Sulla validità del contratto di formazione lavoro

In sede di controllo di validità del contratto di formazione e lavoro, specificamente di conformità al tipo descritto nella lettera b), comma 2 dell'articolo 16 del Dl 299/1994, convertito dalla legge 451/1994 la previsione dell'inserimento del lavoratore nell'azienda mediante un'esperienza intesa ad adeguare le capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo dell'impresa può non differire dall'istruzione teorica e pratica che l'impresa fornisce a qualsiasi neo assunto e che basta a giustificare la causa negoziale, quando si unisca alla finalità di agevolare l'inserimento professionale ossia a facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 8 maggio 2008, n. 11364)
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere

Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere

Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AT. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato DE MAJO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dagli avvocati BECHI VITTORIO, PINTO GIAN LUCA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

EN. FA., PI. MI., elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 25, presso lo studio dell'avvocato MAGARAGGIA DEBORA, rappresentati e difesi dall'avvocato DONI GRAZIA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1008/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 08/10/04 - R.G.N. 1122/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/08 dal Consigliere Dott. ROSELLI Federico;

udito l'Avvocato BECHI;

udito l'Avvocato DONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi del 21 novembre 2000 al Tribunale di Firenze EN. Fa. e PI.Mi. esponevano di essere stati assunti rispettivamente nel 1996 e nel 1997 dall'Az. tr. ar. fi. (At.) con contratto di formazione e lavoro, inquadramento nel settimo livello contrattuale e mansioni di conducente di autobus.

Negando di avere ricevuto una specifica formazione teorica e pratica, essi chiedevano dichiararsi la nullita' del contratto nonche' la costituzione fin dall'inizio di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento originario nel sesto livello e condanna dell'Azienda al pagamento delle differenze retributive.

Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda con decisione del 17 settembre 2001, riformata con sentenza dell'8 ottobre 2004 dalla Corte d'appello, la quale condannava l'Azienda a pagare agli appellanti le differenze retributive fra il settimo ed il sesto livello del ccnnl, con decorrenza dalle rispettive assunzioni.

La Corte osservava doversi considerare nullo.

Contratto di formazione e lavora non prevedente "un concreto percorso di arricchimento professionale" del lavoratore, non bastando all'osservanza della legge la sola intenzione del datore di lavoro di favorire l'incremento dell'occupazione. Il concreto percorso di arricchimento professionale, inoltre, non poteva identificarsi con l'istruzione propria di ogni traeva esperienza lavorativa ossia con la necessaria acquisizione di conoscenza delle caratteristiche della specifica azienda.

Nel caso di specie la prova testimoniale aveva dimostrato come le mansioni assegnate ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non differissero da quelle proprie degli assunti con contratto ordinario. Per di piu' il contratto collettivo prevedeva per tatti i conducenti di linea l'inquadramento nel sesto livello senza alcuna possibilita' di progressione in carriera, cio' che dimostrava ancora l'impossibilita' di preveder nel momento della costituzione del rapporto di lavoro, un vero percorso di arricchimento professionale. L'inquadramento dei due lavoratori nel

settimo livello e per il periodo della cosiddetta formazione era in realta' fittizio.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione, l'At. mentre l' En. e il PI. resistono con controricorso. Memorie utrinque.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione della Decreto Legge 16 maggio 1994, n. 299, articolo 16, comma 25, lettera b) conv. in Legge 19 luglio 1994, n. 451, sostenendo la conformita' del contratto di formazione e lavoro in questione al tipo ivi descritto e la sua esatta osservanza nella concreta fase esecutiva, e di conseguenza imputando alla Corte d'appello di avere erroneamente ricondotto la fattispecie concreta alla lettera a) dello stesso comma.

Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione della norma ora detta e dell'articolo 55 della stessa legge ritenendo erronea la tesi della Corte di merito, secondo cui deve distinguersi in ogni caso tra attivita' ordinaria di istruzione del lavoratore in azienda e e istruzione caratterizzante qualsiasi contratto di formazione e lavoro. Essa denunzia inoltre vizi di motivazione nell'interpretazione del contratto.

I due motivi, da esaminare insieme perche' connessi, sono fondati. L'articolo 16 cit., dettante norme in materia di contratti di formazione e lavoro, definisce nel comma 2 il contratto secondo i seguenti tipi: a) contratto mirato alla 1) acquisizione di professionalita' intermedie; 2) acquisizione di professionalita' elevate; b) contratto mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacita' professionali al contesto produttivo ed organizzativo dell'impresa. Il successiva comma 4 dice che la durata massima del contratto non puo' superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui alla lettera a), del comma 2 e i dodici mesi per i contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.

E' evidente anzitutto come il tipo negoziale sub b); concernente attivita' lavorative di esecuzione metto complessa e con titoli di studio di grado minore, richieda un'istruzione professionale piu' semplice. Ne' e' necessario, contrariamente a quanta ritenuto dalla Corte d'appello, che tale istruzione, impartita agli assunti ex comma 2, lettera b) cit., sia superiore nella quantita' e nella qualita' a quella necessaria a qualsiasi neo assunto, risiedendo il carattere differenziale fra contratto speciale e contratto ordinario nell'essere il primo finalizzato "all'inserimento professionale del lavoratore". La distinzione, operata dal collegio di merito fra istruzione comune e istruzione propria del contratto di lavoro di cui al Decreto Legge n. 299 del 1994 non e' nella legge ed e' canone ermeneutico comunemente accettato che dove la legge non distingue neppure all'interprete e' dato di distinguere.

Quanto all'agevolazione dell'inserimento professionale, essa si realizza quando al lavoratore gia' monito di requisiti legali (ad es. Patente di guida) e del titolo di studio, vengano fornite piu' specifiche nozioni esperienze, idonee a facilitarne l'accesso al mercato del lavoro, come ad es. la guida nel traffico di ina grande citta' e le regole di deontologia necessarie ai rapporti con i colleghi e con gli utenti del servizio di trasporto.

E' altrettanto evidente come il giudice di merito, a cui spetta di verificare l'eventuale vizio genetico della concreta causa negoziale (Cass. 7 gennaio 2003 n. 29), debba raffrontare il contratto sottopostogli con le varie previsioni dell'articolo 16 cit., al di la' delle prospettazioni in iure delle parti ed uniformandosi al principio di conservazione, del quale sono espressioni gli articoli 1367 e 1424 c.c..

Tale affronto e' mancato nel caso di specie, in cui la corte di merito ha bensi espresso generali considerazioni sulle finalita' perseguire dal legislatore ma non ha descritto e interpretato il contratto a lui sottoposto dalle parti onde verificarne la validita'. Come si legge nella sentenza qui impugnata, il Tributiate lo ricondusse all'articolo 16 cit., comma 2, lettera B), mentre il ricorso (pag. 2) dice di una durata di ventiquattro mesi.

Inoltre le assai diffuse considerazioni, cosi' della Corte come della ricorrente, intorno ai modi con cui il contratto venne eseguito ossia con cui venne fornita la formazione teorica e pratica sono utili solo nella misura in cui esse servono a ricostruire la volonta' dei contraenti (articolo 1362 c.c., comma 2) poiche' nella presente causa si disputa solo di validita' del negozio, ossa di vizio genetico della causa, e non di inadempimento degli obblighi da esso derivati, ossia di vizio sopravvenuto (cfr. Cass. 22 pugno 2006 n. 14465).

I detti errori di diritto e lacune della motivazione nell'interpretazione negoziale comportano la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte D'appello di Bologna, che procedera' a nuova qualificazione e controllo di validita' del contratto uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

A) Il controllo di validita' di un contratto di formazione e lavoro deve compiersi raffrontando il suo testo, ricostruito secondo le regole degli articoli 1362 c.c., e segg., con le previsioni di legge (nella specie Decreto Legge n. 299 del 1994 articolo 16 comma 2, conv. in Legge n. 451 del 1994) e verificandone la conformita', mentre il comportamento complessivo delle parti nella fase esecutiva (da valutare necessariamente quando trattisi di risoluzione per inadempimento ossia per difetto sopravvenuto della causa) puo' rilevare solo quale mezzo ermeneutico ausiliario ai sensi del capoverso articolo 1362 c.c., cit..

B) In sede di controllo di validita' del contratto di formazione e lavoro, e specificamente di conformita' al tipo descritto nel Decreto Legge n. 299 del 1994 articolo 16 comma 2, lettera b), conv. in Legge n. 451 del 1994 la previsione dell'inserimento del lavoratore nell'azienda mediante un'esperienza intesa ad adeguare la capacita' professionale Al contesto produttivo ed organizzato dell'impresa puo' non differire dall'istruzione teorica e pratica che l'impresa fornisce a qualsiasi neo assunto e che basta a giustificare le cause negoziale, quando si unisca alla finalita' di agevolare l'inserimento professionale ossia a facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro.

Il giudice di rinvio provvedera' anche sulle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese.


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