Rischia la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale l’avvocato che, appoggiandosi nella sede di un’agenzia di servizi, agisce per conto del cliente senza un regolare mandato

Rischia la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale l’avvocato che, appoggiandosi nella sede di un’agenzia di servizi, agisce per conto del cliente senza un regolare mandato. In tali casi, infatti, l’avvocato viola l’art. 19 del Codice Deontologico che vieta l’accaparramento di clientela. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 30 ottobre 2008, n. 26007)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORONA Raffaele - Primo Presidente f.f.

Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione

Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere

Dott. ODDO Massimo - Consigliere

Dott. MERONE Antonio - Consigliere

Dott. SALME' Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AN. GR. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato RIZZO Carla, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CANONICO GOLIARDO, CANONICO MARCO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la decisione n. 18,8/07 del Consiglio nazionale forense, depositata il 10/12/07;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 01/07/08 dal Consigliere Dott. Giuseppe SALME';

udito l'Avvocato Marco CANONICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione del 27 ottobre 2005 il consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugia ha ritenuto l'avv. An.Gr. responsabile dell'illecito, disciplinare, previsto dagli articoli 5, 19 e 35 codice deontologico nazionale e dall'articolo 5, articolo 20, comma 1 e articolo 26 codice deontologico del consiglio dell'ordine locale, per avere trattato una pratica di risarcimento dei danni senza avere ricevuto mandato da parte della persona danneggiata, avendolo ricevuto invece dall'agenzia Me. s.r.l., alla quale la danneggiata si era rivolta, e per aver tenuto lo studio professionale nella stessa sede della predetta agenzia, utilizzandone anche il numero telefonico.

L'ordine professionale ha quindi irrogato all'avv. An. la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per quattro mesi.

Il consiglio nazionale forense, con decisione del 10 dicembre 2007, ha rigettato l'impugnazione proposta dal professionista, confermando la decisione del consiglio dell'ordine e affermando che: a) correttamente era stata ritenuta la sussistenza dell'illecito consistente dell'accaparramento di clientela essendo stato provato non solo che la persona danneggiata si era rivolta all'agenzia e non all'avv. An. , ma anche che esisteva un rapporto stabile e costante tra l'agenzia e il professionista, sulla base del quale detta agenzia procacciava clienti, ricevendo somme di denaro non riferibili a un semplice servizio di domiciliazione; b) era irrilevante che l'esposto della persona danneggiata, dal quale aveva preso avvio il procedimento disciplinare, non fosse sottoscritto, in quanto l'esponente ne aveva confermato il contenuto davanti al consiglio dell'ordine locale; c) del pari irrilevante era la circostanza che la persona danneggiata conoscesse lo studio dell'avv. An. e che avesse inviato a detto studio alcuni documenti, in quanto tale invio era avvenuto molto tempo dopo che la danneggiata si era rivolta all'agenzia; d) non esistendo alcun rapporto assicurativo tra l'agenzia e la parte danneggiata, non era invocabile la prassi seguita dalla compagnie di assicurazione, nel caso in cui nel contratto sia prevista la garanzia dell'assistenza legale, di affidare l'assistenza per sinistri stradali a professionisti convenzionati; e) la diversita' delle porte d'accesso dello studio professionale e dell'agenzia non escludeva l'esistenza del rapporto, cosi' come accertato, tra l'agenzia stessa e il professionista.

Quanto alla sanzione, il consiglio nazionale forense ha ritenuta congrua quella inflitta in relazione alla gravita' della condotta e al vulnus recato al decoro e all'onorabilita' dell'esercizio della professione.

Avverso la decisione del consiglio nazionale forense l'avv. An. ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 45, degli articoli 521 e 522 c.p.p. e degli articoli 101 e 112 c.p.c., il ricorrente lamenta di essere stato condannato per avere tenuto una pluralita' di condotte e comportamenti e richiamando l'articolo 19 codice deontologico e il R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 12, mentre l'incolpazione riguardava esclusivamente un unico episodio e si basava soltanto sulla violazione dell'articolo 19 codice deontologico.

Il motivo non e' fondato.

L'incolpazione disciplinare non ha riguardato esclusivamente il singolo episodio relativo alla trattazione della pratica di risarcimento dei danni senza mandato della parte danneggiata, ma piu' in generale i rapporti tra l'agenzia Me. e l'avv. An. , come emerge dalla circostanza che e' stato contestato al professionista di avere lo studio professionale e l'utenza telefonica in comune con la predetta agenzia.

D'altra parte, il riferimento al R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 12, contenuto nel dispositivo della decisione impugnata, e' irrilevante in quanto la norma indicata e' del tutto generica limitandosi a sancire il dovere degli avvocati di "adempiere al loro ministero con dignita' e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia".

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'articolo 2 c.p. e dell'articolo 113 c.p.c., e denuncia la contraddizione in cui sarebbe incorsa la decisione per avere, da un lato, confermato la condanna pronunciata dal consiglio dell'ordine locale, dando "atto, nel contempo atto dell'avvenuta abrogazione, nelle more del procedimento, del codice deontologico locale, la cui violazione (articolo 5, articolo 20, comma 1 e articolo 26) formava oggetto dell'originaria incolpazione.

La decisione impugnata ha qualificato i fatti contestati e ritenuti provati come violazione dell'articolo 19 codice deontologico, che vieta l'accaparramento di clientela, con cio', evidentemente, non condividendo la qualificazione giuridica contenuta nell'incolpazione. Pertanto, l'avvenuta abrogazione di alcune delle norme deontologiche la cui violazione era stata inizialmente contestata, non comportando l'irrilevanza giuridica dei fatti, ritenuti inquadrabile nell'articolo 19 del codice deontologico nazionale, e' stata correttamente ritenuta ininfluente.

Il motivo, quindi, non e' fondato.

3. Con i motivi terzo, quinto e sesto, deducendo la violazione dell'articolo 115 c.p.c. (terzo motivo), dell'articolo 132 c.p.c. e del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 56, comma 3 (quinto motivo), e contemporaneamente, degli articoli 115 e 132 c.p.c. e del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 56, comma 3, nonche' vizio di omessa o apparente motivazione (sesto motivo), il ricorrente deduce che:

a) erroneamente la corte territoriale ha ritenuto provato l'esistenza di un rapporto di intermediazione sulla base del versamento di somme da parte del professionista all'agenzia, ignorando le prove offerte da esso ricorrente e consistenti nel contratto del 3 dicembre 1998, dal quale si deduce che le somme versate avevano natura di corrispettivi di servizi, e nelle testimonianze che confermavano l'esistenza e il contenuto del contratto stesso;

b) la corte d'appello non ha fornito la motivazione dell'affermazione secondo la quale tra l'agenzia e il professionista esisteva un modus operandi che realizzava l'ipotesi dell'accaparramento di clientela, ignorando che dal contratto scritto e dalle testimonianze risultava che l'agenzia prestava servizi al professionista dietro versamento del corrispettivo; del pari erroneamente sarebbe stata ritenuta irrilevante la circostanza che allo studio professionale si accedeva da una porta d'ingresso diversa da quella dell'agenzia;

c) la decisione non ha valutato le prove dell'esistenza di un rapporto diretto tra la parte danneggiata e il professionista (spedizione di documenti al suo studio professionale) limitandosi ad affermare apoditticamente che le prestazioni professionali erano state eseguite su mandato dell'agenzia.

Il motivo e' infondato perche' il Consiglio nazionale forense ha fornito una motivazione adeguata e corretta dell'accertamento dell'esistenza del rapporto di intermediazione, osservando che l'esistenza di fatture per determinati importi versati dall'incolpato all'agenzia non era rilevante a fronte dell'esistenza del rapporto tra l'avv. An. e l'agenzia stessa che era comunque provata e risalente nel tempo; l'invio di documentazione da parte dell'esponente non provava l'esistenza del mandato e la diversita' di accesso ai locali occupati dall'agenzia e dal professionista era irrilevante a fronte della prova del suddetto rapporto.

4. Con il quarto e ottavo motivo, deducendo la violazione dell'articolo 112 e 132 c.p.c., articolo 133 c.p. e del R.D.L. n. 1578 del 1933, articolo 56, comma 3, e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta l'omesso esame della censura di mancanza assoluta di motivazione della determinazione della sanzione e ha confermato la sanzione irrogata dal consiglio dell'ordine locale senza prendere in considerazione elementi soggettivi meritevoli di tutela.

Il motivo non e' fondato.

Il Consiglio nazionale forense ha motivato l'entita' della sanzione sulla base della gravita' della condotta e del vulnus al decoro e all'onorabilita' dell'esercizio della professione forense. Di contro il ricorrente non ha indicato quali elementi contrari, dallo stesso dedotti, il C.n.f. avrebbe omesso di valutare.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nulla sulle spese non avendo l'intimato svolto attivita' difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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