Se l'interruzione del rapporto di lavoro è dovuta ad una assenza prolungata ed ingiustificata il lavoratore non si può appellare alla mancata affissione del codice disciplinare

Se l'interruzione del rapporto di lavoro è dovuta ad una assenza prolungata ed ingiustificata - nel caso specifico quasi due mesi - il lavoratore non si può appellare alla mancata affissione del codice disciplinare: siccome la presenza rientra tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore, la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore. Infatti, questo caso non rientra in una ipotesi particolare di esercizio da parte del datore del potere di licenziamento; la garanzia della pubblicità del codice disciplinare si applica soltanto al licenziamento disciplinare intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o di giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, ma non sussiste quando il recesso è previsto direttamente dalla legge, o quando il comportamento tenuto sia manifestamente contrario all'etica comune o concreti violazione dei doveri fondamentali.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 29 febbraio 2012, n. 3060



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30291/2010 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS);

- intimato -

avverso la sentenza n. 5071/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/12/2009 R.G.N. 7690/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di (OMISSIS) proposta nei confronti della societa' (OMISSIS), di cui era dipendente, avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento intimatogli dalla predetta societa' per assenza ingiustificata di cinquanta giorni.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale il licenziamento doveva ritenersi illegittimo perche' non era risultata l'affissione del codice disciplinare essendo stato il licenziamento irrogato per specifica ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva.

Avverso questa sentenza la societa' (OMISSIS) ricorre in cassazione sulla base di un'unica censura, illustrata da memoria.

La parte intimata non svolge attivita' difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso la societa', deducendo violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, comma 1, della Legge n. 604 del 1966, articoli 1 e 3, nonche' articoli 2104 e 2105 c.c., allega che erroneamente la Corte del merito non ha tenuto conto che, trattandosi di violazione dei fondamentali doveri del lavoratore discendenti dalla legge, non era necessaria, ai fini della legittimita' del licenziamento, la preventiva affissione del codice disciplinare.

La censura e' fondata.

E' ius reception nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicita' del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro (per tutte V. Cass. 18 settembre 2009 n. 20270).

La garanzia di pubblicita' del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti si applica, infatti, al licenziamento disciplinare soltanto quando questo sia intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, e non anche quando faccia riferimento a situazioni giustificative del recesso previste direttamente dalla legge o manifestamente contrarie all'etica comune o concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro ovvero all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro (v. Cass. 18 agosto 2004 n. 16291 e Cass. 14 settembre 2009 n. 19770).

La Corte di Appello nella sentenza impugnata ritenendo che per il fatto addebitato al lavoratore, concretatosi nell'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro per cinquanta giorni, era necessaria, ai fini della legittimita' della sanzione espulsiva adottata dal datore di lavoro, la previa affissione del codice disciplinare - e tanto in considerazione del rilievo che il ccnl del settore prevedeva siffatta sanzione nel caso di assenza arbitraria dal servizio superiore ai dieci giorni - non e' conforme ai richiamati principi di questa Corte.

Non puo', invero, porsi in dubbio che l'obbligo di rendere la prestazione rientra, come gia' affermato da questo giudice (Cass. 14 maggio 2002 n. 6974), tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore con la conseguenza che la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore non integrando la stessa una ipotesi particolare di esercizio da parte del datore di lavoro del potere di licenziamento essendogli questo, nel caso di specie, indipendentemente dal richiamo o dalla previsione di determinate, analoghe condotte punibili con il recesso nella pattuizione collettiva, attribuito direttamente dalla legge.

La sentenza impugnata di conseguenza va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione che si atterra' ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

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