Sull'accertamento del lavoro straordinario

In materia di accertamento del lavoro straordinario, nel caso risulti provato, anche a mezzo di presunzioni semplici purché sufficientemente concrete e realistiche, che la prestazione del lavoratore iniziava prima di quella degli altri dipendenti e terminava dopo, la determinazione da parte del giudice di una misura minima e concreta delle ore prestate in aggiunta all'orario normale costituisce un tipo di valutazione diversa da quella equitativa e non affetta da illegittimità.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

SEZIONE LAVORO

La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:

dott. Pio FERRONE - Presidente -

dott.ssa Maura STASSANO - Consigliere -

dott.ssa Caterina MAROTTA - Consigliere relatore -

ha pronunziato all'udienza del 22/5/2008 la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 1014 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2004

TRA

FI. S.A.S., in persona dell'amministratore Ar.Fi., rappresentato e difeso dall'avv. Vi.Ba. giusta mandato a margine del ricorso in appello ed elettivamente domiciliato in Potenza presso lo studio dell'avv. Ma.D'E.

APPELLANTE

E

GI.SA., rappresentato e difeso dall'avv. Gi.D'A. giusta mandato a margine del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato in Potenza presso lo studio dell'avv. Im.Na.

APPELLATO

OGGETTO: Pagamento - Appello avverso la sentenza recante il n. 953/2004 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Melfi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Melfi, con sentenza pronunziata in data 15/9/2004, accoglieva parzialmente la domanda proposta da Gi.Sa. nei confronti della Fi. S.a.s. con ricorso depositato in data 22/12/94 e condannava la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 16.421,80, per lavoro straordinario svolto dall'8/6/89 al 31/10/91 e di Euro 1.216,42 per differenza sul T.F.R., oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla maturazione dei ratei di credito sino al soddisfo, seguiva la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.

Il suddetto ricorrente, dopo aver esposto di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta Fi. S.a.s., corrente in Venosa, dall'1/3/72 al 31/10/91 con mansioni di muratore e con un orario di lavoro sempre superiore a quello contrattuale aveva dedotto di non aver ricevuto quanto allo stesso spettante per straordinario e per T.F.R.

Aveva, pertanto, chiesto la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della complessiva somma di Lire 48.771.347 oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché il rimborso delle spese processuali.

Si era costituita in giudizio la Fi. S.a.s. ed aveva contestato quanto ex adverso dedotto evidenziando che il ricorrente non aveva mai effettuato prestazioni di lavoro straordinario e comunque aveva ricevuto ogni corrispettivo per le ore di lavoro svolte come risultanti dalle buste paga.

Ammessa ed espletata prova testimoniale, disposta ed eseguita consulenza tecnico - contabile di ufficio, il giudice, ritenuto che fossero stati forniti dal ricorrente elementi per ritenere fondato, il preteso svolgimento di prestazioni straordinarie, aveva condannato la Fi. S.a.s. al pagamento in favore del Gi. della somma di Euro 16.421,80, per lavoro straordinario svolto dall'8/6/89 al 31/10/91 e di Euro 1.216,42 per differenza sul T.F.R., oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla maturazione dei ratei di credito sino al soddisfo, seguiva la condanna della convenuta al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza la Fi. S.a.s., con ricorso depositato l'1/12/2004, proponeva appello, censurando la stessa per l'erronea ritenuta effettuazione da parte del Gi. di n. 3 ore di straordinario giornaliero, per l'erronea valutazione delle prove testimoniali, per la mancata considerazione dell'intervenuta prescrizione, per l'erroneità dei conteggi effettuati dal C.T.U.

Aveva, pertanto, chiesto all'adita Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, di voler accogliere le conclusioni, come specificate in epigrafe.

Fissata dal Presidente, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., l'udienza collegiale di discussione con decreto del 9/12/2004, si costituiva nel giudizio di gravame Gi.Sa., con memoria difensiva depositata il 21/11/2006 (per l'udienza del 23/11/2006), pure concludendo come in epigrafe.

All'odierna udienza, all'esito della discussione da parte dei procuratori presenti, la Corte adita si pronunciava come da dispositivo, di cui veniva data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto dalla Fi. S.a.s. è parzialmente fondato nei termini di seguito riportati.

Con i primi due motivi di gravame, tra loro collegati, censura l'appellante la decisione di primo grado per l'erronea ritenuta effettuazione da parte del Gi. di n. 3 ore di straordinario giornaliero e per l'erronea valutazione delle prove testimoniali.

Quanto al primo punto, evidenzia l'appellante che non era stato neppure indicato in ricorso il numero delle ore di straordinario effettuato.

Quanto al secondo punto, sottolinea le discordanze emergenti dalle deposizioni testimoniali rese da Gi.An. e Re.Gi. e la genericità della deposizione resa da Pe.To., rilevando, altresì, l'omessa considerazione da parte del giudice di primo grado di emergenze processuali di segno contrario.

Invero, non può condividersi l'assunto secondo il quale il ricorso introduttivo risulterebbe mancante di ogni indicazione delle ore di straordinario effettuato. Emerge, infatti, che costituiva parte integrante del ricorso (unitamente a quest'ultimo notificato alla controparte) il conteggio effettuato dal ricorrente e riportante analiticamente per ciascun mese degli anni considerati il preciso numero delle ore di straordinario effettuato.

Tuttavia, se si esamina nel dettaglio il suddetto conteggio, non può non rilevarsi come il ricorrente non sia mai andato oltre l'indicazione di 2 ore di straordinario giornaliero (come si evince chiaramente dal rapporto tra ore di straordinario e giorni di lavoro che dà sempre come quoziente 2). Ciò, evidentemente, rende il riferimento a 3 ore di straordinario, contenuto nella sentenza appellata, del tutto non corrispondente alla stessa pretesa del ricorrente (come detto limitata al riconoscimento di sole 2 ore di straordinario).

Quanto all'avvenuta soddisfazione da parte del ricorrente dell'onere probatorio afferente alla dedotta affermazione delle svolgimento delle suddette 2 ore di straordinario occorre innanzitutto svolgere alcune considerazioni di carattere generale.

In materia di accertamento del lavoro straordinario, si ammette (Cass. n. 11615/1995) la possibilità di una prova "in termini sufficientemente concreti e realistici" (Cass. n. 3208/1984; n. 2241/1987) e che si avvalga di presunzioni semplici (Cass. n. 3335/1982; n. 3208/1984; n. 2241/1987), ed una adeguata valutazione degli elementi di prova che si risolva in una determinazione "minimale" e concreta delle ore prestate in aggiunta all'orario normale è un tipo di valutazione diversa da quella equitativa e non affetta da illegittimità (Cass. Lav., 19/11/1999, n. 12884, Cass. Lav. 20/12/99 n. 14320, Cass. Lav. 12/5/2001 n. 6623).

Nella specie, risulta pacifico tra le parti che l'orario contrattuale era fissato in 40 ore settimanali (cfr. sul punto il contenuto della comparsa di costituzione della Fi. S.a.s. nel giudizio di primo grado) e, quindi, si discute della prestazione eccedente tale orario.

E', del pari, pacifico che il Gi. abbia svolto (quantomeno dal 1978 in poi - cfr. verbale di interrogatorio del Gi. in data 5/10/95 - mansioni di magazziniere).

Non è, inoltre, in contestazione (non essendo stato proposto alcun appello incidentale da parte del Gi.) che le differenze di retribuzione dovessero esser calcolate con l'applicazione del I livello contrattuale del C.C.N.L. dell'edilizia industria (in luogo del II livello preteso in sede di ricorso introduttivo).

La prestazione di lavoro straordinario per la quale il ricorrente pretende la retribuzione è da porre in relazione ad una prestazione asseritamente effettuata dalle ore 6.00 del mattino e fino alle 13.30 circa nonché dalle ore 14.00 alle ore 18.30 circa (cfr. sempre il citato verbale di interrogatorio del Gi. nonché le indicazioni relative agli effettivi giorni di lavoro come riportate nei conteggi costituenti parte integrante del ricorso introduttivo ed anche il contenuto dei capitoli di prova articolati nel medesimo atto introduttivo). Tanto premesso, questo Collegio ritiene di condividere in pieno (pur con la sopra precisata delimitazione del riconoscimento dello straordinario in rapporto alle pretese del ricorrente) la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, il quale, con motivazione esauriente, correlata alle risultanze processuali, ha reputato che gli elementi acquisiti agli atti di causa fossero tali da far ritenere che effettivamente il Gi. avesse svolto prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro (che, distribuito su cinque giorni settimanali, comportava una prestazione giornaliera di otto ore).

Contrariamente all'assunto dell'appellante, sono, infatti, risultate concordanti le deposizioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado.

Il teste Re.Gi. ha, sul punto, riferito: ".. si, è vero che il ricorrente usciva dal magazzino della ditta Fi. sicuramente dopo le 18.30. Tanto so perché abito di fronte a detto magazzino e perché per un paio di stagioni ho lavorato per la stessa ditta .... l'ho visto per parecchi anni fino a circa due anni fa .....".

Il teste Pe.To. ha riferito: ".... conosco il ricorrente Gi. e posso dire che il medesimo quando ha lavorato presso la ditta Fi. ha svolto giornalmente almeno due o tre ore di straordinario in più rispetto al normale orario di lavoro. Tale circostanza mi consta perché anche io ho lavorato presso la stessa ditta per quattro - cinque anni come meccanico e vedevo il Gi. lavorare come magazziniere e tutto fare .... posso dire che alla fine io mi recavo dal Gi. per consegnare le chiavi dell'officina e per richiedere il materiale che mi doveva servire per il giorno successivo. Il Gi. quindi preparava tutto il materiale che ci faceva trovare. Ritengo e presumo che il Gi. si tratteneva ancora presso il magazzino perché il suddetto materiale la mattina alle ore 6.30 - 6.45 era già pronto ed a disposizione degli operai (oltre 45). Posso dire che il Gi. la mattina era sul posto di lavoro prima delle 6.30 perché era addetto all'apertura del garage per fare uscire i mezzi che partivano alle 6. - 6.15 ..... preciso che gli autisti tutte le mattine partivano all'ora anzidetta ...".

La circostanza della presenza del Gi. presso il magazzino sin dalle prime ore del mattino ed ancora nelle ore pomeridiane è stata, del resto, confermata anche dai testi di parte appellante.

Il teste Bu.Vi. (all'epoca della deposizione dipendente della Fi. S.a.s.) ha riferito: ".... la mattina verso le ore 6.45 - 6.50 trovavo già il Gi. che aveva le chiavi del cancello.

Il Gi. provvedeva a chiudere il magazzino ... qualche volta è capitato che noi operai rientravamo 30 minuti più tardi e il Gi. ci aspettava ... quando il magazzino è stato spostato presso l'ex cartiera vi era un custode che provvedeva ad aprire. Il Gi. comunque ci aspettava .....".

Egualmente il teste Gi.Ma. (pure dipendente della Fi. S.a.s.) ha riferito: ".... al mio arrivo alle ore 8 - 9 era già lì, presumo che iniziasse mezz'ora prima degli altri operai ... dal 1986 in poi non so a che ora andava perché vi era il custode che provvedeva ad aprire ... posso dire che quando l'impresa aveva dei lavori esterni capitava che gli operai rientravano mezz'ora dopo e pertanto il Gi. attendeva ...".

Anche il teste Ma.Ra. (dipendente della Fi. S.a.s.) ha riferito:.... quando la mattina passavo per la sede dell'azienda, alle ore 7.00 di mattina, per partire e lavorare fuori Venosa, il Gi. era già lì ....".

Del resto, come correttamente evidenziato dal primo giudice, la presenza del Gi. presso il magazzino, in considerazione della tipologia del lavoro svolto di magazziniere addetto all'approvvigionamento dei cantieri della ditta, era in funzione dell'orario di uscita e di rientro degli altri operai occupati presso tali cantieri ed è, quindi, credibile che l'apertura del magazzino, al fine della preparazione del materiale da consegnare agli operai che partivano per i cantieri anche prima delle 7.00 del mattino, fosse stata assicurata dal Gi. sin dalle ore 6.00 - 6.30 così come è credibile che lo stesso si trattenesse abitualmente presso tale locale fino al rientro dell'ultimo operaio ed al ritiro delle richieste di materiale da predisporre per il giorno successivo (e cioè fino alle 18.00 - 18.30 circa).

Tali elementi presuntivi, unitamente all'incontestato possesso da parte del Gi. delle chiavi del magazzino, portano a ritenere come pressoché inevitabile il fatto che si verificasse la necessità di superare il normale orario di lavoro, come detto fissato in otto ore al giorno (cfr. sul punto la già citata sentenza Cass. Lav. 8/11/95 n. 11615 intervenuta proprio in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio).

E d'altra parte, a fronte di un rapporto di lavoro formalizzato per il quale, come si evince chiaramente dalle buste paga in atti e dai cedolini allegati alle stesse - attestati prestazioni giornaliere di ordinare otto ore -, manca ogni elemento per ritenere che nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa vi fossero pause di inattività così consistenti da riportare all'ordinario i tempi di una prestazione che, come, detto, necessariamente iniziava prima di quella degli altri dipendenti e terminava dopo.

In definitiva, rileva questa Corte come in modo logico, congruente con le risultanze acquisite e non contrastante coi principi giuridici in materia, il Tribunale abbia ritenuto sussistente la prova dell'effettuazione da parte del Gi. di prestazioni di lavoro straordinario; né è rinvenibile, nel ragionamento del primo giudice, traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia.

E' appena il caso di sottolineare che, come sempre affermato dalla S.C., spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne la attendibilità e la concludenza, ed, infine, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge).

Per quanto attiene, poi, alle censure afferenti all'erronea valutazione del decorso della prescrizione non si rileva, nel ragionamento posto dal primo giudice a sostegno della delimitazione temporale delle pretese all'8/7/89, alcuna incongruenza. Dopo aver, infatti, correttamente ritenuto che il rapporto di lavoro in questione fosse assicurato dal regime di stabilità reale (essendo emerso dalle prove testimoniali che la Fi. S.a.s. aveva sempre occupato più di quindici dipendenti), il giudice ha considerato quale primo atto interruttivo la richiesta di pagamento dell'8/6/94 (cfr. raccomandata ed avviso di ricevimento allegati ai nn. 60 - 61 della produzione del ricorrente) e, dunque, calcolato a ritroso il termine quinquennale risalendo nel tempo fino all'8/6/89.

Per quanto attiene, infine, alla quantificazione delle spettanze del Gi. questa Corte ha ritenuto di avvalersi dell'opera di C.T.U. le cui conclusioni per analiticità e completezza si ritiene di condividere.

Il rag. Vi.Mo., tenendo conto di un inquadramento nel I livello del C.C.N.L. dell'edilizia, delle giornate lavorative risultanti dalle buste paga in atti (essendo, questo, un dato non contrastato da differenti emergenze processuali) e di una prestazione di lavoro straordinario di n. 2 ore giornaliere ha evidenziato un credito in favore del Gi. per lavoro straordinario di Euro 7.610,56 (cui è da aggiungere l'importo di Euro 9.599,75 per interessi e quello di Euro 5.410,63 per rivalutazione monetaria calcolati al 19/2/2008) e per T.F.R. di Euro 587,30 (cui è da aggiungere l'importo di Euro 509,06 per interessi e quello di Euro 333,96 per rivalutazione monetaria calcolati al 19/2/2008) - cfr. la nota integrativa della relazione peritale depositata dal rag. Mo. all'udienza del 22/5/2008 e l'esito del ricalcolo effettuato tenendo conto di n. 2 ore di straordinario -.

In conclusione, in parziale accoglimento dell'appello va condannata la Fi. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in favore di Gi.Sa. della complessiva somma di Euro 24.051,27 comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi calcolati fino al 19/2/2008, oltre ulteriori rivalutazione monetaria ed interessi dal 20/2/2008 e fino al soddisfo.

Il parziale accoglimento dell'appello e, dunque, il ridimensionamento delle pretese del ricorrente, consentono di condannare la società appellante al pagamento in favore di Gi.Sa. di metà delle spese processuali del doppio grado e di compensare tra le parti la quota residua.

Vanno, invece, definitivamente poste a carico dell'appellante le spese di C.T.U., liquidate a parte.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla FI. S.A.S. con atto depositato in data 1/12/2004 nei confronti di GI.SA. avverso la sentenza del Tribunale di Melfi n. 953/04 pronunziata in data 15/9/2004, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) in parziale accoglimento dell'appello condanna la Fi. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento in favore di Gi.Sa. della somma di Euro 24.051,27 comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi calcolati fino al 19/2/2008, oltre ulteriori rivalutazione monetaria ed interessi dal 20/2/2008 e fino al soddisfo;

2) compensa tra le parti per metà le spese processuali del doppio grado di giudizio e condanna la Fi. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro - tempore, al pagamento della residua quota in favore dell'appellato; liquida per intero le spese del primo grado in Euro 2.100,00 di cui Euro 1.000,00 diritti, Euro 1.000,00 per onorari ed Euro 100,00 per spese generali oltre IVA e CAP come per legge; liquida per intero le spese del secondo grado in Euro 2.464,00 di cui Euro 600,00 per diritti, Euro 1.600,00 per onorari ed Euro 264,00 per rimborso forfetario oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Potenza il 22 maggio 2008.

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2008.


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