Possibile l'accorpamento di mansioni ma solo senza pregiudizio della professionalità.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Suprema Corte ha fissato il principio secondo il quale la scelta del datore di lavoro di accorpare le mansioni in un'unica categoria non deve pregiudicare la professionalità acquisita dai dipendenti e la loro "storia" professionale. La professionalità, come si evince dalla predetta sentenza, deve infatti essere considerata sempre un valore da salvaguardare e l'imprenditore deve tenerne conto nell'assegnazione di nuovi incarichi. Dunque il "bagaglio" personale conta ed il reinquadramento non implica una completa equivalenza tra tutte le mansioni rientranti nella nuova unica qualifica, per i lavoratori in precedenza inquadrati in ambiti distinti. Infatti l'eventuale accorpamento in un'unica categoria di professionalità diverse rende applicabile la stessa disciplina collettiva ma, precisa il Collegio, non è di ostacolo all'operatività della disciplina legale di carattere inderogabile dell'art.2103 del codice civile, che preclude la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il solo fatto di tale accorpamento convenzionale. In sostanza, anche tra le mansioni appartenenti alla stessa qualifica in base al contratto collettivo, opera la garanzia del codice civile e, pertanto, il lavoratore non può essere assegnato a nuovi e diversi compiti che compromettano la professionalità raggiunta, ancorchè rientranti nella stessa qualifica contrattuale.

Corte di Cassazione Sezione Lavoro n.25897 del 10.12.2009



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Estremi Autorità:  Cassazione civile  sez. lav.
Data:  10 dicembre 2009
Numero:  n. 25897 Classificazione LAVORO SUBORDINATO (Contratto particolare) Mansioni inferiori in genere Intestazione  
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                           SEZIONE LAVORO                            
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. ROSELLI     Federico                        - Presidente   - 
Dott. MONACI      Stefano                         - Consigliere - 
Dott. DI NUBILA   Vincenzo                        - Consigliere - 
Dott. IANNIELLO   Antonio                         - Consigliere - 
Dott. MELIADO'    Giuseppe                   - rel. Consigliere - 
ha pronunciato la seguente:                                          
                     sentenza                                        
sul ricorso 6715-2006 proposto da: 
           L.B., già elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCIO 
AFRANIO 23, presso lo studio dell'avvocato PASTORE STOCCHI EMANUELA, 
rappresentala e difesa dall'avvocato ORSELLI PATRIZIA, giusta mandato 
a margine del ricorso e da ultimo domiciliata d'ufficio presso la 
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; 
                                                       - ricorrente - 
                               contro 
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso 
lo studio dell'avvocato ANNA MARIA URSINO, che la rappresenta e 
difende, giusta mandato a margine del controricorso; 
                                                 - controricorrente - 
avverso la sentenza n. 347/2005 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, 
depositata il 06/09/2005 r.g.n. 812/04; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 
10/11/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO'; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. 
FUCCI COSTANTINO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 
                 

Fatto

  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 14.4/6.9.2005 la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede l'1.9.2003, rigettava la domanda proposta da L.B., dipendente delle Poste Italiane spa, ai fini dell'assegnazione a mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, come (OMISSIS) livello, nonchè al risarcimento del danno sofferto sino all'effettiva reintegrazione nelle mansioni suddette. Osservava in sintesi la corte territoriale che, nella nuova classificazione del personale introdotta dal CCNL del 26.11.1994, non poteva ritenersi ancora operante la distinzione in categorie prevista dal vecchio ordinamento pubblicistico, nè attribuirsi a quest'ultima una perdurante efficacia ai fini dell'individuazione e della graduazione delle varie professionalità nell'ambito delle nuove aree, venendo in rilievo, in particolare, all'interno delle aree di base ed operativa, una piena equivalenza di mansioni. Con la conseguenza che nessuna influenza poteva, fra l'altro, dispiegare la circostanza che la dipendente, che, all'atto dell'assunzione, si era impegnata a svolgere tutte le mansioni comprese nell'area di inquadramento, avesse frequentato un corso di formazione prima dell'adibizione a parte delle stesse, o che la società datrice di lavoro, nel ricollocare i dipendenti addetti a mansioni di terminalisti, avesse fatto riferimento alla categoria ((OMISSIS)) cui erano in precedenza inseriti, trattandosi di circostanza posta a salvaguardia delle professionalità già acquisite, ma irrilevante con riferimento alle nuove classificazioni del personale. Per la cassazione della sentenza propone ricorso L.B. con due motivi. Resistono con controricorso le Poste Italiane spa. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all'art. 2103 c.c., che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto che la previsione contrattuale di un'unica area (c.d. operativa), nella quale sono confluite le categorie (OMISSIS), e l'intercambiabilità del personale tra i vari settori operativi, fosse di per sè idonea a garantire l'equivalenza delle mansioni, omettendo di accertare se le nuove mansioni fossero in concreto aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito, per come necessario anche in caso di riclassamento del personale, allorchè la contrattazione collettiva provveda alla ridefinizione delle categorie e dei profili professionali, accorpando mansioni qualitativamente diverse. Con il secondo motivo, svolto in relazione agli stessi parametri,ma deducendo anche vizio di motivazione, la ricorrente ribadisce che la corte bolognese ha provveduto a comparare le nuove mansioni con quelle in precedenza svolte solo sotto il profilo dell'inquadramento astratto nel livello di categoria, omettendo alcun concreto accertamento comparativo delle stesse rispetto al livello professionale acquisito nella precedente fase del rapporto. Il ricorso, i cui motivi ben possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, è meritevole di accoglimento. Deve, al riguardo, preliminarmente rammentarsi come, con riferimento alla compatibilità rispetto al precetto cogente dell'art. 2103 c.c. della clausola di fungibilità prevista nell'art. 46 del CCNL 26.11.1994 per i dipendenti postali, le Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 25033/2006) abbiano convincentemente confermato l'indirizzo che, se ben può la disciplina collettiva prevedere il reinquadramento in una nuova unica qualifica di lavoratori in precedenza inquadrati in qualifiche distinte, con conseguente parificazione del trattamento economico e normativo riferibile alla nuova qualifica, ciò non implica necessariamente che insorga anche un rapporto di equivalenza tra tutte le mansioni rientranti nella qualifica. L'inderogabilità della disciplina legale si atteggia, infatti, anche a limite per la contrattazione collettiva, sicchè l'eventuale accorpamento, da parte della contrattazione collettiva, in un'unica categoria (qualifica o area) di plurime mansioni, anche di diversa professionalità e livello, rende sì applicabile alle stesse la medesima disciplina collettiva che a tale categoria faccia riferimento, ma non è di ostacolo alla operatività della disciplina legale di carattere inderogabile dell'art. 2103 c.c., comma 1, che preclude la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale accorpamento convenzionale. Anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva opera la garanzia dell'art. 2103 c.c. e, pertanto, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorchè rientranti nella medesima qualifica contrattuale. E ferma restando la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale, prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale fra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati nella qualifica. Di tale indirizzo interpretativo la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione. Ha ritenuto, infatti, la corte territoriale che il principio di tutela della professionalità acquisita, che, per come si è detto, resta impregiudicato pur in presenza di un accorpamento convenzionale delle mansioni, è utilmente (anche se "problematicamente") predicabile con riferimento ai lavoratori assunti sotto il vigore del precedente ordinamento professionale (per i quali, con riferimento a specifici percorsi di accrescimento professionale, "può forse sussistere l'esigenza di una loro concreta valutazione ai fini della formulazione del giudizio di equivalenza inerente le varie mansioni comprese nell'area di inquadramento"), ma non anche "per la nuova classificazione del personale" (dal momento che i dipendenti assunti nel vigore della nuova disciplina contrattuale "si sono impegnati a svolgere tutte le mansioni comprese nell'area di inquadramento..."). Ma, in realtà, il principio dell'equivalenza professionale, in quanto riflesso di valori fondamentali di tutela del lavoro, si impone, per come hanno confermato le SU, anche rispetto alla nuova classificazione del personale, senza che sia possibile distinguere fra vecchi e nuovi assunti, trattandosi di precetto destinato ad operare anche rispetto alla nuova disciplina collettiva e alla regolamentazione del reinquadramento del personale dalla stessa realizzato. L'erronea prospettiva giuridica adottata dalla corte territoriale ha finito, peraltro, col riverberarsi (per come lamenta la ricorrente) sul piano dell'idoneità della motivazione, in quanto si è, in definitiva, omesso di accertare se, anche con riferimento alla posizione della stessa, sussistessero esigenze di salvaguardia della professionalità acquisita alla luce dei percorsi formativi evidenziati, ed, in particolare, di individuare, alla luce della sua "storia professionale", quali fossero le mansioni di riferimento per verificare l'osservanza dell'art. 2103 c.c., indipendentemente dall'obbligo dalla stessa assunto, al momento dell'avviamento al lavoro, di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento. E tanto più se si considera che la ricorrente aveva evidenziato che, dopo aver inizialmente svolto sia mansioni di recapito, che di sportello, era stata successivamente stabilmente inserita, dopo aver frequentato apposito corso, presso la Postel di Bologna, con compiti di programmatore sui terminali e che, successivamente alla soppressione di tale reparto, tutto il personale era stato convenzionalmente suddiviso in livelli, con riutilizzazione in attività di sportello dei dipendenti già adibiti a mansioni sui terminali, in attività di recapito dei dipendenti già addetti all'apertura e chiusura dei sacchi, fatta eccezione per quelli assunti con contratto di formazione e lavoro, che erano stati utilizzati, nonostante la pregressa adibizione ai terminali, per il recapito. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altro giudice di pari grado, che, provvedendo anche in ordine alle spese, si atterrà al seguente principio di diritto: "Il principio di tutela della professionalità acquisita, che resta impregiudicato pur in presenza di un accorpamelo convenzionale delle mansioni, per precludere la disciplina legale di carattere inderogabile dell'art. 2103 c.c., comma 1 la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale convenzionale accorpamelo, impone al giudice di merito di accertare, alla stregua di tutte le circostanze ritualmente allegate ed acquisite al processo, le esigenze di salvaguardia della professionalità acquisita prospettate dal lavoratore, sulla base dei percorsi di accrescimento professionale dallo stesso evidenziati, ed, in particolare, di individuare, alla luce della sua "storia professionale", quali fossero le mansioni di riferimento per verificare l'osservanza dell'art. 2103 c.c., indipendentemente dall'obbligo dallo stesso assunto, al momento dell'avviamento al lavoro, di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento" P.Q.M. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2009

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