Se il datore di lavoro non può provare i pagamenti effettuati mediante le regolamentari buste paga, deve dimostrare diversamente i singoli pagamenti

Quando il lavoratore agisca in giudizio per il pagamento delle retribuzioni ed il datore di lavoro non possa provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.

Tribunale Milano Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 luglio 2011, n. 3806



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara Colosimo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 53, legge 133/2008

nella controversia di primo grado promossa

da

Bi.Ni. con l'Avv. Re. e Avv. Tu., elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Re. in Milano

Ricorrente

contro

Tr. S.p.A. con l'Avv. Ba. e Avv. Tr., elettivamente domiciliata presso lo Studio Tr. in Milano

Oggetto: pagamento somme.

FATTO E DIRITTO

con ricorso depositato il 22 marzo 2011, Ni.Bi. ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - Tr. S.p.A. e Pi.Ma. S.p.A., al fine di ottenere la il condanna delle convenute, in via solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, al pagamento della complessiva somma di Euro 9.164,34 a titolo di 14a mensilità e Tfr.

Il tutto oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo e, in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.

A fondamento della propria domanda, parte ricorrente ha rappresentato di essere stato assunto da Pi.Ma. S.p.A. il 3.7.2002, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e qualifica di operaio - pulitore, e di aver operato quale manutentore di treni presso l'impianto di Milano - Smistamento, in forza del contratto di appalto intercorrente tra il datore di lavoro e Tr. S.p.A., sino al 10.1.2010, e ha dedotto, poi, che a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro Pi.Ma. S.p.A. aveva omesso di corrispondere le somme di cui sopra.

Si è costituita ritualmente in giudizio Tr. S.p.A., eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande avversarie e chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso. In via preliminare, la convenuta ha eccepito l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore del Giudice Fallimentare del Tribunale di Roma che ha dichiarato lo stato di insolvenza di Pi.Ma. S.p.A., insistendo, in via gradata, per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c..

All'udienza del 21 luglio 2011, parte ricorrente ha dichiarato di non aver notificato il ricorso alla convenuta Pi.Ma. S.p.A. nei cui confronti è stata, pertanto, dichiarata l'improcedibilità della domanda.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

È provato che Ni.Bi., tra il 3.7.2002 e il 10.1.2010, ha lavorato presso l'impianto di Milano - Smistamento, in forza del contratto di appalto stipulato tra Tr. S.p.A. e Pi.Ma. S.p.A..

Da un lato, il ricorrente ha prodotto tutte le buste paga emesse da Pi.Ma. S.p.A. (docc. 1-3, fascicolo ricorrente) e il Cud 2010 (doc. 4, fascicolo ricorrente).

Dall'altro, costituendosi, parte convenuta non ha in alcun modo contestato né la sussistenza di un contratto di appalto con la Pi.Ma. S.p.A., né lo svolgimento delle attività dedotte dal ricorrente, né l'adibizione dello stesso lavoratore all'impianto di Milano - Smistamento: dette circostanze, pertanto, debbono ritenersi pacifiche in giudizio.

Relativamente alle pretese creditorie, si rammenta che "avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione" (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484).

Tale prova è del tutto mancata e, pertanto, devono ritenersi corrisposte al lavoratore soltanto le somme da questi espressamente riconosciute.

Ne consegue che Ni.Bi. ha diritto di vedersi corrisposti Euro 8.539,39 a titolo di Tfr e Euro 624,95 a titolo di XIV mensilità 2009.

Giusta la previsione di cui all'art. 29 D. Lgs. 276/2003, in qualità di committente, Tr. S.p.A. deve essere condannata al pagamento dell'intero importo sopra indicato.

A questo proposito, infatti, si evidenzia l'infondatezza delle eccezioni tutte formulate dalla parte convenuta (che, giova evidenziare, non ha formulato alcuna contestazione sul quantum della pretesa ivi azionata).

Per quel che concerne la dedotta incompetenza funzionale del Giudice adito e la domanda, svolta in via subordinata, di separazione dei giudizi e sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. si rileva, in primo luogo, che è pacifico tra le parti che, con sentenza del Tribunale di Roma dell'8.2.2011 (doc. 1, fascicolo convenuta), Pi.Ma. S.p.A. è stata posta in amministrazione straordinaria.

Tr. S.p.A. contesta dunque la competenza di questo giudicante in quanto competente sarebbe il Tribunale di Roma anche per la domanda connessa svolta nei suoi confronti.

L'eccezione della resistente, tuttavia, non può che essere respinta posto che nel presente giudizio parte attrice si è limitata di fatto a convenire la sola committente, non anche il proprio datore di lavoro, con la conseguenza che il presupposto da cui risulta muovere parte resistente risulta errato.

Deve parimenti essere respinta l'istanza di sospensione del giudizio, in quanto nessuna separazione dei giudizi e conseguente sospensione può essere disposta, essendovi un unico giudizio, quello introdotto contro l'odierna parte convenuta.

Priva di pregio risulta poi essere la tesi svolta da Tr. S.p.A. in ordine alla necessità di verificare, per quanto attiene alla domanda relativa al pagamento del Tfr, l'eventuale scelta per il mantenimento del Tfr in azienda ovvero per la sua destinazione a forme pensionistiche complementari.

E' documentalmente provato, infatti, che il lavoratore ha optato per la prima soluzione, come emerge dalla lettura del Cud 2010 prodotto in atti e dal quale risulta che il Tfr maturato è rimasto in azienda.

Inconferente pare, poi, il richiamo alla disciplina di cui alla legge 296/2006 (istitutiva del fondo per l'erogazione lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto).

Dal tenore letterale dell'art. 1, co. 775 e ss., emerge infatti che, per le aziende con più di 50 dipendenti, solo una quota del Tfr viene destinata a tale fondo, con conservazione dell'obbligo datoriale per quanto rimasto in azienda (cfr. co. 756).

Ne consegue che l'indicazione di cui al CUD 2010 sopra citato non può che riferirsi alle somme trattenute in azienda e quindi dovute dal datore di lavoro al dipendente.

La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, Tr. S.p.A. deve essere condannata al pagamento delle stesse liquidate come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c..

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

condanna Tr. S.p.A. a pagare a Ni.Bi. la complessiva somma di Euro 9.164,34 (di cui Euro 8.539,39 a titolo di Tfr) per i titoli di cui sopra, oltre interessi e rivalutazione.

Condanna Tr. S.p.A. alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano, il 21 luglio 2011.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2011.

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