Spetta al datore di lavoro impedire il disturbo" arrecato da dipendenti particolarmente chiassosi durante il lavoro

In relazione al reato di cui all'articolo 659 c.p., appare del tutto irrilevante che il rumore, che superava il limite di normale tollerabilita' in ore notturne, provenisse dal comportamento dei dipendenti di un panificio situato al piano terra di un edificio di sei piani, in quanto era dovere dell'imputato, proprietario del panificio, impedire il disturbo al riposo delle persone, una volta reso edotto del comportamento tenuto dai dipendenti, e comunque i rumori erano riferibili anche allo svolgimento dell'attivita' di panificazione in se'. (Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 25 settembre 2008, n. 36737)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) MO. CA. DO., N. IL 05/09/1961

avverso SENTENZA del 18/04/2008 CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;

Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. FEBBRARO Giuseppe, chiedeva il rigetto del ricorso.

Rilevato che il difensore non e' comparso.

FATTO E DIRITTO

La Corte d'appello di Milano confermava la condanna emessa dal tribunale della stessa citta' nei confronti di MO. Ca. Do. per i reati di cui agli articoli 659, 650 e 674 c.p.. Osservava che l'imputato era il proprietario di un panificio collocato al piano terra di un edificio di sei piani e che dagli accertamenti era emerso che il rumore proveniente dal trascinamento dei carrelli, dal gettare l'impasto sulla bilancia, nonche' dalle grida e schiamazzi dei dipendenti e dalle emissioni sonore provenienti da radio, superavano il limite di normale tollerabilita' in ore notturne; non era accettabile la versione fornita dall'imputato secondo cui tali rumori non derivavano dall'attivita' di panificazione in se ma dal comportamento dei suoi dipendenti a lui non imputabile, in quanto la contravvenzione era punita anche a titolo di colpa. In merito all'omessa ottemperanza all'ordinanza sindacale rilevava che il reato era stato contestato in continuazione in relazione a due ordinanze che gli imponevano l'adeguamento degli impianti e, pertanto, la circostanza che egli avesse ottemperato alla prima, comunque dopo la scadenza, non lo esimeva dalla responsabilita' in relazione sia ad essa che alla seconda. Infine il reato di emissione di gas, fumi e vapori poteva essere provato anche mediante dichiarazioni testimoniali, non essendo necessario un accertamento peritale.

Avverso la decisione presentava ricorso l'imputato e deduceva:

- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 659 c.p., essendo stato egli condannato a titolo di responsabilita' oggettiva, mentre i rumori molesti erano provocati dai dipendenti;

- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di cui all'articolo 650 c.p., essendo egli stato condannato per non aver ottemperato ad una ordinanza sindacale a lui mai contestata quindi con violazione dell'articolo 521 c.p.p., di correlazione tra accusa e decisione e corrispondente violazione del diritto di difesa;

violazione di legge in relazione al reato di cui all'articolo 674 c.p., in quanto non sussisteva alcun riscontro probatorio all'assunto che dal panificio emanassero odori molesti se non le dichiarazioni dei denuncianti che avevano tutto l'interesse ad esagerare. La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato.

In relazione al reato di cui all'articolo 659 c.p., appare del tutto irrilevante che le molestie provenissero dal comportamento dei dipendenti, in quanto era dovere dell'imputato impedire il disturbo al riposo delle persone, una volta reso edotto del comportamento tenuto ai dipendenti, cosi' come il gestore di un bar risponde degli schiamazzi che siano posti in essere dagli avventori (Sez. 1, 28 marzo 2003 n. 16686, rv. 224802), e comunque i rumori erano riferibili anche allo svolgimento dell'attivita' di panificazione in se'.

In relazione al reato di cui all'articolo 650 c.p., esso risultava contestato in situazione di permanenza e, pertanto, vi rientrava anche la nuova ordinanza sindacale, fatto dal quale l'imputato si era comunque difeso, per cui non sussisteva alcuna violazione dell'articolo 512 c.p.p..

In relazione al reato di cui all'articolo 674 c.p., il motivo di ricorso e' del tutto generico e non teneva conto delle puntuali osservazioni contenute in motivazione che davano atto delle dichiarazioni non solo delle persone offese ma anche del vigile accertatore.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuale.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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