Se l'impresa, che lavora a "façon", vuole stipulare contratti di formazione ma i lavoratori assunti già hanno quella professionalità che costituisce lo scopo del Cfl, gli accordi per difetto della causa formativa si trasformano in tempo determinato

In tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore, già al momento della sua assunzione con contratto di formazione, possegga la professionalità che, secondo gli accordi intervenuti, dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo, avendo espletato in precedenza analoga attività presso un differente datore di lavoro (nella specie, si trattava della qualifica di "sarta" già conseguita in precedente rapporto di apprendistato), il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa con conseguente sua trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un siffatto accertamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato.
(Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 9 marzo 2009, n. 5644)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CI. NI., in proprio e quale titolare della omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato SEGATO GIULIANO e dell'Avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, rappresentato e difeso dall'avvocato DI PARDO SALVATORE giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della So. di. Ca. de. cr. IN., S.C.C.I. S.p.A, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, COSSU BENEDETTA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistenti con mandato -

avverso la sentenza n. 63/2005 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 25/03/2005 R.G.N. 198/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2009 dal Consigliere Dott. AMOROSO GIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO LUIGI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 8 agosto 2003 Ci. Ni., quale titolare di impresa artigiana esercente attivita' di produzione di abbigliamento per conto terzi, c.d. "a facon", proponeva opposizione alla cartella esattoriale notificatagli in data 24 luglio 2003 con la quale gli veniva intimato il pagamento in favore dell'INPS di euro 37.543,86, per omesso pagamento di contributi al Servizio Sanitario Nazionale Aziende e relative somme aggiuntive, deducendo l'illegittimita' della cartella impugnata per insussistenza del credito contributivo vantato dall'INPS.

L'INPS si costituiva in giudizio, in proprio e nella qualita' di mandatario della SC. s.p.a., chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Tribunale di Campobasso rigettava l'opposizione e condannava il ricorrente al pagamento delle spese.

2. Avverso questa pronuncia proponeva appello il Ci.. Si costituiva l'INPS chiedendo il rigetto dell'appello.

La Corte d'appello di Campobasso, con sentenza dell'11 febbraio - 25 marzo 2005, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.

3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione con sette motivi. La parte intimata non ha svolto alcuna difesa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso e' articolato in sette motivi ed e' del tutto analogo a quello gia' rigettato da questa Corte con sentenza n. 26814 del 7 novembre 2008 riferita ad opposizione a cartella esattoriale relativa ad altro periodo contributivo. Questo Collegio condivide le argomentazioni che hanno condotto al rigetto dell'analogo precedente ricorso e che possono qui ribadirsi.

2. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, del Decreto Legge n. 338 del 1989, articolo 1, e articolo 22 del CCNL 7.5.93 e 27.1.1998, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5: la ditta non ha mai corrisposto un trattamento economico inferiore a quello previsto dal CCNL tessili, in relazione ai periodi lavorativi nei quali essi hanno prestato la propria opera. Erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che le sospensioni del lavoro non fossero state concordate, essendo agli atti gli accordi stipulati dal titolare con le singole lavoratici.

Il motivo e' infondato.

Per quanto attiene all'esistenza di presunti accordi con le singole lavoratrici in vista della sospensione concordata del lavoro, il motivo prospetta un riesame del fatto onde pervenire a conclusioni diverse da quelle della Corte di Appello. Tale operazione e' inammissibile; la Corte di Appello ha accertato che non vi fu alcuna sospensione "concordata", ne' con le lavoratrici singole, ne' con le Organizzazioni Sindacali. La Corte territoriale invece ha verificato, con motivazione in fatto non riesaminabile in questa sede, che le sospensioni erano unilaterali e quindi illegittime. Permaneva l'obbligo del Ci. di commisurare la contribuzione a quanto dovuto, "come se" il lavoro fosse proseguito. E' quindi infondata la deduzione del ricorrente - essere egli in regola per aver corrisposto e denunciato retribuzioni non inferiori al CCNL tessili - giacche' la corresponsione della retribuzione e' stata limitata ai periodi di effettivo utilizzo, e non a fronte delle sospensioni unilaterali del rapporto.

3. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 36 e 39 Cost., articolo 1372 c.c., e del Decreto Legge n. 338 del 1999, articolo 1, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5: l'impresa artigiana del Ci. non e' tenuta al rispetto del contratto collettivo del settore tessile. Si versa in tema di vuoto normativo e si e' ignorata la particolare configurazione delle aziende di "facon", le quali praticano una retribuzione normalmente inferiore del 30% rispetto alle imprese industriali.

Il motivo e' infondato.

Questa Corte (Cass. 21 settembre 2004 n. 18940) ha gia' affermato che l'imprenditore il quale intenda usufruire del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali, ha l'onere di corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella, prevista dalla contrattazione collettiva di settore a carattere nazionale, ovvero, se si tratti di impresa artigiana priva di contrattazione collettiva di settore, una retribuzione non inferiore a quella prevista dal CCNL corrispondente al settore industriale. Nello stesso senso, e con riferimento alle imprese industriali dell'abbigliamento, cfr. Cass. 16 giugno 2001 n. 8177. Ne' tale previsione viola l'articolo 39 Cost., (Cass. 8 febbraio 2006 n. 2758) perche' l'estensione e' limitata alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalita' del sistema previdenziale ed anche a garantire una sostanziale parita' dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema.

Nella specie la Corte d'appello ha verificato che nel verbale di ispezione era stato contestato alla ditta di avere retribuito i propri dipendenti in misura inferiore a quella prevista dal CCNL per i lavoratori del settore tessile e di avere, quindi, determinato in misura inferiore al dovuto la retribuzione imponibile sulla quale calcolare i contributi dovuti all'INPS.

Peraltro la Corte d'appello correttamente (cfr. Cass. 27 dicembre 2000 n. 16191) ha osservato che per le imprese che rientrano nella previsione del Decreto Legge 9 ottobre 1989, n. 338, articolo 6, convertito in Legge 7 dicembre 1989, n. 389, e cioe' per imprese, come quella del ricorrente, che intendono avvalersi degli sgravi contributivi previsti da tale legge, la riduzione contributiva e' subordinata alla condizione che dette imprese corrispondano ai lavoratori le retribuzioni indicate dal cit. Decreto Legge articolo 1, che prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di assistenza e previdenza sociale non puo' essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale. Sicche' il diritto agli sgravi contributivi in favore delle imprese e' condizionato all'osservanza della contrattazione collettiva: per godere degli sgravi contributivi non occorre fare riferimento alle retribuzioni effettivamente corrisposte bensi' a quelle previste dal CCNL, che valgono come parametro per individuare il "minimo contributivo".

Ne' rilevano i numerosi periodi di sospensione dell'attivita' aziendale, dovuta alla particolare lavorazione "a facon" e alle sospensioni concordate con i lavoratori, dal momento che non vi e' prova che tali sospensioni fossero state "concordate", avendo i Giudici di merito verificato che risultavano solo mere comunicazioni dell'azienda ai dipendenti circa la chiusura dell'azienda e circa la mancata retribuzione durante il periodo di chiusura.

La Corte d'appello poi non ha mancato di rilevare ulteriormente che dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede di ispezione dell'INPS emergeva una situazione anche diversa (rispetto alle allegate sospensioni concordate dell'attivita' lavorativa) giacche' le medesime avevano affermato di avere sempre lavorato con ordinario orario di lavoro otto ore al giorno e per cinque giorni alla settimana, ad esclusione dei periodi di ferie e di malattia.

4. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, della Legge n. 183 del 1976, articolo 14 in relazione alla portata temporanea degli sgravi contributivi.

Il motivo e' assorbito dalla considerazione che, per le ragioni dianzi illustrate, il Ci. non ha titolo per fruire del beneficio degli sgravi contributivi, come ritenuto esattamente dalla Corte di Appello.

5. Il quarto motivo del ricorso prospetta violazione dell'articolo 2103 c.c., e articolo 36 Cost., in relazione alle declaratorie contenute nei CCNL 7.3.1993 e 27.1.1998, nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 5: l'assunzione di lavoratici sarte in secondo livello corrisponde alle mansioni esercitate; non sussiste quindi alcun demansionamento.

Il motivo e' infondato.

La Corte di Appello ha accerta in fatto che le lavoratrici erano in possesso della qualifica professionale di sarta, pari al 3 livello e che esse sono state demansionate e retribuite in misura inferiore al dovuto. Trattasi di apprezzamento in fatto, insuscettibile di riesame in sede di legittimita', in quanto adeguatamente giustificato dal Giudice di appello con motivazione esauriente e completa, talche' essa si sottrae alla censura proposta.

6. Col quinto motivo, viene denunciato ulteriore vizio di motivazione in relazione al contratto di formazione e lavoro ed apprendistato. La sentenza - secondo il ricorrente - e' lacunosa quando ha ritenuto che fosse preclusa la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro essendovi stato in precedenza un rapporto di apprendistato. Nella specie, il contratto di formazione e lavoro era necessario onde apprendere il funzionamento di nuovi macchinari.

Il motivo e' infondato.

Esso attinge al fatto come ricostruito dal Giudice di merito, il quale ha accertato non sussistere i presupposti del citato contratto e ha posto in evidenza la mancanza di qualsiasi attivita' formativa; tale "ratio decidendi" non viene censurata dal ricorso.

In particolare la Corte d'appello ha osservato che dal verbale di ispezione era emerso che la dipendente Fa. Do. era stata assunta con il contratto di formazione e lavoro, ma tale contratto era stato ritenuto nullo per mancanza di attivita' formativa e la Fa. era stata considerata quale lavoratrice ordinaria con revoca dei benefici previdenziali previsti per il contratto di formazione e lavoro.

In proposito questa Corte ha affermato che la circostanza che il lavoratore, prima della stipulazione del contratto di formazione e lavoro, possegga gia' la professionalita' che, secondo gli accordi intervenuti dovrebbe costituire lo scopo del programma formativo rende il contratto privo della causa formativa, e ne consente la trasformazione in un contratto di lavoro a tempo determinato (Cass. 1 luglio 1998 n. 6432, Cass. 20 aprile 1998 n. 4015). Cfr. anche Cass. 7 gennaio 2003 n. 29 che ha ritenuto che in tali casi "il contratto e' affetto da vizio parziale genetico di causa".

Nella specie dagli accertamenti operati in sede ispettiva era emerso che la Fa. aveva gia' conseguito la qualifica di "sarta", ottenuta a seguito di precedente periodo di apprendistato presso altro datore di lavoro e, quindi, andava esclusa la possibilita' di stipula di un contratto di formazione e lavoro per difetto della causa formativa.

7. Col sesto motivo, viene denunciata carenza di motivazione in ordine alla mancata ammissione di mezzi istruttori, con riguardo a tutte le questioni trattate ai motivi che precedono.

Il motivo e' inammissibile perche' nuovo e comunque e' infondato in quanto il Giudice di merito non ha l'obbligo di ammettere tutti indistintamente i mezzi di prova proposti dalla parte, ma soltanto quelli che ritiene necessari onde pervenire alla decisione. Nella specie, il Giudice non ha ritenuto di ammettere ulteriori mezzi di prova, non necessari ai fini del decidere.

8. Con il settimo motivo del ricorso, viene denunciata violazione e falsa applicazione della Legge n. 335 del 1995, articolo 3 comma 9, sotto il profilo che quanto meno dovrebbero essere dichiarati prescritti i contributi relativi a periodi precedenti il 20.1.1995, essendo stata notificata la cartella esattoriale il 20.1.2000.

Il motivo e' inammissibile.

Esso non censura la "ratio decidendi" della sentenza di appello, la quale ha rigettato l'eccezione di prescrizione per non avere la parte indicato il periodo cui la stessa si riferisce. Inoltre il ricorrente non chiarisce in quale tempo ed in quale sede ha proposto la predetta eccezione.

Comunque i Giudici di merito hanno correttamente evidenziato che i termini della prescrizione quinquennale erano stati interrotti sia dal verbale ispettivo INPS del 26 ottobre 1999 e sia dalla cartella esattoriale in oggetto, notificata in data 24 luglio 2003.

In proposito la giurisprudenza di questa Corte e' nel senso di riconoscere pieno valore interruttivo al verbale di accertamento effettuato da ispettori INPS (Cass. 25 ottobre 2003 n. 16060; Cass. 20 agosto 1996 n. 7650).

9. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere integralmente rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese del grado atteso che l'INPS ha solo depositato procura.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

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