Può essere legittimo il licenziamento disciplinare contestato a distanza di quattro mesi dai fatti addebitati

In tema di illecito disciplinare, la contestazione formulata a notevole distanza di tempo dal fatto addebitato può fondare la presunzione di mancanza di concreto interesse del datore di lavoro all'esercizio del potere di recesso o, e in altre parole, di pretestuosità del motivo addotto. Tuttavia questa regola deve essere intesa in senso relativo ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta esigono una valutazione unitaria. Ne consegue che l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo di questi fatti, anche a una certa distanza temporale, dagli episodi precedenti.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 17 dicembre 2008, n. 29480)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D'. AN., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato PIRANI GIORGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PARASCANDOLO SILVIA, giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

TE. IT. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROMEI ROBERTO, BOCCIA FRANCO RAIMONDO, MORRICO ENZO, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5602/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2005 r.g.n. 2095/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2008 dal Consigliere Dott. ROSELLI FEDERICO;

udito l'Avvocato PIRANI GIORGIO;

udito l'Avvocato ROMEI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30 novembre 2005 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione emessa dal Tribunale nella parte contenente l'accertamento della legittimita' del licenziamento intimato dalla s.p.a. Te. It. al dipendente D'. An., e la riformava accogliendo la domanda di condanna al pagamento dell'indennita' di mancato preavviso gli accessori di cui all'articolo 429 c.p.c., Quanto alla legittimita' del licenziamento, la Corte osservava come non risultassero controversi i fatti addebitati al D'., il quale, contravvenendo ad un impegno sottoscritto il 22 settembre 1999, aveva fra il 30 novembre 1999 ed il 31 ottobre 2000 inviato, con l'apparecchio telefonico di servizio ed anche fuori dell'orario di lavoro 13.269; brevi messaggi (SMS) per un importo complessivo di lire 3.291.840.

Quanto alla legittimita' del procedimento disciplinare, la Corte d'appello notava che dalle testimonianze raccolte risultava essere stato regolarmente affisso il codice disciplinare ed aggiungeva che in ogni caso il grave danno arrecato rendeva sanzionarle il prolungato comportamento lesivo della disciplina d'impresa imposta dall'articolo 2106 c.c..

Ne' era stato violato il principio di immediatezza della contestazione giacche' il periodo trascorso fra il 31 ottobre 2000 ed il febbraio 2001, tempo della contestazione dell'addebito, era servito al controllo puntuale delle migliaia di messaggi inviati nell'arco di quasi un anno. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il D'. mentre la s.p.a. Te. It. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa pronuncia, da parte della Corte d'appello, su "un aspetto determinante" del suo primo motivo di gravame, vale a dire sul fatto che il comportamento indisciplinato in questione era colpito con una sanzione soltanto conservativa dal contratto collettivo per il 1996 - 1999, applicabile fino al 30 settembre 2000, e col licenziamento solo dal contratto collettivo successivo; ne derivava l'illegittimita' del licenziamento, inflitto anche per comportamento precedente il 30 settembre 2000 e in definitiva sproporzionato.

Il motivo e' inammissibile.

Il ricorrente per cassazione, il quale invocando l'articolo 112 c.p.c., denunci l'omessa pronuncia su una questione di fatto e/o di diritto da lui ritualmente prospettata, ha l'onere non solo di indicare l'atto processuale con cui egli prospetto' la questione ma anche di precisarne il contenuto ai sensi dell'articolo 366 c.p.c., nn 3 e 4, e cosi', se egli lamenti l'omesso esame di clausole contrattuali, di riprodurle, in modo che la Corte possa controllare direttamente rilevanza e fondatezza della doglianza. Non essendosi il ricorrente attenuto a questo principio, il motivo di ricorso non puo' essere esaminato.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, ed in particolare del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, avvenuta ad alcuni mesi di distanza dall'ultimo fatto contestato "senza uno specifico motivo obiettivamente valido, da accertare e valutare rigorosamente". Il motivo non e' fondato.

L'invocata Legge n. 300 del 1970 articolo 7 detta alcune disposizioni procedimentali per l'irrogazione di sanzioni disciplinari al lavoratore subordinato, la quale non puo' avvenire senza previa contestazione dell'addebito ed audizione e difesa (comma 2) con eventuale assistenza di un rappresentante sindacale (comma 3). In ogni caso i provvedimenti disciplinari piu' gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa, (comma 5).

Benche' questo articolo 7, non prescriva espressamente l'immediatezza della contestazione, ossia la sua formulazione subito dopo l'accertamento del fatto illecito, questa Corte ha da tempo ravvisato la corrispondente regola sulla base di interpretazione non letterale ma sistematica. Nel caso in cui si tratti di licenziamento per giusta causa soggettiva, ossia senza necessita' di preavviso, la necessita' di una "causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria" del rapporto di lavoro, richiesta dall'articolo 2119 c.c., comma 1, puo' fondatamente ed in concreto ritenersi insussistente qualora il datore di lavoro non abbia osservato la regola qui in questione.

Nel caso di specie, tuttavia, il licenziamento cit. ex articolo 2119 c.c., e' stato escluso dalla Corte d'appello e sul punto la sentenza non e' stata impugnata. Quanto al licenziamento per giustificato motivo (Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 3), la regola dell'immediatezza della contestazione e' fondata anzitutto sulle esigenze difensive del lavoratore, prima nel procedimento disciplinare di cui al cit. articolo 7, e poi nell'eventuale procedimento giudiziario, le quali vengono frustrate dall'ingiustificato indugio del datore di lavoro nella comunicazione dell'addebito (Cass. 24 giugno 1995 n. 7178, 13 giugno 2006 n. 13621).

Poiche' l'incolpazione ritardata, siccome pregiudizievole al diritto dell'incolpato a difendersi, si traduce nell'illegittimita' del conseguente licenziamento, l'incolpazione tempestiva e' elemento costitutivo del diritto di licenziare (Cass. 6 settembre 2006 n. 19159, 15 giugno 2006 n. 111000, 20 giugno 2006 n. 14113) e cio' esclude che sul lavoratore gravi l'onere di provare lo specifico pregiudizio difensivo e comporta al contrario che questo ben possa essere ravvisato dal giudice attraverso l'officioso e prudente apprezzamento delle circostanze.

Infine la contestazione formulata a notevole distanza di tempo dal fatto addebitato puo' fondare la presunzione di mancanza di concreto interesse del datore di lavoro all'esercizio del potere di recesso (Cass. 23 giugno 1999 n. 6408) o, e in altre parole, di pretestuosita' del motivo addotto. Questa ragione giustificativa della regola di immediatezza della contestazione e' pressoche' coincidente con quella che connette l'onere di tempestivita' al principio di buona fede oggettiva e piu' specificamente al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa, generata nel lavoratore, di rinuncia all'esercizio del potere disciplinare. Si tratta di una sorta di decadenza dal potere (nel sistema tedesco: Verwirkung), derivante dalla violazione del piu' generale divieto di venire contra factum proprium (vedi Cass. 10 novembre 1997 n. 11095).

In ogni caso la regola in discorso dev'essere intesa in senso relativo ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione unitaria: in tal caso l'intimazione del licenziamento puo' seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti (Cass. 1 aprile 2000 n. 3948, 6 settembre 2007 n. 18711, 20 ottobre 2007 n. 22066, con riferimento all'incolpazione per reiterato uso del telefono aziendale per fini personali, 1 gennaio 2008 n. 282, 27 marzo 2008 n. 7983).

Da aggiungere che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti puo' e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass. 11 gennaio 2006 n. 241, 18 gennaio 2007 n. 1101).

Nel caso di specie la Corte d'appello ha ritenuto che la necessita' di controllare i piu' di tredicimila messaggi telefonici non solo nella riferibilita' all'attuale ricorrente ma anche nell'estraneita' ai motivi di servizio (parte di essi erano stati trasmessi durante l'orario di lavoro) giustificasse la contestazione dell'addebito a distanza circa quattro mesi (31 ottobre 2000 - febbraio 2001) dall'ultimo fatto addebitato, e tale plausibile valutazione non e' censurabile nel giudizio di legittimita'.

Le questioni sollevate dal ricorrente in memoria, e relative a pretese disparita' di trattamento fra lavoratori o alla rilevanza penalistica della vicenda in questione, non possono essere esaminate perche' estranee ai motivi di ricorso nonche' introduttive di fatti non accertati nel giudizio di merito.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 24,00, oltre ad euro millecinquecento per onorario, piu' spese generali, IVA e CPA.

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