Trattamento di fine rapporto ed enti privatizzati


Con sentenza n.42 del 2007 la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso proposto da un ente comunale di consumo, trasformato in società per azioni ed in seguito fallito, ha condannato l'ente al pagamento in favore di un dipendente del trattamento di fine rapporto.
In particolare, la Corte ha stabilito che la legge n.68 del 1993 che prevede la possibilità per i comuni di trasformare gli enti di consumo in società per azioni, abilita ma non obbliga detti enti ad effettuare la trasformazione. Ne consegue che una volta che l'ente abbia optato per la trasformazione esso soggiace all'intera disciplina del codice civile in tema di responsabilit?.
Ove poi si consideri che il pacchetto azionario nel primo periodo ? di esclusiva propriet? dell'ente locale, deve ritenersi applicabile l'art.2362 c.c. e dunque se la cessazioni interviene nel periodo in cui il comune ? unico azionista il lavoratore ha diritto di pretendere l'adempimento con riguardo al trattamento di fine rapporto complessivamente maturato alle dipendenze dell'ente di consumo.

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