Soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno

Soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perche' il reato e' estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresi', che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Sez. U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011).

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 30 luglio 2013, n. 18269



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. VENUTI Pietro - Consigliere

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. FERNANDES Giulio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6794/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) GESTIONE STRALCIO COMUNALE, rappresentata dalla societa' (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 54/2009 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 04/03/2009 r.g.n. 1104/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

(OMISSIS), dipendente del (OMISSIS) con mansioni di impiegato e qualifica di cambista (croupier) dal 1972, in data 13.5.1993 veniva sospeso dal servizio a seguito di provvedimento di custodia cautelare del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Sanremo che ne aveva disposto l'arresto per presunti fatti di appropriazione indebita ed in data 6.1.2001 veniva licenziato per giusta causa dall'Amministrazione del (OMISSIS) con missiva in cui si richiamava la decisione della Corte di appello di Genova, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza dell'8.11.2000, di condanna per i reati di cui alla predetta ordinanza di custodia cautelare.

Il (OMISSIS) impugnava detto licenziamento innanzi al Tribunale di Sanremo, in funzione di giudice del lavoro, deducendo che al momento dell'invio della lettera con la quale si comunicava il recesso non vi era alcuna sentenza di condanna passata in giudicato nei suoi confronti come dimostrato dal fatto che la Corte di Cassazione con decisione del 12.7.2001 - rilevato che la sentenza dell'8.11.2000 per errore aveva omesso di statuire sul ricorso del (OMISSIS) e che detto errore non poteva essere emendato con la procedura di correzione - aveva annullato senza rinvio la decisione della Corte di appello di Genova nella parte concernente esso ricorrente dichiarando prescritto il reato a lui ascritto.

L'adito giudice rigettava la domanda.

La Corte di appello di Genova, con sentenza del 4 marzo 2009, confermava tale decisione avendo ritenuto:

che a fondamento del licenziamento era stato posto non solo l'avvenuto accertamento con sentenza di condanna in sede penale dei fatti ma anche singolarmente i fatti stessi;

che il (OMISSIS), in primo grado, non aveva contestato alcunche' in merito alla effettivita' dei fatti a lui contestati essendosi limitato ad impugnare il licenziamento e perche' al momento della irrogazione dello stesso non vi era alcuna sentenza passata in giudicato e per violazione dell'articolo 29 del CCNL di settore ragion per cui la contestazione sulla ricorrenza delle condotte contestate, fatta solo in appello, era tardiva;

che, comunque, la ricostruzione dei fatti cosi' come operata prima dal Tribunale penale di Sanremo nella sentenza di condanna per il reato di furto pluriaggravato e continuato in concorso con altre persone, e, poi, dalla Corte di appello di Genova non era stata smentita dalla Corte di Cassazione che, nella sentenza dell'8.11.2000, in motivazione, aveva argomentato circa la infondatezza dei motivi di ricorso proposti dal (OMISSIS) evidenziando la correttezza della decisione gravata e, solo in dispositivo, per mera omissione, non aveva inserito il nome del (OMISSIS); che nel caso in esame la condotta ascritta al dipendente - ben piu' grave delle ipotesi indicate a titolo esemplificativo dall'articolo 29 del CCNL e per le quali era prevista la sanzione espulsiva - aveva leso in modo irreversibile l'elemento fiduciario fondamentale nel rapporto di lavoro subordinato soprattutto in considerazione delle mansioni svolte dall'appellante.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il (OMISSIS) affidato a due motivi.

La Gestione stralcio Comunale del (OMISSIS) resiste con controricorso illustrato da memoria.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso viene dedotta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla utilizzazione della motivazione della sentenza della Cassazione resa in data 8.11.2000 priva della menzione di (OMISSIS) nel dispositivo.

Si evidenzia che - come statuito nella ordinanza della Suprema Corte in data 29.3.2001 - la omissione nel dispositivo del nominativo del (OMISSIS) equivaleva a non trattazione del ricorso, con la conseguenza che quanto affermato nella sentenza dell'8.11.2000 in merito alla posizione del ricorrente era da considerarsi inesistente e, dunque, non poteva essere in alcun modo utilizzato, diversamente da quanto arbitrariamente aveva fatto la Corte di appello nella impugnata sentenza.

Si aggiunge che la motivazione addotta dal giudice del gravame era contraddittoria anche laddove, dopo aver affermato che l'accertamento dei fatti addebitati al (OMISSIS) non era stato smentito nella sentenza della Corte di Cassazione dell'8.11.2000, aveva ulteriormente argomentato che a fondamento della sanzione non era stato posto solo l'avvenuto accertamento in sede penale dei fatti, ma anche singolarmente i fatti stessi.

Viene formulato quesito di diritto.

Il motivo e' infondato.

Va rilevato che la sentenza impugnata, dopo aver riportato testualmente parte del contenuto della missiva di licenziamento del 4.1.2001, evidenzia come la sanzione espulsiva non era fondata solo sul fatto che gli addebiti mossi al (OMISSIS) avevano trovato conferma nella sentenza di condanna della Corte di appello di Genova del 6.5.2000 ma anche sulla oggettiva gravita' dei comportamenti tenuti. Il giudice del gravame sottolinea, altresi', che il (OMISSIS) non aveva contestato, in primo grado, l'effettivita' delle condotte ascrittegli limitandosi a dedurre la illegittimita' del licenziamento e perche' al momento della sua irrogazione non vi era alcuna sentenza passata in giudicato e per violazione dell'articolo 29 CCNL.

Dopo aver esposto tale "ratio decidendi" la Corte territoriale ha, quindi, rilevato come la Corte di Cassazione, nella decisione dell'8.11.2000, non avesse smentito la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale di Sanremo nella sentenza di condanna del (OMISSIS) alla pena di mesi 8 di reclusione e lire 200.000 di multa con sospensione condizionale della pena per il reato di furto pluriaggravato continuato in concorso con altre persone, decisione confermata dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 6.5.2000. In altri termini, il riferimento al contenuto della sentenza dell'8.11.2000 e' stato addotto ad ulteriore conferma di quanto in precedenza affermato circa la sussistenza dei fatti addebitati al (OMISSIS) (e cioe' la circostanza che questi non avesse negato la effettivita' delle condotte a lui ascritte, se non tardivamente in appello).

Peraltro, la sentenza della Corte di Cassazione del 28.3.2001 che dichiarava il reato ascritto al (OMISSIS) estinto per intervenuta prescrizione pur non comportando una statuizione nel merito, comunque, aveva come presupposto quanto stabilito dall'articolo 129 c.p.c., comma 2, e cioe' che agli atti non risultava evidente che il fatto non sussisteva o che l'imputato non lo avesse commesso o che non costituiva reato o che non era previsto dalla legge come reato. E, quindi, come correttamente rilevato nella decisione impugnata, pur non sussistendo un giudicato penale di condanna nei confronti del (OMISSIS) il quale si era giovato di una omissione nella quale era incorsa la Corte di Cassazione, non vi era stata una smentita giudiziale dell'accertamento della sue responsabilita'.

La motivazione della Corte di merito, quindi, presenta un iter logico del tutto immune dai denunciati vizi.

Con il secondo motivo di ricorso di deduce violazione e/o falsa applicazione del disposto dell'articolo 2697 c.p.c., comma 2, anche in relazione all'articolo 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto provato il verificarsi dei fatti contestati al (OMISSIS) senza che l'amministrazione datrice di lavoro avesse in alcun modo fornito detta prova cio' anche in considerazione del fatto che la sentenza della Corte di appello di Genova del 6.5.2000 era stata cassata.

Anche questo motivo e' infondato.

Ed infatti, al pari del primo, non tiene conto della circostanza che la Corte di appello ha ritenuto provati i fatti posti a base del provvedimento espulsivo sul rilievo che il (OMISSIS), in primo grado, non avesse negato le condotte a lui contestate e non solo sulla scorta della sentenza di condanna della Corte di appello di Genova. Peraltro, come gia' sopra esposto in riferimento al primo motivo di ricorso, la decisione con la quale si dichiarava non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione non equivaleva ad una sentenza di assoluzione.

In effetti, con la motivazione adottata la Corte di merito ha accertato in sede civile i fatti contestati al (OMISSIS) tenendo conto degli elementi emersi in sede penale cio' in linea con il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "In tema di giudicato, la disposizione di cui all'articolo 652 c.p.p., cosi' come quelle degli articoli 651, 653 e 654 c.p.p., costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non e', pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto e' stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perche' il reato e' estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresi', che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione (Sez. U, Sentenza n. 1768 del 26/01/2011).

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro 50,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

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