Sull'inquadramento dle lavoratore

Ai fini dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento di fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione della qualificazione o del grado previsti dalla normativa legale o contrattuale applicabile e dal raffronto dei risultati di tali indagini. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 gennaio 2008, n. 1427)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli, Si. Fr. proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Napoli con la quale era stata rigettata la sua domanda proposta nei confronti dell'Ente Fe. de. St. Spa per la declaratoria del suo diritto al superiore inquadramento di segretario, livello 6, a decorrere dal 1/6/90, o almeno da data successiva, oltre alla condanna alle differenze retributive.

L'appellato contrastava il gravame ed il Tribunale lo rigettava sulla base delle seguenti considerazioni: l'appellante assumeva che l'attivita' svolta rientrava nella qualifica di segretario e non in quella, nella quale era inquadrato, di operatore, sia perche' assieme a lui svolgevano la medesima attivita' due segretari, sia perche' il suo lavoro richiedeva una particolare professionalita' che esulava dall'ambito meramente operativo. La tesi non poteva essere condivisa perche' irrilevante era il fatto che il medesimo lavoro fosse svolto da personale inquadrato in un livello superiore, stante la discrezionalita' del datore nell'assegnazione di profili superiori a determinati compiti. In ogni caso era risolutivo il fatto che i compiti ai quali era adibito il lavoratore appellante non integravano quelle attivita' contabili e di gestione, richiedenti conoscenze professionali e/o specifiche, oppure attivita' di studio e ricerca, o coordinamento di particolari settori, cioe' quelle proprie del profilo di segretario; per tale qualifica era necessario un certo potere di iniziativa, oltre al coordinamento di altri operatori, aspetti che mancavano nell'attivita' del Si., come

ritenuto dal Pretore; lo stesso espletava attivita' esecutiva, quale l'immissione di dati nella specifica SK a mezzo di elaboratore elettronico, compilazione schede, verificazione dati contabili in cui non veniva in evidenza alcun elemento volitivo e di coordinamento, richiedendo solo la conoscenza delle relative procedure predisposte.

La firma apposta dal Si. sugli impegni era relativa solo all'indicazione del compilatore, mentre il carattere dispositivo dell'ordine veniva dato dalle firme del capo ufficio e del capo reparto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. E' domandata ora la cassazione di detta pronuncia con due motivi. Col primo si lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale ripetuto la motivazione del Pretore, senza minimamente esaminare la prova raccolta in secondo grado, nella quale erano stati raccolti elementi significativi a favore della tesi del ricorrente: il teste Lo. (segretario 6 livello) ha parlato dell'attivita' di verifica svolta, sia della disponibilita' finanziaria che della corrispondenza fra cio' che appariva sul video e l'oggetto del contratto che doveva essere da loro verificato, nonche' della contabilizzazione dei residui passivi, con la precisazione che nell'ufficio ciascuno operava in modo autonomo e nessuno esercitava il controllo sugli altri. La teste Vi. (segreteria 7 livello) ha confermato quella organizzazione del lavoro, precisando che ognuno rispondeva direttamente al capo reparto; l'attivita' di compilazione comporta quindi una ovvia attivita' istruttoria e di valutazione, analisi e verifica, che avrebbe dovuto essere presa in considerazioni ai fini della decisione. Nulla di tutto cio' e' contenuto in sentenza e quindi e' evidente l'insufficienza della motivazione.

Col secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di norme sotto il duplice profilo di violazione del Decreto Legislativo 14 maggio 1985, n. 1085, come novellato dal Decreto Ministeriale n. 2930 del 1985, e degli articoli 1362 e ss c.c., in relazione alle norme contrattuali in merito alla declaratoria del 6 livello, profilo professionale di segretario: quanto al primo profilo il giudice d'appello non ha tenuto conto del fatto che con la suddetta novella e' stata inclusa anche "la compilazione" fra i compiti caratterizzanti la "5 - 6 categoria: tecnico specializzato - segretario" e che tale attivita' e' stata in concreto svolta dal richiedente come risulta da tutte le deposizioni; sotto il secondo profilo, il giudice non ha esaminato il testo letterale della declaratoria relativa al profilo professionale rivendicato, riportata in ricorso, e "ravvisa, arbitrariamente, in tali mansioni un potere d'iniziativa e decisionale che non si evince da un'analisi letterale delle mansioni proprie del profilo di segretario". Anche sotto questo aspetto la sentenza e' censurabile e deve essere cassata.

Re. Fe. It. resiste con controricorso.

2. Il ricorso e' fondato.

I due motivi vanno trattati congiuntamente trattandosi di aspetti diversi della medesima censura di omesso esame delle mansioni svolte in concreto, come risultano dalla prova espletata, e di inquadramento delle stesse nell'ambito delle declaratorie contrattuali. Quanto al primo profilo si osserva che non risulta esaminata la prova raccolta in grado di appello. Ai fini dell'autosufficienza dei ricorso per cassazione chi lamenta l'incongruita' o l'illogicita' della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, al fine di consentire al giudice di legittimita' il controllo della decisivita' della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), deve precisare, "mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso, la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale e' precluso l'esame diretto degli atti, di delibare la decisivita' della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti" (Cass. 14202/04).

In conformita' a questo principio di diritto il ricorrente ha indicato il contenuto delle deposizioni raccolte: dall'esame di tali risultanze probatorie emerge che i dati acquisiti con le deposizioni testimoniali possono anche condurre ad una diversa soluzione della controversia; infatti, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, e' necessario un rapporto di causalita' fra la circostanza che si assume trascurato e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita', l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento e' fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base" (Cass. n. 9368/06). La prova raccolta in secondo grado sembra offrire sufficienti elementi di valutazione a favore della tesi del ricorrente e quindi il mancato esame della stessa costituisce vizio di motivazione denunciabile in questa sede.

Sotto il secondo profilo si osserva in proposito che "ai fini dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non puo' prescindersi da tre fasi successive e, cioe', dall'accertamento di fatto delle attivita' lavorative in concreto svolte, dall'individuazione della qualifica o del grado previsti dalla normativa legale o contrattuale applicabile e dal raffronto dei risultati di tali indagini" (Cass. n. 14806/01). Dalla esposizione contenuta nella sentenza impugnata non risultano le declaratorie contrattuali, sia del livello di inquadramento che di quello rivendicato, nonche' le indicazioni precise sui compiti di fatto espletati ed il raffronto delle prime con i secondi.

3. Il ricorso e' quindi fondato e va accolto. La sentenza deve quindi essere cassata con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte d'Appello di Napoli. Il giudice del rinvio provvedera' anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli.

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