Tutte le indennita' conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto

Tutte le indennita' conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, e quindi, tutte le indennita' aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennita' per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto (Cass. n. 3582/2003, n. 22803/2006, n. 10972/2009; id. n. 2196/2012 tutte in tema di indennita' risarcitorie conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro).

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 6 settembre 2013, n. 20482



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente

Dott. VIRGILIO Biagio - Consigliere

Dott. GRECO Antonio - Consigliere

Dott. CIGNA Mario - Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) elettivamente domiciliato a (OMISSIS) presso l'Avv. (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

AGENZIA delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale e' rappresentata e difesa;

- controricorrente -

avverso la sentenza n.48/29/06 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, depositata il 25.1.2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.3.2013 dal Consigliere Dott. Roberta Crucitti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) propose ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rimborso, dallo stesso presentata, della trattenuta IRPEF operata dal datore di lavoro sulla somma alla quale quest'ultimo era stato condannato, a seguito di licenziamento illegittimo, quale risarcimento del danno Legge n. 300 del 1970, ex articolo 18.

La Commissione Tributaria di prima istanza accolse il ricorso ma detta sentenza, a seguito di appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, venne riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte con la sentenza indicata in epigrafe.

Ritennero i Giudici di appello che la sentenza del Giudice del lavoro (dichiarativa dell'illegittimita' del licenziamento subito dal (OMISSIS)) aveva risarcito un lucro cessante, come tale costituente reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 6, comma 2. Inoltre, la C.T.R. rilevo' che, in genere, tutte le somme ed i valori comunque percepiti, anche a titolo risarcitorio, a seguito di provvedimenti dell'Autorita' Giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, sono assoggettati a tassazione separata.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per la cassazione, affidato a tre motivi, (OMISSIS).

Ha resistito con controricorso Agenzia delle Entrate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo - rubricato "violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 18, (articolo 360, comma 1, n.3)" il ricorrente deduce l'errore in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere che l'indennita' liquidata dal Tribunale del Lavoro avrebbe la funzione di risarcire il danno da lucro cessante patito dal lavoratore in seguito alla sospensione dell'erogazione dello stipendio in forza di un licenziamento disciplinare illegittimo laddove tale indennita' ha, invece, natura sanzionatoria dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro.

2. Con il secondo motivo si denunzia la sentenza impugnata di omessa ovvero insufficiente motivazione circa il fatto controverso decisivo per il giudizio costituito dalla valutazione delle somme, erogate al lavoratore illegittimamente licenziato, come risarcimento del lucro cessante patito dal lavoratore per la sospensione della retribuzione nel periodo intercorrente tra il comminato licenziamento e la declaratoria di illegittimita' dello stesso. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. avrebbe del tutto trascurato di motivare in ordine alla funzione dell'indennita' prevista dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, procedendo direttamente a decidere se ci trovasse di fronte al risarcimento di un lucro cessante o di un danno emergente.

Con il terzo motivo - rubricato "violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 16, (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) il ricorrente deduce che la disposizione posta dalla C.T.R. a fondamento della decisione (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 16), ai sensi della quale sono sottoposte a tassazione separata tutte le somme percepite, anche a titolo risarcitorio, in seguito a provvedimento dell'Autorita' giudiziaria relativo alla risoluzione del rapporto di lavoro, si limita a disciplinare le modalita' di tassazione dei redditi che devono ritenersi imponibili ma nulla dice circa l'imponibilita' ai fini IRPEF delle predette somme.

4. Il ricorso e' infondato.

4.1. In tema di licenziamento illegittimo questa Corte ha reiteratamente affermato che la corresponsione dell'indennita' commisurata alla retribuzione non effettivamente percepita costituisce presunzione "iuris tantum" di lucro cessante, mentre l'indennita' prevista dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 18, nel suo minimo ammontare di cinque mensilita', costituisce una presunzione "iuris et de iure" del danno causato dal recesso assimilabile ad una sorte di penale connaturata al rischio di impresa (cfr. Cass. sez. lav. n. 18146/07; id. n. 23666/2011). Ed ancora che "l'importo pari a cinque mensilita' della retribuzione, previsto dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 5, rappresenta una parte irriducibile dell'obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento" e che "quest'ultima obbligazione non ha una natura giuridica ne' una causa distinta da quella che connota l'obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento. Essa ne costituisce, piuttosto, una parte, di importo - per come detto - in ogni caso irriducibile, dovuto anche ove la reintegra dovesse seguire a meno di cinque mesi dal licenziamento invalido" (Cass. n. 19770 del 2009).

Cio' posto, va rilevato che, a norma del d.p.r. n. 917 del 1986, articolo 48, comma 1 (nel testo qui in rilievo) "il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili in dipendenza del rapporto di lavoro, comprese le somme percepite a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito e le erogazioni liberali"; a mente dell'articolo 6, comma 2, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi., e le indennita' conseguite... a titolo di risarcimento dei danni, esclusi quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti"; e l'articolo 16, comma 1, lettera a) del medesimo ". (nel testo risultante dalla modifica operata dal Decreto Legge n. 41 del 1995, articolo 32, comma 1, convertito nella Legge n. 85 del 1995) dispone che l'imposta si applica separatamente sulle indennita' e sulle somme percepite una tantum in "dipendenza della cessazione" dei rapporti di lavoro dipendente, nonche' a somma e valori, comunque percepiti "anche se a titolo risarcitorio...a seguito di provvedimento dell'Autorita' giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro".

Dalla lettura coordinata di tali norme la giurisprudenza consolidata di questa Corte ha tratto il principio, cui si ritiene dare continuita', secondo cui "nella materia oggetto di odierno esame, costituisce ius receptum che" tutte le indennita' conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione di quelli dipendenti da invalidita' permanente o da morte, e quindi, tutte le indennita' aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennita' per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto (Cass. n. 3582/2003, n. 22803/2006, n. 10972/2009; id. n. 2196/2012 tutte in tema di indennita' risarcitorie conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro).

La sentenza impugnata ha, correttamente, applicato la norma di riferimento come interpretata da questa Corte onde va esente da censura.

Le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e di tutte le peculiarita' della fattispecie, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese di questo grado.

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