Sulla connessione tra licenziamento disciplinare e procedimento penale

L'applicazione della normativa di cui all'articolo 8 del CCNL 1 settembre 1995, che prevede che il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con il procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, comporta che in relazione a licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, che ha natura ontologicamente disciplinare, la connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quello disciplinare impone, ai fini del superamento della fase di sospensione di quest'ultimo, la sussistenza di una sentenza definitiva, senza alcuna eccezione, nemmeno in caso di pronunzia di sentenza di patteggiamento. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 17 marzo 2009, n. 6462)



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l'applicazione della normativa di cui all'articolo 8 del CCNL 1 settembre 1995, che prevede che il procedimento disciplinare deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso con il procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva, comporta che in relazione a licenziamento intimato a motivo di una colpevole condotta del prestatore di lavoro, che ha natura ontologicamente disciplinare, la connessione tra i fatti oggetto del procedimento penale e quello disciplinare impone, ai fini del superamento della fase di sospensione di quest'ultimo, la sussistenza di una sentenza definitiva, senza alcuna eccezione, nemmeno in caso di pronunzia di sentenza di patteggiamento".

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