Se l'istituto religioso è anche un albergo il personale che ci lavora va regolarizzato con il contratto per il turismo e non con quello previsto per i collaboratori domestici

Se l'istituto religioso è anche un albergo il personale che ci lavora va regolarizzato con il contratto per il turismo e non con quello previsto per i collaboratori domestici. In particolare, è legittimo che non vengano pagati, né regolarizzati i religiosi che all'interno della struttura svolgono delle mansioni anche lavorative, secondo il principio di mutua assistenza che regola le relazioni fra i componenti di un nucleo familiare; altrettanto lecito è, nelle comunità che hanno queste caratteristiche, inquadrare il personale esterno nella categoria dei lavoratori domestici, ma solo se il lavoro svolto è limitato alle attività di culto e religiosa. Ci si deve dunque regolare in modo diverso quando il dipendente è assunto per necessità ed esigenze di tipo organizzativo del tutto simili a quelle di un albergo, come nel caso trattato, dove il portiere aveva mansioni certamente non relative al culto ma rivolte all'attività accessoria della casa.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 19 agosto 2011, n. 17399



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TA. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato CASTELLANI FILIPPO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZICAVO ENRICO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

CASA GENERALIZIA DELLA SOCIETA' DEI MISSIONARI D'AFRICA (detti "PADRI BIANCHI");

- intimati -

sul ricorso 12959-2008 proposto da:

CASA GENERALIZIA DELLA SOCIETA' DEI MISSIONARI D'AFRICA (detti "PADRI BIANCHI11); in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. COSTANZA 27, presso lo studio dell'avvocato MARINI LUCIA, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

TA. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato CASTELLANI FILIPPO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZICAVO ENRICO, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 2775/2007 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/09/2007, r.g.n. 6639/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l'Avvocato ZICAVO ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI Elisabetta, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale TA. , rigetto del resto e rigetto del ricorso della CASA GENERALIZIA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - La sentenza attualmente impugnata - riformando parzialmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 13587/2002 del 29 maggio 2002 - condanna la Casa generalizia della Societa' dei Missionari d'Africa (detti Padri bianchi) al pagamento, in favore di Ta.Gi. , di differenze retributive, di tredicesima mensilita' e di TFR, oltre ad accessori di legge, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1 giugno 1963 al 31 marzo 1998.

La Corte d'appello di Roma afferma che:

a) la suddetta Casa generalizia gestisce un complesso residenziale per l'accoglienza di circa 80 ospiti, tra religiosi e laici;

b) il giudice di primo grado ha ritenuto che la Casa generalizia stessa fosse assimilabile ad una comunita' familiare o comunque ad una convivenza di tipo familiare, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui le comunita' religiose, non avendo scopo di lucro e carattere imprenditoriale, sono classificabili come organismi sostitutivi della famiglia rivolti al soddisfacimento di esigenze di carattere materiale;

c) nel caso in esame, pero', la Casa generalizia - alle cui dipendenze il Ta. svolgeva l'attivita' di addetto ai servizi di portineria e compiti accessori (es. registrazione degli ospiti) - sembra essere destinata ad offrire oltre che - in via principale - stabile permanenza ai soggetti appartenenti alla comunita' anche - in via accessoria - temporaneo soggiorno ad ospiti laici e religiosi estranei alla comunita' tenuti, per l'accoglienza, al pagamento di un corrispettivo;

d) la suddetta attivita' accessoria non assume carattere occasionale o sporadico, ma come afferma anche il Tribunale evidenzia la necessita' dell'impiego di personale per far fronte ad esigenze organizzative analoghe a quelle di una struttura alberghiera;

e) le mansioni svolte del Ta. riguardavano precipuamente esigenze estranee a quelle della comunita' stabilmente residente, pertanto il c.c.n.l. per i lavoratori domestici non e' applicabile nella specie, mentre in considerazione dell'attivita' svolta dalla datrice di lavoro e ai fini dell'articolo 36 Cost., si deve fare riferimento al c.c.n.l. per i dipendenti di aziende alberghiere, secondo il livello iniziale raggruppamento 6 , coerente con le mansioni di portiere svolte dal ricorrente;

g) va quindi riconosciuto il diritto del Ta. alle somme dovute a titolo di differenze retributive, di tredicesima mensilita' e di TFR, determinate sulla base dei conteggi effettuati dalla e tu., con riguardo alla suddetta qualifica contrattuale, disattendendosi l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti, essendo il rapporto di lavoro in oggetto non connotato dal regime di stabilita' c.d. reale;

h) non devono, invece, essere corrisposte le voci relative a compensi per prestazioni che non risultano esattamente provate (lavoro straordinario, lavoro festivo, retribuzione per ferie non godute), nonche' per la quattordicesima mensilita', la quale e' un emolumento di fonte contrattuale;

i) non puo' essere accolta la domanda di versamento dei contributi previdenziali o risarcimento del danno pensionistico, in considerazione della genericita' delle allegazioni che forniscono indicazioni sui periodi di contributi prescritti e sul suddetto danno.

2 - Il ricorso di Ta.Gi. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso la Casa generalizia della Societa' dei Missionari d'Africa, che propone, a sua volta, ricorso incidentale autonomo per tre motivi, cui resiste il Ta. con controricorso.

Il ricorrente deposita anche memoria ex articolo 378 cod. proc. civ.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Sintesi dei motivi del ricorso principale.

1- Con il primo motivo del ricorso principale, illustrato da quesito di diritto, si denuncia:

a) ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 115, 116, 416 e 436 cod. proc. civ., nonche' delle disposizioni dei contratti e degli accordi collettivi nazionali di lavoro prodotti in giudizio;

b) ex articolo 360 c.p.c., n. 5, insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

Si rileva che la Corte d'appello di Roma - pur avendo diligentemente ricostruito l'attivita' della datrice di lavoro onde desumerne la corretta inapplicabilita' al rapporto in oggetto della contrattazione collettiva per i lavoratori domestici e la conseguente utilizzabilita', in via parametrica ex articolo 36 Cost., della contrattazione collettiva per i dipendenti delle aziende alberghiere - non ha tuttavia motivato in merito al criterio sotteso alla scelta relativa all'individuazione, come livello di appartenenza del ricorrente del livello iniziale, raggruppamento 6 , considerato laconicamente coerente con le mansioni di portiere svolte.

Tale immotivata e generica statuizione, ad avviso del ricorrente, e' il frutto della mancata preventiva individuazione dell'esatta qualifica corrispondente alle mansioni svolte dal Ta. , come stabilita dalla disciplina collettiva nella sua evoluzione - trattandosi di un rapporto durato dal 1 giugno 1963 al 31 marzo 1998 - allegata agli atti.

Cio' ha comportato la mancata applicazione della normativa riguardante i livelli attribuiti (a partire dal c.c.n.l. 14 luglio 1976) ai lavoratori alberghieri svolgenti mansioni proprie di "portiere rumante", reclamata dal Ta. e mai contestata dalla datrice di lavoro. Tale qualifica dopo un primo inquadramento (nell'indicato contratto del 1976) nel 5 livello della classificazione unica del personale, a partire dal c.c.n.l. del 10 aprile 1979 e' sempre stata inserita nel 4 livello.

Secondo il ricorrente, tutto cio' non e' stato preso in considerazione dalla Corte romana che ha soffermato la propria attenzione soltanto sul c.c.n.l. 16 marzo 1972, col risultato di parametrare la retribuzione delle incontestate mansioni di "portiere turnante" (non previste in quest'ultimo contratto) a quelle di "addetto di portineria", cui competono mansioni di qualita' di gran lunga inferiore rispetto a quelle svolte dal Ta. .

D'altra parte, una conferma di tale omissione si avrebbe anche nella circostanza che nella formulazione dei quesiti posti alla c.tu. la Corte d'appello, al fine di individuare gli elementi retributivi da assumere come parametro, si e' limitata a fare riferimento al 6 raggruppamento, senza indicare, nemmeno in via alternativa o in sede della disposta c.t.u. supplementare, il 4 livello della contrattazione collettiva successiva al 1976.

2- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia:

a) ex articolo 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 416 e 436 cod. proc. civ.;

b) ex articolo 360 c.p.c., n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa lavoro straordinario, lavoro festivo, ferie non godute.

Si contesta il punto della sentenza impugnata ove la Corte romana ha disposto di detrarre le voci per compensi delle prestazioni per lavoro straordinario, lavoro festivo, ferie non godute, non risultando tali prestazioni esattamente provate.

Il ricorrente sottolinea che, non avendo la datrice di lavoro tempestivamente contestato l'esistenza delle suddette prestazioni rivendicata nel ricorso introduttivo, sulla base del combinato disposto degli articoli 416 e 436 cod. proc. civ., la Corte d'appello non avrebbe potuto giungere alla suddetta conclusione, tanto piu' in considerazione delle risultanze documentali richiamate (ad altri fini) nella sentenza stessa e accuratamente esaminate dalla c.t.u.

3.- Con il terzo motivo di ricorso si denuncia - ex articolo 360 c.p.c., n. 5, - insufficiente e incongrua motivazione circa differenze contributive prescritte e conseguente danno pensionistico.

Si contesta il passo della sentenza impugnata ove viene respinta la domanda relativa al versamento dei contributi o al risarcimento del danno per genericita' delle allegazioni che non forniscono indicazione sui periodi di contributivi prescritti e sul danno pensionistico.

Si sottolinea che, invece, la Corte d'appello aveva a disposizione sia la documentazione dell'INPS prodotta in primo grado sia l'esauriente prospetto contabile contenuto nella relazione della c.t.u.. Sulla base di questi elementi sarebbe stato agevole ricostruire la vicenda. Comunque il ricorrente, fin dal primo grado di giudizio, aveva chiesto che per rendere piu' agevole tale operazione venisse disposta una specifica c.t.u. Non solo tale istanza non avuto alcun seguito, ma non si e' ritenuto opportuno di approfondire anche il predetto aspetto della controversia neanche in occasione della disposta c.t.u. supplementare.

Tutto cio', comunque, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimita' in materia, non avrebbe comunque dovuto portare al suddetto contestato epilogo.

2- Sintesi dei motivi del ricorso incidentale autonomo.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale autonomo, illustrato da quesiti di diritto, si denuncia - ex articolo 360 c.p.c., n. 5, - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante l'affermazione dell'applicabilita' del c.c.n.l. del turismo anziche' di quello per i lavoratori domestici, effettuata misconoscendo la natura di comunita' parafamiliare della Casa generalizia in oggetto, non avente scopo di lucro nell'attivita' di temporaneo soggiorno degli ospiti esterni, dalla stessa Corte romana considerata accessoria.

L'attivita' di ospitalita' verso terzi fa parte dello scopo istituzionale della Casa generalizia e non e' stato dimostrato che le somme eventualmente versate dagli ospiti esterni, cui tardivamente ha fatto riferimento il Ta. , costituissero degli utili, ne' era possibile dimostrarlo. Infatti, essendo consentito alle persone giuridiche riconosciute svolgere attivita' finalizzate al reperimento di fondi per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l'eventuale occasionale riscossione di somme di danaro in cambio dell'offerta di ospitalita' a soggetti estranei alla comunita' non puo' certamente essere idonea a dimostrare la sussistenza del preteso "scopo di lucro", condizionante l'applicabilita' del c.c.n.l. per il turismo.

Viceversa, la Corte d'appello ha ignorato l'eccepita tardivita' della deduzione dello scopo di lucro e non ha indicato in base a quali elementi ne abbia ritenuto provata la sussistenza (essenziale ai sensi dell'articolo 1 del c.c.n.l. per il turismo), onde pervenire alla suddetta soluzione.

5.- Con il secondo motivo, illustrato da quesito di diritto, si denuncia - ex articolo 360 c.p.c., n. 3, - violazione e falsa applicazione dell'articolo 2948 c.c., n. 4, in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto alle pretese differenze retributive per il periodo lavorativo compreso tra il 1 luglio 1975 e il 6 maggio 1993.

Cio' in quanto in considerazione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che il rapporto stesso avesse - in fatto - caratteristiche di stabilita' tali da essere assoggettabile all'indicata disposizione.

6- Con il terzo motivo si denuncia - ex articolo 360 c.p.c., n. 5, - omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardante l'eccezione di prescrizione delle differenze retributive sollevata dalla Casa generalizia in primo grado e riproposta in appello.

Si contesta che la Corte d'appello abbia respinto la suddetta eccezione facendo semplicemente riferimento alla mancata applicabilita' al rapporto di lavoro del regime della tutela reale, senza dare rilievo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso, nel quale il lavoratore non era certamente soggetto ad una situazione di metus nei confronti della datrice di lavoro, come dimostra la stessa lunga e tranquilla durata del rapporto.

3 - Esame dei motivi del ricorso principale.

7.- I tre motivi del ricorso principale - da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione - sono fondati.

3-a - Qualificazione come commerciale dell'attivita' alberghiera svolta dalla Casa generalizia e relative conseguenze per il presente giudizio.

8- Va, in primo luogo, precisato che e' sicuramente da condividere la premessa da cui muove la Corte d'appello in merito alla qualificazione, ai fini che qui interessano, del Ta. vita svolta dalla datrice di lavoro.

Tale valutazione e' stata effettuata nel rispetto dei criteri legali per l'attribuzione della qualita' di impresa (e di impresa alberghiera in particolare) e giustificata con congrua della motivazione.

Il Giudice del merito, infatti, ha correttamente posto in rilievo che:

a) e' pacifico che sono di tipo parafamiliare le relazioni che si instaurano tra i componenti della comunita' religiosa - aventi stabile comunanza di vitto e alloggio - secondo il principio di mutua assistenza e nei quali e' prevalente la condivisione di principi ed impulsi morali ed affettivi, che porta alla presunzione di gratuita' delle eventuali prestazioni obiettivamente lavorative reciprocamente svolte all'interno della comunita' dagli appartenenti ad essa, in analogia con quanto si verifica nei rapporti tra i membri della famiglia (vedi per tutte. Cass. 13 maggio 1982, n. 2987);

b) i lavoratori esterni che prestino la loro opera alle dipendenze delle suddette comunita' possono essere ascritti - quando lavorino esclusivamente nel suddetto ambito, quindi per cio' che attiene alle attivita' "di base" della comunita', cioe' all'attivita' di culto e/o religiosa - alla categoria dei lavoratori domestici i quali (ai sensi della Legge 2 aprile 1958, n. 339, articolo 1 e dell'articolo 2240 cod. civ.) sono quelli che prestano la loro opera per il funzionamento della vita familiare;

c) e' possibile che una comunita' religiosa svolga, accanto all'attivita' principale di culto e/o religiosa, anche altra attivita', meramente accessoria, ma non sporadica od occasionale di tipo alberghiero, a tutti gli effetti, richiedente l'impiego di personale per esigenze e necessita' organizzative tipiche di una struttura alberghiera;

d) questa e' l'ipotesi che si verifica nella specie, visto che e' stato accertato che la Casa generalizia oltre ad offrire - in via principale - stabile permanenza ai soggetti appartenenti alla comunita', da anche - in via accessoria - temporaneo soggiorno ad ospiti laici e religiosi estranei alla comunita' tenuti, per l'accoglienza, al pagamento di un corrispettivo;

e) le mansioni svolte del Ta. riguardavano precipuamente esigenze proprie della suddetta attivita' accessoria;

f) conseguentemente, data l'inapplicabilita' del c.c.n.l. per i lavoratori domestici, ai fini della parametrazione della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 Cost., si deve fare ricorso al c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende alberghiere.

Le suddette statuizioni sono innanzi tutto, conformi all'indirizzo di questa Corte secondo cui per "albergo" deve intendersi l'edificio attrezzato per dare alloggio in unita' abitative costituite da camere (vedi: Cass. 27 maggio 2010, n. 12962, Cass. 30 aprile 2005, n. 9022; 30 aprile 2005, n. 9022 anche Cass. 22 giugno 2004 n. 11600; Cass. 31 marzo 2009, n. 7770).

Ma cio' che piu' rileva e' il presupposto sotteso alla suddetta qualificazione come imprenditoriale - e, in particolare, alberghiera - dell'attivita' accessoria de qua, rappresentato dalla ritenuta - e tuttora contestata dalla Casa generalizia - sussistenza del fine di lucro.

Al riguardo, va sottolineato che la Corte di appello, sul punto, si e' appropriatamente adeguata al consolidato (e qui condiviso) indirizzo della giurisprudenza di legittimita' - affermatosi proprio in relazione a fattispecie analoghe alle presente - secondo cui il fine spirituale o comunque altruistico perseguito dall'ente religioso non pregiudica l'attribuzione del carattere dell'imprenditorialita' dei servizi resi, ove la prestazione sia oggettivamente organizzata in modo che essa sia resa previo compenso adeguato al costo del servizio, dato che il requisito dello scopo di lucro assume rilievo meramente oggettivo ed e' quindi collegato alle modalita' dello svolgimento dell'attivita' (Cass. 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 12 ottobre 1995, n. 10636; Cass. 19 dicembre 1990, n. 12390).

Di recente e' stato, altresi', ribadito al fine di stabilire se un'attivita', svolta da un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali, sia di tipo commerciale si devono principalmente considerare le concrete modalita' di svolgimento dell'attivita' stessa. Pertanto, deve essere qualificata come commerciale un'attivita' di gestione di una struttura alberghiera da parte di ente assistenziale, sia pure svolta in modo da non eccedere i costi relativi alla produzione del servizio, dal momento che, ai fini della valutazione del carattere imprenditoriale di un'attivita' economica organizzata per la produzione o lo scambio di beni o servizi rimangono giuridicamente irrilevanti sia il perseguimento di uno scopo di lucro - che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attivita' (Cass. 29 febbraio 2008; Cass. 14 giugno 1994, n. 5766; Cass. 23 aprile 2004, n. 7725) - sia il fatto che i proventi della attivita' siano poi destinati alle iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente (Cass 17 febbraio 2010, n. 3733).

Nelle suddette ipotesi, infatti, il carattere imprenditoriale dell'attivita' "collaterale" va escluso soltanto nel caso in cui essa sia svolta in modo del tutto gratuito, dato che non puo' essere considerata imprenditoriale l'erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cass. 14 giugno 1994, n 5766; Cass. 23 aprile 2004, n. 7725).

3-b - Adeguamento della retribuzione del ricorrente e relativa motivazione.

9.- Va, pero', osservato che dalle indicate esatte premesse la Corte romana non ha tratto delle conseguenze condivisibili in ordine alle modalita' di adeguamento della retribuzione in base ai principi di cui all'articolo 36 Cost., ne' ha fornito sul punto congrua motivazione.

Infatti, la Corte d'appello si e' limitata ad affermare che - ritenuta l'inapplicabilita' del c.c.n.l. per i lavoratori domestici e considerata l'attivita' svolta dalla datrice di lavoro - ai fini dell'articolo 36 Cost., si deve fare riferimento al c.c.n.l. per i dipendenti di aziende alberghiere e che l'inquadramento maggiormente coerente con le mansioni di portiere svolte dal Ta. sia il secondo il livello iniziale raggruppamento 6 .

La suddetta statuizione, nella sua laconicita', appare dare luogo, da un lato al vizio di omessa motivazione e, dall'altro al vizio di violazione della normativa applicabile in materia di determinazione giudiziale della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 Cost., come interpretata dalla giurisprudenza di legittimita'.

9.1.- Quanto al primo profilo, va ricordato che costituisce vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimita', l'omessa indicazione da parte del giudice degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e logicita' del suo ragionamento, e cio' anche quando vengono in rilievo decisioni su questioni giuridiche condizionate strettamente da un accertamento e da una valutazione di circostanze fattuali (vedi, per tutte: Cass. 18 novembre 2010, n 23296; Cass. 18 gennaio 2006, n. 890).

Tale situazione si verifica, appunto, nella specie, visto che la Corte romana non ha dato alcuna logica giustificazione della conclusione cui e' pervenuta.

9.2.- Quanto al secondo dei suindicati profili, e' bene ricordare che, nell'ipotesi in cui il giudice del merito sia chiamato a determinare la giusta retribuzione a norma dell'articolo 36 Cost. - in relazione all'art 2099 cod. civ. e dunque con riferimento ai contratti collettivi in via parametrica -deve, in primo luogo, rispettare i criteri dettati dalla norma costituzionale per il processo perequativo, e cioe' il criterio di "sufficienza" della retribuzione a sopperire ai bisogni di una esistenza libera e dignitosa e quello criterio di "proporzionalita'" della stessa retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato (Cass. 20 settembre 2007, n. 19467; Cass. 29 marzo 1985, n. 2193).

In particolare, l'utilizzazione, nella suddetta ipotesi, della disciplina collettiva del settore considerato adeguato deve essere effettuata a semplici fini parametrici o di raffronto per la determinazione della sola retribuzione base spettante al lavoratore subordinato (senza riguardo agli altri istituti contrattuali), e la suddetta determinazione puo' essere impugnata dal lavoratore in cassazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in caso di disapplicazione del criterio giuridico della "sufficienza" della retribuzione - volto a garantire la soddisfazione dei bisogni di una esistenza libera e dignitosa - nonche' di quello della "proporzionalita'" - volto a correlare la stessa retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato - rimanendo di contro l'apprezzamento in concreto dell'adeguatezza della retribuzione riservato al giudice del merito (Cass. 20 marzo 2010, n. 7528; Cass. 28 agosto 2004, n. 17250).

Inoltre, la giusta retribuzione, determinata dal giudice, deve essere adeguata anche in proporzione all'anzianita' di servizio acquisita, atteso che la prestazione di lavoro, di norma, migliora qualitativamente per effetto dell'esperienza, sicche' il giudice puo' ben attribuire gli scatti di anzianita' non per applicazione automatica, ma subordinatamente all'esito positivo dell'indagine volta a garantire l'adeguatezza della retribuzione ex articolo 36 Cost. in considerazione del miglioramento qualitativo nel tempo della prestazione (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584).

Nel caso che ci occupa, a fronte di un rapporto di lavoro durato trentacinque anni - nel corso dei quali, ovviamente, da un lato si sono succeduti diversi contratti collettivi per i dipendenti delle aziende alberghiere (come risulta dai contratti stessi allegati agli atti e, pertanto, esaminabili dal Collegio) e dall'altro al Ta. sono stati, via via, presumibilmente affidati compiti piu' complessi e/o piu' delicati, data la fiducia dimostrata - il Giudice del merito, senza alcuna spiegazione, ha fatto riferimento ad una qualifica - quella del secondo livello iniziale raggruppamento 6 , corrispondente alle mansioni di "addetto di portineria" (presumibilmente sulla base della consultazione del solo c.codice navalel 16 marzo 1972) - non adeguata all'inquadramento reclamato - e mai contestato dalla datrice di lavoro - di "portiere turnante", qualifica prevista per la prima volta nel ccnl 14 luglio 1976, con inquadramento nel V livello della classificazione unica del personale, e poi, a partire dal c.c.n.l. del 10 aprile 1979 sempre inquadrata nel 4 livello.

Cio' si traduce in una evidente violazione dei criteri giuridici della "sufficienza" e della uproporzionalita'"della retribuzione che il giudice, in simili casi, e' chiamato ad applicare, per il tramite della contrattazione collettiva scelta come parametro.

10- Per quanto riguarda la detrazione dei compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario, lavoro festivo, ferie non godute, motivata dall'insussistenza di prove sull'esatto ammontare di tali compensi, vanno fatte alcune precisazioni.

In base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte, ai fini dell'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'articolo 36 Cost., il contratto il collettivo di settore rappresenta il piu' adeguato strumento per determinare il contenuto del diritto alla retribuzione ma limitatamente ai titoli contrattuali che costituiscono espressione, per loro natura, della giusta retribuzione, con esclusione, quindi, dei compensi aggiuntivi e delle mensilita' aggiuntive oltre la tredicesima (Cass. 7 luglio 2008, n. 18584; Cass. 4 giugno 2008, n. 14791).

L'eventuale applicazione di altri istituti contrattuali non puo' essere automatica, ma richiede specifica e adeguata motivazione (Cass. 9 giugno 2008, n. 15148).

In questa situazione, la suindicata motivazione sul punto non appare plausibile in quanto - a prescindere dal profilo di censura attinente la prospettata violazione degli articoli 416 e 436 cod. proc. civ., la cui formulazione non e' conforme al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione -la Corte d'appello avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali, dopo una prima CTU e una CTU supplementare (ritualmente sottoposte all'attenzione del Collegio dall'attuale ricorrente), non vi erano elementi di prova circa il diritto del Ta. ai compensi in argomento.

11 - Alla stessa conclusione si deve pervenire in riferimento al rigetto della domanda di versamento dei contributi previdenziali o risarcimento del danno pensionistico, motivata facendo riferimento alla genericita' delle allegazioni che forniscono indicazioni sui periodi di contributi prescritti e sul suddetto danno.

Pure in questo caso la Corte d'appello, infatti, a fronte della documentazione INPS in atti (riprodotta nel ricorso) e del prospetto contabile allegato alla relazione della c.t.u. ha ritenuto di respingere la suddetta domanda con una motivazione soltanto "apparente" e quindi, nella sostanza, mancante.

12- A quanto detto consegue l'accoglimento del ricorso principale.

5- Esame del primo motivo del ricorso incidentale autonomo.

13.- L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale, la cui decisione e' divenuta inutile.

5- Esame del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale autonomo.

14.- Il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale autonomo - da esaminare congiuntamente, per la loro intima connessione - non sono fondati.

15. Le censure in esame riguardano la statuizione della sentenza relativa al rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti del Ta. per differenze retributive. motivata sull'assunto della non applicabilita' al relativo rapporto di lavoro della garanzia della stabilita' reale.

In base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte:

a) in tema di prescrizione dei crediti del lavoratore il principio - di cui all'articolo 2948 c.c., n. 4, all'articolo 2955 c.c., n. 2, e all'articolo 2956 c.c., n. 1, (quali risultanti dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 63 del 1966) - secondo il quale la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro si applica soltanto ai rapporti non assistiti da stabilita' reale e riguarda il solo diritto alla retribuzione (da ultimo: Cass. 28 luglio 2010, n. 17629);

b) l'accertamento del giudice del merito circa la sussistenza o meno di una situazione di stabilita' reale o elusiva degli obblighi scaturenti dal regime di stabilita' reale si risolve in un accertamento di fatto, che, ove sorretto da motivazione immune da vizi, e' incensurabile in sede di legittimita' (Cass. 22 marzo 2010, n. 6843);

c) ai fini della individuazione del regime di prescrizione applicabile ai crediti retributivi, il presupposto della stabilita' reale del rapporto di lavoro deve essere verificato in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualita' del suo svolgimento (Cass. 22 giugno 2004, n. 1164).

Dai suddetti principi si desume l'evidente infondatezza delle censure le quali, benche' in parte formalmente prospettate come denunce di violazione di legge, in realta' si risolvono tutte, nella sostanza, nella prospettazione, come vizi di motivazione, di asseritamente sbagliate valutazioni, da parte del Giudice del merito, del materiale probatorio, ai fini della ricostruzione dei fatti.

Invece, per costante e condiviso indirizzo di questa Corte, le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito (vedi, fra le tante: Cass. 3 gennaio 20U, n. 37, Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214) la quale, oltretutto, nella specie si porrebbe anche in contraddizione rispetto alla natura di tipo quasi "familiare" del rapporto, che invano la Casa generalizia sembra ancora sostenere.

Ne' va omesso di sottolineare che le considerazioni sul punto della ricorrente incidentale sembrano del tutto inconferenti perche' appaiono basate su una scarsa consapevolezza del concetto -tecnico-giuridico - di rapporto di lavoro assistito dalla garanzia della "stabilita' reale", introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 18 le cui principali caratteristiche sono rappresentate dall'obbligo del datore di lavoro di reintegrare nel posto il dipendente illegittimamente licenziato e dalla sottrazione al principio della sospensione della decorrenza della prescrizione di cui all'articolo 2948 c.c., n. 4 fino alla data della sua cessazione.

E', infatti, opportuno precisare che perche' ad un rapporto di lavoro sia applicabile la suddetta disciplina certamente non basta che si tratti di un rapporto che sia "realmente stabile" perche' a tempo indeterminato, di lunga durata, alle dipendenze di un datore di lavoro particolarmente qualificato per le sue finalita' istituzionali e, come tale, idoneo a creare un clima di tranquillita' nei confronti del lavoratore.

16- Per le suddette ragioni il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale autonomo vanno respinti.

6 - Conclusioni.

17.- In sintesi il ricorso principale deve essere accolto, il primo motivo del ricorso incidentale va dichiara assorbito e il secondo e il terzo motivo del ricorso del ricorso incidentale vanno rigettati.

La sentenza impugnata va cassata, in relazione al ricorso accolto, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che si uniformera' ai suindicati principi (spec. punti da 9 a 12).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale e rigetta gli altri due motivi del ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita', alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.

 

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