Scrittura privata - sottoscrizione

Il Tribunale di Bari, Sez.II, 11 dicembre 2006 ha stabilito che “le scritture private prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori neppure quando ne sia stata impugnata la provenienza della parte a cui vengono opposte.” Ciò in quanto la sottoscrizione della scrittura privata costituisce un elemento necessario e sufficiente, fino a querela di falso, per l'imputazione al soggetto interessato al regolamento di interessi in essa contenuto della dichiarazione inserita nel documento, in quanto dalla sottoscrizione deriva una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore sul contenuto del documento. La parte contro la quale queste scritture sono prodotte non ha conseguentemente l'onere di disconoscere l'autenticità poiché la normativa relativa si riferisce solo al riconoscimento della sottoscrizione, essendo questa, ai sensi dell'art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico.



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Svolgimento Del Processo Atto di citazione notificato in data 05.04.1996, il sig. M.M. - premesso che esso attore quale socio dell'Associazione A. -, rassegnava volontariamente le dimissioni dalla carica di socio e presidente dell'Associazione in data 19.09.1994; che la stessa si impegnava con scrittura privata a liquidare in suo favore la somma complessiva di Lire 17.500.000 a titolo satisfattivo di ogni pretesa o diritto maturato dall'attore per le funzioni svolte sino alla data delle sue dimissioni; che l'Associazione summenzionata dopo il versamento di Lire 3.500.000 a mezzo assegno circolare rimaneva inadempiente al proprio obbligo in ordine alla residua somma di Lire 14.000.000; - conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bari l'Associazione A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per sentirla condannare al pagamento di Lire 14.000.000, oltre interessi e svalutazione monetaria e con il favore delle spese e competenze di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta del 13.5.1996 si costituiva in giudizio l'Associazione A. che nel contestare integralmente la pretesa attorea in quanto infondata, chiedeva il rigetto della stessa; inoltre, considerato che l'associazione in persona del suo presidente sig. V.D. aveva versato per intero all'INAIL la somma di Lire 25.297.722 quale condono per l'omesso versamento di contributi assicurativi relativi agli anni 1986-1995, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attore al rimborso della quota parte di sua pertinenza, in quanto solidalmente responsabile in ordine alle sanzioni comminate, stante la qualità di socio rivestita negli anni 1986-1994. In data 3.7.1996, tenutasi l'udienza di prima comparizione, il Pretore disponeva rinvio per la trattazione della causa al 16.12.1996. Espletati i mezzi istruttori e formulato il giuramento alla CTU all'udienza del 20.10.1997, la causa veniva rinviata per esame della perizia depositata dal CTU alle udienze del 28.1.1998, 04.03.1998, 15.5.1998, 26.6.1998 nonché per la precisazione delle conclusioni all'1.11.1998, 25.11.1998. Rimessa la causa sul ruolo con ordinanza del 9 luglio 1999 stante la necessità di porre chiarimenti alle parti, il Pretore fissava l'udienza del 22.9.1999. La causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni alle udienze del 23.2.2000, 10.11.2000, 23.2.2001, 20.4.2001. Rimessa per tre volte la causa sul ruolo, le parti chiedevano al giudicante che la causa venisse decisa alle udienze del 19.12.2005, 03.4.2006 e 4.10.2006 il cui verbale è stato innanzi trascritto. Motivi della decisione La domanda attorea va rigettata, poiché infondata. L'attore pone a fondamento della propria pretesa l'esistenza di una scrittura privata, redatta il giorno delle sue dimissioni ovvero in data 19.9.1994 presso lo studio di consulenza fiscale della dott.ssa D.M., con la quale la convenuta si impegnava a corrispondergli a titolo di ogni pretesa o diritto, connesso con la veste e le funzioni svolte presso la medesima associazione, la somma di Lire 17.500.000, secondo modalità rateali. Ora, il documento esibito in atti non presenta alcuna data né alcuna sottoscrizione. Considerato che per il diritto la sottoscrizione della scrittura privata costituisce un elemento necessario e sufficiente fino a querela di falso per l'imputazione al soggetto interessato al regolamento di interessi in essa contenuto della dichiarazione inserita nel documento in quanto dalla sottoscrizione deriva una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore sul contenuto del documento, pertanto, le scritture private prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori neppure quando ne sia stata impugnata la provenienza della parte a cui vengono opposte. La parte contro la quale queste scritture sono prodotte non ha conseguentemente, secondo accorta giurisprudenza, "l'onere di disconoscere l'autenticità ai sensi dell'art. 215 c.p.c. che si riferisce solo al riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo ai sensi dell'art. 2702 c.c., il solo elemento grafico in virtù del quale salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708, 2709 c.c.), la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico" (Cass. 2.10.1996, n. 8620). In relazione alle prove costituende, i testimoni escussi sigg.ri L.G. e dott.ssa M.D. (presso lo studio di consulenza fiscale della quale l'attore sostiene sia stata redatta la scrittura privata di cui sopra in data 19.09.1994) dichiarano di non conoscere i fatti di causa e la testimonianza del sig. I.M. non integra neppure una prova indiretta dal momento che ha riportato informazioni riferite dallo stesso attore. Invero, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che "La testimonianza de relato integra una prova meramente indiretta, la quale può essere utilizzata al fine della formazione del convincimento del giudice solo se confortata da altri elementi, e sempre che riporti informazioni riferite da persone estranee alla controversia, di cui non sia possibile acquisire la deposizione" (Cass. 25.05.1985 n. 3179). Sia sul piano documentale che sul piano delle prove costituende l'attore non ha dimostrato l'esistenza di alcuna ipotesi di accordo fra attore e convenuto, di alcun obbligo giuridico assunto dalla associazione nei confronti dello stesso. Risulta fondata la domanda spiegata in via riconvenzionale dalla convenuta. L'Associazione A. - costituitasi con atto del 9.8.1985 avente carattere volontario e non scopi di lucro rientra nel novero delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche il cui ordinamento interno ed amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati ai sensi dell'art. 36 c.c.; esse possono compiere negozi giuridici per mezzo dei loro amministratori ed assumere obbligazioni che si ripercuotono sul fondo comune, sia nei confronti degli associati che dei terzi (Cass. 29.3.1969, n. 1037). Visto l'art. 38 c.c., - premesso che la responsabilità solidale prevista dallo stesso per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta "non concerne un debito proprio dell'associato ma ha carattere accessorio anche se non sussidiario rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione avente natura solidale di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione" (Cass. 4.3.2000, n. 2471) e considerato che secondo accorta giurisprudenza "La responsabilità personale di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta si riferisce ai rapporti negoziali che a quelli extranegoziali" (Cass. 10.12.1971, n. 3579), nella fattispecie in esame, dalla documentazione prodotta è emerso che i periodi in cui il M. ha ricoperto il ruolo di socio (dal 1986 al 1991) nonché di presidente (dal 1991 al 1994) sono gli stessi nei quali si sono verificate le omissioni contributive e sanzionate dall'INAIL e per le quali l'Associazione ha prestato adesione al condono ex lege 724/1994. L'attuale comparente nel ritenere che la consulenza tecnica si sia tradotta in un esame dei dati specialistici in atti e che sia servita a lumeggiare la questione dibattuta, aderisce alla stessa. Invero, il consulente nel determinare l'eventuale debito dell'odierno attore nei confronti dell'Associazione convenuta ha individuato, in primis, relativamente al periodo oggetto di condono previdenziale, quali e quanti fossero i soci della Associazione che dovessero rendersi garanti del pagamento del debito de quo nei confronti dell'Ente previdenziale ossia, a norma dello statuto, i soli soci ordinari e quelli benemeriti dal momento che alla categoria dei soci sostenitori veniva statutariamente negato il diritto di partecipazione alle assemblee nonché il diritto di far parte del Consiglio Direttivo; a tal punto, lo stesso consulente ha individuato nell'ambito delle summenzionate categorie di socio ordinario e benemerito quali e quante siano state le persone che nel periodo oggetto di condono previdenziale hanno rivestito tale qualifica rendendo così quantificabile l'importo dovuto dall'odierno attore quale quota parte dei contributi versati dal sig. D. a titolo di citato condono in Lire 6.897.294 pari ad Euro 3.562,16. P.Q.M. Il g.o.t. definitivamente pronunziando nella causa promossa dal sig. M.M. con atto di citazione notificato il 05.04.1996 nei confronti di Associazione "A.", in persona del suo Presidente, così provvede: 1) rigetta la domanda attorca poiché infondata; 2) accoglie la domanda riconvenzionale spiegata della convenuta e, per l'effetto, condanna l'attore a rifondere nei confronti della Associazione "A.", in persona del suo Presidente, la somma di Euro 3.562,16 così come determinata dal CTU oltre interessi legali; 3) condanna l'attore al pagamento delle spese giudiziali nei confronti della convenuta liquidate in complessivi Euro 2.479,84 di cui Euro 1.133,51 per diritti, Euro 109,83 per spese, Euro 1.236,50 per onorari oltre le spese liquidate di CTU, nonché IVA, CPA e s.g. così come per legge. Cosi deciso in Bari l'8 novembre 2006.

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