Risponde del reato di estorsione il consulente del lavoro che, minacciando il lavoratore di licenziamento, costringe il prestatore di lavoro a firmare una busta paga con corrispettivi superiori a quelli percepiti

Il ruolo modesto assunto dal consulente del lavoro, con conseguente applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., in ordine alla minaccia di licenziamento del dipendente, se questo non si obbliga a sottoscrive le buste paga con importi maggiori di quelli effettivamente percepiti, non esclude una reale partecipazione del professionista al delitto di estorsione ex art. 629 c.p. Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. non è affatto incompatibile con l'attribuzione del concorso nel reato, ma anzi lo presuppone. Nel controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La ratio di tali principi, nonché la circostanza che il consulente del lavoro è stato ritenuto responsabile del delitto a titolo di concorso con il datore di lavoro, giustifica appieno la condanna del medesimo, in solido con il coimputato al risarcimento dei danni morali, esistenziali e patrimoniali in favore della parte offesa.

Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 11 ottobre 2010, n. 36276



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente

Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. TADDEI Margherita - Consigliere

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) PE. AM. N. IL (OMESSO);

2) SP. MA. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 722/2008 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/10/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udita l'arringa dell'Avv. VISUGLIA FRANCESCO per il ricorrente che ha

concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 08.11.2007, giudicava:

PE. AM. ;

SP. MA. ;

Imputati di concorso nel reato di cui:

articoli 629 c.p., commi 1 e 2 - perche', il Pe. quale datore di lavoro e lo Sp. quale consulente del lavoro, mediante reiterate minacce di licenziamento (poi attuato), avevano tentato di costringere Ca. Ma. An. a sottoscrivere buste paga, relative al periodo (OMESSO), riportanti corrispettivi superiori a quelli effettivamente percepiti;

In (OMESSO);

al termine del giudizio ordinario il Tribunale condannava gli imputati alle pene rispettivamente indicate in sentenza; oltre al risarcimento del danno in favore della parte offesa;

Avverso tale decisione proponevano gravame gli imputati e la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 08.10.09 accoglieva in parte l'impugnazione riconoscendo per entrambi il beneficio della non menzione della condanna e, per lo Sp. , anche l'attenuante di cui all'articolo 114 c.p., comma 1, riducendo la pena nei suoi confronti, confermando nel resto la sentenza impugnata;

Ricorrono per cassazione gli imputati, deducendo:

Pe. :

MOTIVI ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c), d), e).

1) - Il ricorrente censura la decisione impugnata per violazione di legge atteso che la Corte di appello non aveva riconosciuto la nullita' verificatasi nel giudizio di primo grado, allorche', a seguito della modifica del capo di imputazione, effettuata dal PM all'udienza del 08.07.04, il Tribunale aveva disposto la notifica del verbale di udienza agli imputati restati contumaci;

alla successiva udienza dell'11.11.04, mancando la prova dell'avvenuta notifica del predetto verbale, veniva disposta la rinnovazione, con rinvio al 13.01.05; agli imputati contumaci veniva notificato il solo estratto del verbale di udienza dell'8.07.04 e non anche quello dell'udienza dell'11.11.04, ove risultava la nuova udienza del 13.01.05;

ne conseguiva, a parere dei ricorrenti, la violazione dell'articolo 178 c.p.p., lettera c), perche' gli imputati non erano stati posti in condizioni di conoscere la data del rinvio e di esercitare per tale udienza i loro diritti istruttori e processuali;

2) - inoltre la sentenza era stata emessa in violazione del diritto di difesa atteso che era stata rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, omettendo anche di motivare in relazione al mancato esercizio dei poteri di integrazione istruttoria di cui all'articolo 507 c.p.p.;

Sp. :

MOTIVI ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c), e).

3) Il ricorrente censura la sentenza impugnata in relazione alla nullita' del giudizio di primo grado - gia' dedotta nei motivi esposti da Pe. Am. - ai riguardo, il ricorrente sostiene di avere ricevuto il verbale dell'11.11.04, nel quale pero' non era riportata - per intero - la modifica del capo di imputazione, richiamata con l'espressione "vedi registrazione";

5) la sentenza sarebbe inoltre da censurare per illogicita' nella parte in cui, per un verso, aveva riconosciuto allo Sp. l'attenuante di cui all'articolo 114 c.p., e, per altro verso, ne aveva affermata la responsabilita' quale concorrente a pieno titolo nel reato, non esaminando se gli atti posti in essere avessero il crisma dell'idoneita' ed univocita'; cio' tanto piu' che la teste S. aveva dichiarato che lo Sp. non minacciava la Ca. ma cercava di evitare che il licenziamento si attuasse;

6) la sentenza era, infine, da censurare per avere condannato lo Sp. al risarcimento del danno esistenziale e patrimoniale in favore della parte offesa Ca. senza considerare che esso Sp. non era datore di lavoro della medesima ne' parte nel parallelo procedimento civile;

Chiedono pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi sulla dedotta nullita' del giudizi di primo grado sono del tutto infondati, atteso che la Corte di appello, lungi dall'omettere la motivazione al riguardo, ha espressamente osservato che dall'incarto processuale emergeva che il verbale dell'udienza dell'8.07.04, contenente la modifica del capo di imputazione era stato notificato regolarmente sia al Pe. che allo Sp. in data 26.08.04 e che il verbale dell'udienza dell'11.11.04, contenente il rinvio della trattazione del processo, era stato notificato al Pe. in data 22.11.04 ed allo Sp. in data 16.11.04;

si tratta di un assunto pienamente rispondente agli atti di causa (controllati dal Collegio in Camera di consiglio) che smentisce totalmente la censura proposta, avendo avuto gli imputati piena conoscenza, con due distinte notificazioni, sia della modifica del capo di imputazione che del rinvio all'udienza del 13.01.05.

Il motivo proposto riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e' da ritenere inammissibile perche' del tutto generico, posto che il ricorrente Pe. , nel riproporlo in questa sede non ha indicato ne' la prova richiesta ne' in qual modo la medesima avrebbe potuto sovvertire la decisione gia' presa, consistendo proprio in questo il concetto di prova decisiva.

Per prova decisiva, la cui mancata assunzione puo' costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della decisione, risulti "determinante" per un esito diverso del processo. Per l'effetto, tale vizio e' ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno e illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia. Cassazione penale, sez. 6, 02 aprile 2008, n. 18747.

Ne' puo' censurarsi la sentenza per difetto di motivazione sul punto, avendo la Corte di appello motivato adeguatamente, osservando che la prova richiesta (esame degli imputati) non risultava avere il carattere della necessarieta' e la Corte era in grado di decidere allo strato degli atti, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali acquisite in giudizio.

La rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello e' un istituto di carattere eccezionale al quale puo' farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalita', di non poter decidere allo stato degli atti, sicche' non puo' essere censurata la sentenza nella quale siano indicati i motivi per i quali la riapertura dell'istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria. Cassazione penale, sez. 3, 27 maggio 2009, n. 26249.

I restanti motivi sollevati relativamente al merito, sono totalmente infondati perche' sostenuti da censure in ordine alla valutazione del fatto, inammissibili in questa sede di legittimita'.

Invero i ricorrenti propongono interpretazioni alternative delle prove gia' analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi e delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicche' non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.

La Corte del merito ha motivatamente descritto le ragioni per le quali ha ritenuto raggiunta la prova in ordine alla penale responsabilita' degli imputati, osservando:

- che la condotta ascritta risultava provata sulla scorta delle dichiarazioni della parte offesa Ca. ;

- che entrambi gli imputati avevano minacciato il licenziamento se la stessa non avesse sottoscritto le buste paga indicanti somme maggiori di quelle effettivamente percepite;

- che le dichiarazioni della Ca. apparivano attendibili perche' dettagliate e concordanti con le emergenze processuali;

Si tratta di una motivazione che appare congrua perche' fondata su precisi dati fattuali ed immune da illogicita' perche' coerente con le emergenze processuali e, come tale, incensurabile in questa sede di legittimita'.

La Corte di cassazione non puo' fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' puo' stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita' di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4, 29 gennaio 2007, n. 12255.

Il ricorrente Sp. propone valutazioni alternative delle prove, censurando la sentenza di illogicita' per non avere considerato che il suo ruolo assai modesto nell'intera vicenda, riconosciuto dalla stessa Corte con la concessione dell'attenuante ex articolo 114 c.p., escludeva una sua reale partecipazione al delitto;

si tratta pero' di valutazioni meramente alternative della prova rispetto a quella effettuate dalla Corte di appello che, invece, ha osservato come sia emerso che anche lo Sp. ha prospettato il licenziamento alla Ca. ove non avesse firmato, e che anche una minaccia larvata era sufficiente, stanti le condizioni ambientali, ad integrare il delitto di estorsione.

Appare appena il caso di osservare che il riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 114 c.p., non e' affatto incompatibile con l'attribuzione del concorso nel reato ma, anzi, la presuppone e, quanto alle valutazioni della Corte di merito, qui censurate, che la Corte di cassazione, nel controllo di legittimita', non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune.

Per altro, l'illogicita' della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimita' essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze; Cassazione penale, sez. 2, 05 maggio 2009, n. 24847.

I principi sopra esposti, nonche' la circostanza che lo Sp. e' stato ritenuto responsabile del delitto a titolo di concorso con il datore di lavoro Pe. Am. , giustifica appieno la condanna del medesimo, in solido con il coimputato, al risarcimento dei danni morali, esistenziali e patrimoniali in favore della parte offesa.

I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'articolo 606 c.p.p., lettera e), in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicche' sono da ritenersi inammissibili.

Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonche' - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' - ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro 1.000,00, cosi' equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., il rigetto o la declaratoria di inammissibilita' dell'impugnazione proposta dalla parte privata comportano la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese del procedimento. Cassazione penale, sez. 6, 03 giugno 1994.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

 

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