Se il finisce in carcere per motivi non legati al lavoro non va licenziato

Se il finisce in carcere per motivi non legati al lavoro non va licenziato, in quanto occorre infatti valutare le "esigenze oggettive dell'impresa, tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva, della natura e importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonche' del maturato periodo di assenza, della prevedibile durata della carcerazione, della possibilita' di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessita' di nuove assunzioni".
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 1 giugno 2009, n. 12721)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele - Presidente

Dott. CUOCO Pietro - rel. Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5076/2006 proposto da:

GENERAL CONSTRUCTION S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONA 6, presso lo studio dell'avvocato FRANZESE SONIA, rappresentata e difesa dall'avvocato TOMASINO ANDREA giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

UC. SE. , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARA RAFFAELE giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1286/2005 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/03/2005 R.G.N. 2938/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2008 dal Consigliere Dott. PIETRO CUOCO;

udito l'Avvocato COMEGNA per delega TOMASINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Uc. Se. , sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della GENERAL CONSTRUCTION S.p.a., di aver ricevuto il (OMESSO) lettera di contestazione di assenza ingiustificata dal (OMESSO) e di essere stato licenziato il (OMESSO), chiese che si dichiarasse l'illegittimita' del licenziamento e si ordinasse la sua reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della Societa' al risarcimento dei danni.

Il Tribunale respinse la domanda. Con sentenza dell'11 marzo 2005 la Corte d'Appello di Napoli dichiaro' l'illegittimita' del licenziamento e condanno' la Societa' alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno costituito dal pagamento d'una somma non inferiore a 5 mensilita' e corrispondente alle mensilita' maturate dal licenziamento alla reintegra, con esclusione del periodo di detenzione.

Il giudicante ritiene che il recesso intimato dalla GENERAL CONSTRUCTION S.p.a. era stato ricondotto ad un giustificato motivo soggettivo, costituito dalle prolungate assenze dal lavoro che avevano pregiudicato lo svolgimento dell'attivita' aziendale.

E poiche' lo stato di detenzione per fatti estranei al rapporto di lavoro, quale sopravvenuta temporanea impossibilita' della prestazione, giustifica il licenziamento solo ove, in base ad un giudizio ex ante, costituisca l'oggettivo motivo previsto dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, nel caso in esame questa prova non sussisteva.

Per la cassazione di questa sentenza la GENERAL CONSTRUCTION S.p.a. propone ricorso, articolato in tre motivi; Uc. Se. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che:

1.a. la Societa', in base a contratto d'appalto, ha l'obbligo di ottemperare all'esecuzione dei lavori di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di trattamento delle acque e dei rifiuti in impianto di proprieta' della REGIONE CAMPANIA; l'attivita' ha "un notevole impatto ambientale" ed "assurge a servizio di pubblica utilita', talche' deve essere operativo 24 ore su 24";

1.b. la gestione dell'impianto e' effettuata con 66 dipendenti, "di cui 39 turnisti con diverse mansioni, che, a turni alterni, garantiscono la loro presenza sull'impianto"; anche per sostituire lavoratori assenti o far fronte a situazioni di emergenza, "e' fondamentale che l'organico sia al completo per garantire il regolare espletamento dell'attivita'";

1.c. la Societa' il 22 gennaio 2002 aveva contestato l'ingiustificata assenza dell' Uc. (dal (OMESSO)); e solo il (OMESSO) era stata posta a conoscenza, a mezzo di lettera del difensore, che l' Uc. era detenuto e che l'assenza si sarebbe protratta "per motivi giudiziari fin quando non sara' scarcerato"; con nota del (OMESSO) aveva poi sospeso per sette giorni il procedimento disciplinare, chiedendo chiarimenti; e, perdurando l'assenza, il (OMESSO) aveva comunicato la risoluzione del rapporto;

1.d. con l'iniziale contestazione, con la missiva del (OMESSO) e poi con il licenziamento, la Societa' aveva segnalato l'oggettiva incidenza dell'assenza sulla funzionalita' dell'azienda;

1.e. "per costante indirizzo giurisprudenziale, le assenze del dipendente, dovute a carcerazione, possono dar luogo a licenziamento per impossibilita' sopravvenuta parziale della prestazione, a norma dell'art. 1464 c.c., e della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3"; la persistenza o meno dell'interesse del datore di lavoro a ricevere le ulteriori prestazioni del dipendente detenuto deve essere valutata in conformita' delle previsioni di cui all'indicato art. 3, per cui il recesso del datore e' oggettivamente giustificato quando risponda a ragioni inerenti l'attivita' produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento dell'azienda;

1.f. in considerazione del fatto che l'impianto di depurazione assicura un servizio pubblico che non tollera alcuna interruzione del normale ciclo produttivo e della sorveglianza degli impianti (ed una disfunzione, oltre ad esporre la Societa' a responsabilita' contrattuale, costituisce pericolo di danno per la salute degli abitanti di 29 Comuni serviti dall'impianto stesso), "l'assenza del resistente dal luogo di lavoro dal (OMESSO) al (OMESSO) e l'assoluta impossibilita' di prevedere la durata della carcerazione, rendevano intollerabile la mancata esecuzione della prestazione da parte dell' Uc. " (anche al tempo del ricorso nulla era a conoscenza della Societa' sulla eventuale protrazione dello stato di carcerazione).

2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione, la ricorrente sostiene che:

2.a. la sentenza impugnata aveva omesso di pronunciarsi sulla legittimita' del recesso (oltre che per la L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3) ai sensi dell'art. 15, lett. "F' del CCNL Metalmeccanici, che prevede il licenziamento con preavviso per "assenze ingiustificate prolungate oltre quattro giorni consecutivi";

2.b. ed il fatto che l'assenza non sia dovuta alla volonta' del lavoratore non determina l'obbligo datorile di conservare il posto di lavoro;

2.c. le norme sull'ordinamento penitenziario consentivano all' Uc. di comunicare al datore i motivi dell'assenza: ed egli non aveva fornito alcuna indicazione dell'eventuale impossibilita' di dare questa comunicazione.

3. Con il terzo motivo, lamentando omessa valutazione delle richieste istruttorie, la ricorrente sostiene che "la ricorrente aveva (in memoria difensiva) articolato i mezzi istruttori e richiesto l'ammissione della prova testimoniale per dimostrare circostanze di fatto oggettive, giustificatrici dell'atto di recesso"; "in particolare, le circostanze articolate ai punti sub b, c, d, e, f, g, k, p, della memoria difensiva (il cui contenuto abbiasi per ripetuto e trascritto) non possono essere prive di rilievo ai fini decisori, atteso che il datore e' tenuto a rigorosamente fornire la prova delle ragioni poste a fondamento del recesso e del nesso causale fra le stesse ed il licenziamento".

Ed il giudicante aveva erroneamente respinto questa richiesta istruttoria.

4. Con il controricorso, il resistente, sostenendo la violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 4, eccepisce preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso per la mancata indicazione delle norme di diritto delle quali si assume violazione.

5. L'eccezione di inammissibilita' del ricorso proposta dal controricorrente (e che per il suo oggetto deve essere esaminata preliminarmente) e' infondata.

Ed invero, ai fini dell'ammissibilita' del ricorso per cassazione, l'indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile, bensi' quale elemento richiesto al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell'impugnazione, sicche' la mancata od erronea indicazione delle disposizione di legge non comporta l'inammissibilita' gravame, ove gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, consentano di individuare le norme od i principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum (Cass. 4 giugno 2007 n. 12929).

D'altro canto, nell'ipotesi in cui le norme, pur non indicate nell'enunciazione del motivo, siano indicate nel corpo dell'esposizione della censura, alcun dubbio e' ipotizzabile.

Cio', nel caso in esame, ove, per le censure che non riguardano esclusivamente l'omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione (nella quale il problema non si pone), le norme delle quali si assume violazione risultano adeguatamente indicate.

6. I motivi del ricorso, che essendo interconnessi devono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

7. Su un piano generale e' da affermare quanto segue.

7.a. E' pacifico che la carcerazione (preventiva od esecutiva) per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma e' un fatto oggettivo che determina la sopravvenuta temporanea impossibilita della prestazione lavorativa (e plurimis, Cass. 1 settembre 1999 n. 9239).

7.b. In questa ipotesi, la persistenza o non persistenza d'un apprezzabile interesse del datore a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore detenuto deve essere valutata alla stregua di criteri oggettivi, riconducibili a quelli fissati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, costituiti dalle esigenze oggettive dell'impresa, che devono essere valutate con giudizio ex ante e non ex post, tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico - produttiva, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonche' del maturato periodo di assenza, della prevedibile durata della carcerazione, della possibilita' di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessita' di nuove assunzioni, e, piu' in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilita' dell'assenza (Cass. 5 maggio 2003 n. 6803; Cass. 1 settembre 1999 n. 9239).

7.c. Costituendo un apprezzamento di fatto, l'accertamento dell'indicato interesse e' funzione del giudice di merito; e, adeguatamente motivato (con assenza di errori logici e giuridici), in sede di legittimita' e' insindacabile.

7.d. L'impossibilita' della prestazione lavorativa causata da carcerazione, nella misura in cui determina l'illegittimita' del licenziamento e simmetricamente l'affermazione del diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, e', per la sua stessa consistenza e nel tempo della sua protrazione, negazione del diritto alla retribuzione; la ricostituzione di questo diritto esige non solo la cessazione dello stato di detenzione bensi' la formale offerta da parte del lavoratore, della prestazione;

7.e. in ordine al diritto alla retribuzione a seguito di reintegrazione, e' da richiamare quanto da questa Corte affermato: ad integrare l'offerta di prestazione (indicata sub "7.d") non e' sufficiente la pregressa domanda giudiziale diretta alla dichiarazione dell'illegittimita' del licenziamento ovvero alla reintegrazione (Cass. 23 novembre 2006 n. 24866; Cass. 21 novembre 2006 n. 24655; Cass. 30 luglio 2004 n. 17322; Cass. 25 novembre 2003 n. 17987).

8. Nel caso in esame, il giudicante, dopo aver espressamente ed integralmente richiamato i principi giurisprudenziali (come precedentemente esposti sub "7.a", "7.b.") afferma che:

8. a. la Societa' aveva ricondotto il recesso ad un giustificato motivo oggettivo, ravvisato nelle prolungate ed ingiustificate assenze dal lavoro, che, in relazione alle mansioni rivestite, avrebbero determinato un notevole disagio nella ripartizione dei turni e nell'assegnazione dei compiti fra le maestranze, pregiudicando il regolare andamento dei ritmi lavorativi": assenze "incidenti in misura significativa sulla concreta organizzazione tecnico - produttiva, e, come tali, ostative della possibilita' di ricevere le prestazioni lavorative";

8.b. il giustificato motivo oggettivo dedotto dalla Societa' non sussisteva: "la carenza della prestazione resa dal dipendente, pur introducendo un fattore modificativo delle turnazioni predisposte e di redistribuzione delle prestazioni, non aveva arrecato alcuna alterazione seria delle funzioni produttive, ne' alcuna compromissione della struttura organizzativa tale da indurre a significativamente alterare la compagine lavorativa mediante il ricorso a nuove assunzioni; le circostanze dedotte dalla Societa' consentono di ritenere, secondo un giudizio ex ante che le dimensioni dell'azienda, il tipo di organizzazione tecnico - produttiva attuato (indubbiamente articolato), la natura delle mansioni del lavoratore detenuto, non siano idonee a definire un giudizio di intollerabilita' dell'assenza, e pertanto a giustificare l'irrogazione del provvedimento espulsivo" (ed il giudicante sottolinea espressamente che il suo giudizio e' formulato non ex post bensi' ex ante);

8.c. le richieste istruttorie, poiche' "non appaiono indicative d'una situazione di effettivo disagio arrecato agli assetti organizzativi aziendali dall'assenza del lavoratore e di seria compromissione del regolare espletamento dell'attivita' aziendale", erano inconferenti.

9. La ricorrente (nell'ambito della prima fondamentale censura) riconosce (come precedentemente riportato sub "1.e.") che la ragione dell'intimato licenziamento era il giustificato motivo oggettivo; e deduce come parametro per accertare la concreta sussistenza di tale motivo (come riportato sub "1.e.") quello stesso parametro affermato in sentenza (come riportato sub "8.b.").

Sul piano generale, il parametro (affermato dalla giurisprudenza di legittimita', applicato nel caso in esame dal giudicante, e dedotto dalla stessa Societa') non e' pertanto controverso.

Anche i fatti (struttura ed attivita' dell'azienda, nella loro oggettivita' (ampiamente esposti dalla ricorrente, valutati dal giudicante e richiamati in sentenza), sono incontroversi.

Controversa e' la valutazione della concreta potenzialita' dei fatti a determinare l'oggettiva situazione prevista dal modulo normativo (L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimita').

Nei confronti della valutazione del giudicante, la ricorrente (pur attraverso pregevoli articolate deduzioni) non indica elementi idonei a costituire adeguata censura. E si limita a sostenere che "l'assenza del lavoratore dal (OMESSO) al (OMESSO) e l'assoluta impossibilita' di prevedere la durata della carcerazione, rendevano intollerabile la mancata esecuzione della prestazione da parte dell' Uc. " (come precedentemente esposto sub "1.f."), aggiungendo (con la prova testimoniale dedotta nella memoria in sede di merito) che "in conseguenza dell'assenza dell' Uc. "si era verificata la perdurante difficolta' di non poter contare sulle prestazioni lavorative d'un componente della squadra e d'un lavoratore utile a sostituire un collega assente e fronteggiare situazioni di emergenza; ed il capoturno inizialmente provvedeva alla sua sostituzione alternata con personale del turno e successivamente alla sostituzione con altri lavoratori non facenti parte del gruppo dei turnisti" (ricorso, p. 20).

Assunto generico, che costituisce mera negazione di quanto affermato, con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato, dalla sentenza.

Le argomentazioni esposte dalla ricorrente con il primo e con il terzo motivo sono pertanto infondate.

10. Il fatto dedotto con il secondo motivo e' esaminato dal giudicante. E la sua rilevanza e' esclusa per due ragioni:

10.a. lo stato di detenzione in cui versava l' Uc. (che non consentiva di inquadrare l'assenza negli ordinari meccanismi dell'inadempimento previsti dall'art. 128 c.c. e segg.: sentenza, p. 7);

10.b. la giustificazione posta a base del licenziamento (il pregiudizio del regolare andamento dei ritmi lavorativi: sentenza, p. 5).

La seconda ragione, fissando in forma irreversibile la materia del dibattito, in sede procedimentale (L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7) e conseguentemente giudiziale, esclude che l'argomentazione poi formulata della ricorrente abbia rilevanza.

Anche argomentazioni esposte dalla ricorrente con il secondo motivo sono pertanto infondate.

11. Il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi (l'iniziale reiezione del ricorso in sede di merito) per disporre la compensazione delle spese del giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimita'.

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