Trasformazione in tempo pieno del part-time

La trasformazione in tempo pieno del part-time può essere decisa dal giudice solo se la prestazione lavorativa è stata effettuata in maniera continuativa a tempo pieno e non parzialmente, anche se con modalità diverse rispetto alle iniziali pattuizioni.
(Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 3228 dell’11 febbraio 2008)



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Svolgimento del processo
1. Sacco Fabio conveniva dinanzi al Tribunale di Genova la spa Autostrade ed esponeva di
essere stato assunto dal 17.12.1996 alle dipendenze della convenuta quale esattore “part
time”. La prestazione lavorativa era prevista in 80 ore mensili, pari al 50% dell’orario
normale. La società non aveva mai indicato in maniera completa ed in via preventiva i turni
di lavoro, talché l’attore non aveva potuto programmare il proprio tempo libero o trovare
altra occupazione. Dal febbraio 1997 al maggio 2000 egli aveva sempre superato il tetto
delle ore previsto dall’art. 3, del Ccnl, lavorando in certi periodi anche per 160 ore mensili.
Dal 1.5.2000 l’orario era stato ridotto a 80 ore settimanali e solo dal 1.2.2001 i turni erano
stati fissati in anticipo, pur continuando la società a modificarli continuamente. Deduceva
l’attore che il rapporto di lavoro “part time” dissimulava un effettivo rapporto a tempo pieno
e pertanto chiedeva condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive
per il periodo 1.5.2000 - 30.6.2001, anche in via equitativa.
2. Previa costituzione ed opposizione della convenuta, il Tribunale accoglieva la domanda
attrice. Proponeva appello la società Autostrade e la Corte di Appello di Genova riformava la
sentenza di primo grado respingendo le domande attrici.
Questa, in sintesi, la motivazione della sentenza di appello:
- non sussiste nullità del ricorso introduttivo;
- nel merito, l’art. 5 del Ccnl del settore consente la stipulazione di contratti “part time”;
qualora la prestazione sia fissata in 80 ore mensili, l’azienda può richiedere (ed il lavoratore
può accettare) prestazioni supplementari fino a 120 ore mensili; tale ultima misura può
essere superata purché la media delle prestazioni per un bimestre non sia superiore a detto
limite (cioè 120 ore mensili) con un massimo per un mese di 144 ore;
- dai dati relativi al lavoro svolto dall’attore, risulta che egli ha superato le 160 ore mensili
“sporadicamente” ed ha raggiunto tale soglia “in rari casi”; ha superato “spesso” i limiti di
120 ore e di 144 ore mensili, ma non raggiungendo l’orario previsto per il tempo pieno;
quanto precede non consente di ritenere che si sia instaurato un rapporto a tempo pieno,
occorrendo al riguardo una sistematica prestazione lavorativa che sia pari a quella prevista
per tale rapporto;
- quanto alla domanda subordinata di risarcimento del danno, per il periodo anteriore al
1.5.2000 essa è inammissibile, per mancata indicazione della “causa petendi”; per il periodo
successivo, la domanda è rimasta sfornita di prova.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione Sacco Fabio, deducendo due motivi.
Resistono con controricorso le società Autostrade e Autostrade per l’Italia. Le parti hanno
presentato memorie integrative.
Motivi della decisione
4. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi
dell’art. 360 n. c.p.c., degli artt. 5 della Legge n. 863.1984, 1362 c.c., e ss., 12, 115, 116
c.p.c.; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della
controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c.: la nullità o la simulazione del rapporto di lavoro “part
time” sono state dedotte fino dal ricorso introduttivo in ragione dell’assenza di turni
prefissati e della sistematica violazione del Ccnl quanto ai limiti posti alle ore supplementari.
Tali limiti, fissati dall’art. 5 del Decreto Legge n. 726.1984, convertito con modificazioni nella
L. n. 863 del 1984, sono imperativi, tanto che per la loro violazione è comminata una
sanzione amministrativa. L’orario di lavoro “part time” è finalizzato a tutelare il tempo libero
del lavoratore. La Corte di Appello, pur avendo accertato il sistematico superamento dei
limiti imposti dalla legge e dal Ccnl, non ha ritenuto di dare atto della trasformazione del
rapporto di lavoro “part time” in un rapporto di lavoro a tempo pieno.
5. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a
sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione,
perché la Corte di Appello non ha tenuto conto che l’attore aveva eccepito come non fossero
state prese in considerazione le ore di lavoro straordinario, le festività lavorate e le ferie non
fruite, il che avrebbe consentito di raggiungere la soglia del tempo pieno.
6. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente
connessi.
7. Il primo motivo è infondato. Va preliminarmente dato atto che né la legge né il Ccnl
prevedono la trasformazione del rapporto di lavoro “part time” in rapporto a tempo normale
qualora il tetto delle ore previsto per il tempo parziale venga superato. La giurisprudenza
ammette che “un rapporto di lavoro a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di
lavoro a tempo pieno per fatti concludenti, nonostante la difforme pattuizione iniziale, a
causa della continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a
tempo pieno, non occorrendo a tal fine alcun requisito formale” (Cass. 18.3.2004 n. 5520).
Anche temperando tale principio nel senso che potrebbe essere sufficiente al fine
considerato una prestazione sistematica di lavoro pari o di poco inferiore all’orario normale,
nondimeno la Corte di Appello accerta che nella specie, mentre è stato spesso superato il
monte - ore consentito per il “part time”, la prestazione pari all’orario normale è avvenuta
sporadicamente o in rari casi. Quanto precede costituisce accertamento in fatto, non
suscettibile di riesame da parte della Corte di Cassazione e supportato da motivazione
adeguata.
8. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile. Premesso che la Corte di Appello risulta
avere considerato tutto l’orario di lavoro prestato dall’attore, questi sostiene che
computando alcune voci (straordinario, festività, ferie) il tetto delle ore previsto per l’orario
normale sarebbe superato; peraltro non chiarisce né deduce a quanto ammontavano tali
ore, quando furono prestate e se le stesse furono prestate con tale sistematicità da superare
costantemente le 160 ore mensili.
9. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Giusti motivi, in relazione
all’opinabilità della materia del contendere, alla difficoltà di una ricostruzione “ex post” degli
orari di lavoro effettivi ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la
compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di
legittimità.

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