Ricorsi amministrativi

La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 34 del 9 febbraio 2007 ha stabilito che il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni, non può essere proposto a mezzo del servizio postale, ai fini del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente. Secondo la Consulta non può estendersi il precedente costituito dalla sentenza n. 98 del 2004, che ha esteso la possibilità di utilizzare il servizio postale per la proposizione del ricorso in opposizione contro l’ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni amministrative, poiché il rito del lavoro – pur caratterizzato da una maggiore snellezza rispetto a quello ordinario, non appare caratterizzato dalla snellezza di quello ex art. 22 l. 689\81 nel quale il ricorrente può stare in giudizio personalmente senza l’ausilio del difensore.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 1033 UTENTI