Può essere giudicato illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore che sia divenuto inidoneo alle mansioni svolte ma possa essere impiegato nello svolgimento di altra attività

la liberta' dell'imprenditore non equivale ad arbitrio e non e' sottratta a qualsiasi controllo pubblico ed in particolare al controllo giurisdizionale. Ferma la insindacabile discrezionalita' tecnica nell'organizzazione dell'azienda, il giudice puo' cosi' controllare il rispetto del diritto del singolo al lavoro (articolo 4 Cost., comma 1, articolo 35 Cost., comma 1 e articolo 36 Cost.) ed alla salute (articolo 32 Cost., comma 1 e articolo 2087 cod. civ.), eventualmente bilanciando i contrapposti interessi costituzionalmente protetti, dell'imprenditore e del lavoratore dipendente (Cass. 7 agosto 1998 n. 7885).
Per tale ragione può essere giudicato illegittimo il licenziamento comminato al lavoratore che sia divenuto inidoneo alle mansioni svolte ma possa essere impiegato nello svolgimento di altra attività. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 13 ottobre 2009, n. 21710)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - rel. Presidente

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 20082-2006 proposto da:

AS. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato ROMEI ANTONIO, che la rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

GI. MA. GA. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato FALVO D'URSO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COSSO BENITO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 11/2006 della SEZ. DIST. CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 31/03/2006 r.g.n. 270/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2009 dal Presidente Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l'Avvocato CICALA CURZIO per delega ANTONIO ROMEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15 gennaio 2002 al Tribunale di Tempio Pausania Gi. Ma. Ga. esponeva di essere stato assunto dall' Az. se. pu. di. Ol. (AS. ) come operaio e con mansioni di addetto all'igiene urbana ed all'approvvigionamento dell'acqua potabile; di essere stato successivamente e consensualmente assegnato ai servizi di segnaletica stradale, incompatibili con la sua allergia alle vernici e di essere stato percio' licenziato per inidoneita' fisica.

Assumendo rillegittimita' del licenziamento, il Gi. chiedeva la condanna dell'Azienda alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.

Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda con decisione del 18 settembre 2003, riformata con sentenza del 31 marzo 2006 dalla Corte d'appello di Cagliari, la quale accoglieva la domanda osservando come l'Azienda avesse licenziato il Gi. senza attendere l'esito del ricorso proposto dallo stesso all'AUSL contro la certificazione del medico aziendale, limitatosi a ritenere il lavoratore inidoneo ai servizi di segnaletica.

In realta' l'AUSL aveva accertato bensi' questa inidoneita' ma aveva altresi' ravvisato l'idoneita' ai servizi di igiene ambientale. Sarebbe stato percio' possibile all'AS. evitare il licenziamento attraverso l'assegnazione del Gi. a questi ultimi e precisamente all'attivita' di autospurgo, mantenendolo altresi' all'approvvigionamento idrico, cio' che era realizzabile senza alcuna alterazione dell'organigramma aziendale, semplicemente variando le mansioni dei diversi lavoratori senza danneggiarne alcuno.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. AS. mentre il Gi. resiste con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1363, 1364, 2103, 2082, 2086 cod. civ., Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 3, articolo 41 Cost., per avere la Corte d'appello dichiarato illegittimo un licenziamento attraverso un indebito sindacato di scelte riservate alla discrezionalita' dell'imprenditore, garantita dall'articolo 41 Cost. quanto alla distribuzione delle mansioni fra i dipendenti, e traverso la conseguente imposizione di aggravi organizzativi.

Col secondo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione della parte in cui ritiene il licenziamento in questione frutto di una preordinata e maliziosa ripartizione dei posti di lavoro in azienda.

Col terzo motivo essa prospetta ancora motivazione contraddittoria nella parte in cui la Corte di merito ha ravvisato nell'organico aziendale mansioni adatte alle residue capacita' fisiche del lavoratore, pervenendo cosi' a ritenere illegittimo il licenziamento per motivi oggettivi.

I tre motivi, da esaminare insieme perche' connessi, non sono fondati. E' vero che l'articolo 41 Cost., comma 1 garantisce la liberta' di iniziativa economica privata, ma e' altresi' vero che il comma successivo ne vieta lo svolgimento che rechi danno alla sicurezza ed alla dignita' umana. Cio' significa che la liberta' dell'imprenditore non equivale ad arbitrio e non e' sottratta a qualsiasi controllo pubblico ed in particolare al controllo giurisdizionale. Ferma la insindacabile discrezionalita' tecnica nell'organizzazione dell'azienda, il giudice puo' cosi' controllare il rispetto del diritto del singolo al lavoro (articolo 4 Cost., comma 1, articolo 35 Cost., comma 1 e articolo 36 Cost.) ed alla salute (articolo 32 Cost., comma 1 e articolo 2087 cod. civ.), eventualmente bilanciando i contrapposti interessi costituzionalmente protetti, dell'imprenditore e del lavoratore dipendente (Cass. 7 agosto 1998 n. 7885).

Nel caso di specie non si e' discostata da queste massime la Corte d'appello che ha ritenuto illegittima la perdita del posto di lavoro da parte di una persona che, assegnata a mansioni pacificamente nocive per la sua salute, avrebbe potuto cambiare le proprie con altre mansioni di pari livello, assegnate d altri lavoratori, senza pregiudizio per costoro e senza mutamenti dell'organico aziendale. Tutto cio' in base ad un accertamento di fatto motivato in modo completo e coerente.

Ne' la ricorrente prospetta la necessita' di trasferire gli altri lavoratori a sedi o unita' produttive diverse, con loro pregiudizio.

In conclusione si deve affermare che l'esercizio dell'iniziativa economica privata, garantito dall'articolo 41 Cost., non e' sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'autorita' giurisdizionale ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro (articoli 4, 35 e 36 Cost.) ed alla salute (articolo 32 Cost., articolo 2087 cod. civ.), con la conseguenza che non viola l'articolo 41 cit. il giudice che dichiara illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneita' fisica alle mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 15,00 oltre ad euro duemila per onorario, piu' spese generali, IVA e CPA.




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