) sia la Societa' It. Di. Mo. s.p.a., SI. s.p.a. (gia' Ri. s.p.a.).
La ricorrente ha depositato una memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione la Pa. denunzia la violazione o falsa applicazione della Legge n. 230 del 1962, articolo 2, in relazione all'articolo 1325 c.c., n. 4, e la carenza e contraddittorieta' della motivazione in ordine ad un fatto decisilo della controversia.
La ricorrente ribadisce a questo proposito che, nonostante l'opposto orientamento che sarebbe stato seguito dalla giurisprudenza, la proroga di un contratto di lavoro a termine doveva rivestire la stessa forma imposta per il contratto originario, quella scritta.
2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all'articolo 2697 c.c. e della Legge n. 230 del 1962, articolo 2, e la carenza o contraddittorieta' della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Critica a questo proposito la ricostruzione dei fatti operata dal giudice d'appello per escludere, in linea di fatto, la conversione, in contratto a tempo indeterminato, dell'ultimo rapporto instaurato tra le parti, interpretando erroneamente l'insieme delle deposizioni e negando che una teste fosse inattendibile, come ritenuto dal giudice di primo grado che aveva accolto in parte la domanda della ricorrente.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1340 c.c., anche in relazione agli articoli 112 e 416 c.p.c., la nullita' della sentenza o del procedimento, e la carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, costituito dall'esistenza, allegata dalla ricorrente (e non contestata dalla controparte, e percio' da considerarsi come provata), presso Ri. di un uso aziendale di stipulare per iscritto le proroghe dei contratti a tempo determinato.
4. Infine, con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione della Legge n. 230 del 1962, articolo 2, in relazione all'articolo 112 c.p.c. e articolo 2697 c.c., la nullita' della sentenza o del procedimento, e la carenza di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.
Ricorda di avere contestato la sussistenza dei presupposti generali per la stipulazione di un contratto a termine, affermando anche che la controparte non aveva dedotto e chiesto di provare nulla sull'esistenza dei presupposti che legittimavano la proroga, e sostiene che questo avrebbe dovuto condurre il giudice d'appello a dichiarare la conversione in contratto a tempo indeterminato - non piu' per ragioni procedimentali, ma di sostanza - dell'ultimo contratto a termine stipulato dalle parti.
5. Il primo motivo di ricorso non e' fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa dal Collegio, "ad impedire la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato (...) in contratto di lavoro a tempo indeterminato, occorre - e insieme e' sufficiente - che la proroga del primo intervenga anteriormente o anche contestualmente all'inizio dell'attivita' lavorativa in regime di proroga, mentre il consenso del lavoratore alla proroga stessa va verificato al momento della scadenza del termine originariamente pattuito, senza che occorra, per la validita' ed efficacia del consenso stesso, la forma scritta, bastando fatti concludenti ben ravvisabili nella pacifica prosecuzione dell'attivita' lavorativa da parte del dipendente senza alcuna manifestazione di dissenso." (per tutte, Cass. Civ., 28 maggio 1990, n. 4939).
Non e' necessario, percio', che la proroga di un contratto a termine rivesta la forma scritta.
6. Il secondo motivo di impugnazione e' inammissibile e comunque infondato.
E' inammissibile perche' le sue argomentazioni si risolvono, in realta', nella riproposizione di questioni di fatto, che non sono suscettibili di riesame in questa sede di legittimita'.
Il giudice del merito non e' tenuto a specificare in dettaglio quali siano le ragioni per le quali attribuisce maggior rilievo alle risultanze di alcune deposizioni, rispetto a quelle di altre deposizioni, a privilegiare le prime rispetto alle altre; basandosi su alcune deposizioni ha implicitamente ritenuto meno significative e meno attendibili le altre.
In ogni caso, la Corte d'Appello di Cagliari ha espressamente ed adeguatamente motivato sulle ragioni del proprio convincimento e specificamente su quelle per le quali ha ritenuto attendibile una teste, che erano state ritenuta invece inattendibile dal giudice di primo grado.
7. Anche il quarto motivo di impugnazione e' inammissibile. La ricorrente per cassazione sostiene (a pag. 39 del ricorso) che nel ricorso in primo grado, aveva lamentato la mancanza dei presupposti per ricorrere al lavoro temporaneo, e che la sentenza di primo grado aveva accertato che nel caso di alcuni contratti, tra cui quello n. 10 (l'ultimo, quello dell'aprile 1998 che lo stesso giudice aveva ritenuto prorogato) sarebbero stati preceduti da altrettanti accordi sindacali, nei quali era stata attestata l'esigenza aziendale di far fronte allo smaltimento delle ferie e dei permessi da parte del personale, e che, sempre secondo l'accertamento contenuto nella sentenza di primo grado, i sindacati avrebbero riconosciuto anche l'esistenza dei presupposti per le proroghe solo ne caso di un numero piu' limitato di contratti, quelli n. 4 e n. 8 (e percio' non quello n. 10).
Il vizio viene denunziato (anche) sotto il profilo della nullita' della sentenza o del procedimento, cioe' del vizio procedimentale.
Sotto questo profilo percio' la Corte puo', e deve, procedere all'esame diretto degli atti.
Da questo esame risulta che la sentenza di primo grado afferma (a pag. 8) che effettivamente in una serie di casi tra cui quello n. 10, i contratti a termine erano stati preceduti da altrettanti accordi sindacali in cui veniva attestata l'esigenza di ricorrere al lavoro a termine, e che le stese esigenze avevano giustificato le proroghe nei casi dei rapporti n. 4 e n. 8, precedute anch'esse da appositi verbali di accordi raggiunti in sede sindacale, ma anche che la Pa. aveva censurato l'esigenza di ricorrere alle proroghe soltanto per i contratti n. 4 e n. 8.
Non aveva contestato percio' il punto specifico dell'esistenza delle esigenze aziendali per la proroga nei caso del contratto n. 10 (ne', del resto, la ricorrente afferma di averlo fatto). La proposizione della censura con il ricorso per cassazione e' dunque tardiva, e come tale inammissibile. Percio' non era stato contestato, o, quanto meno, non era stato contestato tempestivamente, il punto specifico dell'esistenza delle esigenze aziendali per la proroga nel caso del contratto n. 10, e la proposizione della censura con il ricorso per cassazione e' tardiva, e come tale inammissibile.
8. E' fondato, invece, e deve essere accolto, il terzo motivo di impugnazione.
La ricorrente sostiene che presso la sede di Cagliari de Ri. sussisteva l'uso di formulare per iscritto le proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato.
La circostanza non e' contestata (se non per quel che riguarda il periodo successivo al 9 aprile 1998, data dell'ultimo contratto), ed e' ampiamente verosimile che, nell'ambito di una organizzazione complessa ed articolata, come Ri. le proroghe dei contratti di lavoro venissero redatte per iscritto per ovvie esigenze amministrative.
Questo, pero', di per se stesso potrebbe essere un semplice uso di fatto, non obbligatorio, di una prassi non da osservare necessariamente, oppure, invece, un uso normativo, obbligatorio e che deve essere osservato.
La sentenza di appello riferisce (a pag. 19) che la ricorrente aveva sostenuto che questo uso aveva carattere vincolante per Ri. come uso aziendale, ma non motiva poi sul punto, sulle ragioni per le quali ha disatteso questa argomentazione.
Su questo punto il terzo motivo di impugnazione e' fondato appunto sotto il profilo del difetto di motivazione, e deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo di impugnazione accolto, e la causa rinviata, anche per le spese, alla sede di Corte d'Appello di Sassari.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari.