Valutazione prove concorsuali - obbligo di motivazione

Il Consiglio di Stato ha stabilito, con sentenza del 18 ottobre 2006, n.6196, che in materia di concorso per uditori giudiziari, sono illegittimi tanto il provvedimento di esclusione dalle prove orali quanto il giudizio di non idoneit? che sia stato espresso senza ulteriori specificazioni dalla Commissione d'esame limitatamente alla prova scritta di diritto civile e romano, allorch? la Commissione non abbia assolto l'onere motivazionale che essa stessa aveva ritenuto di doversi imporre: nella fattispecie la Commissione aveva deliberato di non ritenere preclusiva per l'ammissione alle prove orali l'insufficiente trattazione delle questioni concernenti il tema di diritto romano, a condizione dell'esauriente svolgimento degli altri temi, in particolare di quello di diritto civile. La ritenuta inidoneit? del tema senza ulteriori specificazioni non consente, invero, di apprezzare il peso specifico rivestito, all'interno della valutazione, dalle singole trattazioni di diritto civile e di diritto romano, con conseguente impossibilit? di valutare se la Commissione abbia correttamente o meno fatto esercizio del proprio potere discrezionale di rivalutazione ed approfondimento. L'Amministrazione dovr? pertanto procedere ad una nuova correzione della prova scritta di diritto civile e romano con l'indicato obiettivo, fra l'altro, di approfondire il peso, ai fini dell'ammissione alle prove orali, vista la sufficienza della altre prove, della trattazione delle questioni di diritto romano.

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