Vi è demansionamento se il lavoratore passa da compiti operativi di responsabilità a quelli di mera consulenza

Vi è demansionamento nell'ipotesi in cui il lavoratore, pur mantenendo la qualifica, viene deprivato delle mansioni di studio di strategie finanziarie e di studio del sistema fiscale italiano, implicante responsabilita' in ordine ad un settore di vitale e crescente importanzadell'attore del contenuto corrispondente alla professionalita' acquisita, per essere "relegato" per cosi' dire da compiti operativi di responsabilita' a compiti di studio e consulenza. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile,Sentenza del 30 settembre 2009, n. 20980)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATTONE Sergio - Presidente

Dott. ROSELLI Federico - Consigliere

Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere

Dott. DI CERBO Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 14733-200G proposto da:

AX. AS. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARAZZA MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARDILLO CARLO, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

DOTT. MA. GI. ;

- intimato -

sul ricorso 18679-2006 proposto da:

MA. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOSIO CESARE, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

AX. AS. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARAZZA MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARDILLO CARLO, giusta mandato in calce al ricorso;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 651/05 del 13/09/05, della CORTE D'APPELLO di GENOVA R.G.N. 1142/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l'Avvocato CARDILLO CARLO;

udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 19.12.2001, la spa Ax. As. proponeva appello avverso la sentenza 29.6.2001 del Tribunale di Genova, con la quale la convenuta era stata condannata a pagare al dr. Ma.Gi. le somme rispettivamente di lire 23.100.000 e 200.000.000, a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno alla professionalita', conseguenti a dequalificazione professionale a partire dal 15.1.1975 e fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. L'appellante contestava "in toto" la sentenza di primo grado, sia in punto di "an" sia in punto di liquidazione del "quantum". Contestava in particolare la sussistenza di una dequalificazione professionale, posto che al Ma. , dirigente, erano sempre stati attribuiti compiti importanti e delicati, a prescindere dalla operativita' gestionale.

2. Si costituiva l'attore Ma. e proponeva appello incidentale. La Corte di Appello di Genova rinnovava la consulenza tecnica di ufficio di carattere medico-legale ed all'esito confermava la sentenza di primo grado.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

- il Ma. , assunto come dirigente di secondo grado, aveva compiti di capo del personale e capo contabile, con sessanta lavoratori alle proprie dipendenze; nel (OMESSO) dette mansioni venivano estese alla societa' UA. , appartenente al medesimo gruppo;

- con ordine di servizio del (OMESSO), all'attore veniva affidata la funzione di studio di investimenti finanziari e di problemi fiscali; anche a seguito della promozione formale a direttore, avvenuta nel (OMESSO), nessun sostanziale mutamento avveniva in ordine alle mansioni predette;

- nel (OMESSO) il Ma. veniva incaricato di studi finanziari e di consulenza fiscale, ma quest'ultima mansione gli veniva poi sottratta perche' i problemi fiscali venivano affidati ad un consulente esterno;

- nel frattempo l'attore cessava di essere alle dirette dipendenze del direttore generale e passava alle dipendenze di altro dirigente;

- in sostanza, il Ma. perdeva ogni potere decisionale e la di lui attivita' consultiva si riduceva alla redazione di dichiarazioni fiscali nonche' ad uno studio di fattibilita' di una (OMESSO);

- non e' quindi a dubitarsi della sussistenza del demansionamento;

- il danno biologico e' stato correttamente valutato nel 10% da parte del consulente tecnico; essendo tale percentuale di invalidita' ricollegabile con nesso causale al demansionamento, mentre altre affezioni vanno ascritte a cause naturali ed a predisposizione personale, non e' possibile attribuire una somma maggiore;

- non vi e' dubbio circa la dequalificazione, la quale ha comportato lesione del "diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalita' nel luogo di lavoro, menomato dalla lesione della sua immagine professionale e della sua dignita' personale, diritto fondamentale che trova la sua fonte nell'articolo 2 Cost.; quale logico corollario di tale assunto il danno alla professionalita', quale danno non patrimoniale, si affianca al possibile danno biologico (inteso quale lesione all'integrita' psicofisica) e comporta necessariamente la sua valutazione equitativa. Il danno risarcibile, pertanto, e' ravvisato nella stessa lesione del diritto fondamentale, senza necessita' di indagare l'eventuale ulteriore danno conseguenza";

- tenuto conto della durata del demansionamento, del suo progressivo aggravamento, dell'immagine professionale e della dignita' personale del Ma. , quanto meno nell'ambiente lavorativo; della frustrazione di aspettative di carriera, di perdita di chances, si liquida una somma pari al 10% delle retribuzioni fruite.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione la spa Ax. As. , deducendo tre motivi. Resiste con controricorso Ma. Gi. , il quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi. La ricorrente ha proposto controricorso al ricorso incidentale. Le parti hanno presentato memorie integrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale, essendo stati proposti contro la medesima sentenza, vanno riuniti. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha fatto malgoverno delle risultanze documentali e testimoniali, che trascrive, trascurando di considerare che la qualita' delle mansioni non dipende dal numero delle persone sottoposte, ma dal contenuto dei compiti affidati al lavoratore. Nella specie, la mansione di studio di strategie finanziarie e di studio del sistema fiscale italiano implicava responsabilita' in ordine ad un settore di vitale e crescente importanza. Non vi e' dubbio che il Ma. e' stato promosso ed ha avuto la responsabilita' di strutture di coordinamento, in relazione anche alle dimensioni crescenti del gruppo, ha continuato a far parte del comitato di direzione ed e' rimasto attivo finche' non si e' ammalato.

5. Il motivo e' infondato. Esso, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, chiede alla Corte di Cassazione il riesame nel merito del materiale probatorio, al fine di escludere la dequalificazione ed il demansionamento, che la Corte di Appello di Genova ha invece ravvisato, esaminando il contenuto delle mansioni via via affidate al Ma. , a prescindere dalla qualifica dirigenziale che egli indubbiamente ha rivestito. Il giudice di merito ha ravvisato il demansionamento nel fatto che, pur mantenendo la qualifica, il datore di lavoro ha sostanzialmente deprivato le mansioni dell'attore del contenuto corrispondente alla professionalita' acquisita, "relegandolo" per cosi' dire da compiti operativi di responsabilita' a compiti di studio e consulenza, la cui importanza e' sostenuta dalla ricorrente, ma viene invece esclusa dalla Corte di Appello con motivazione adeguata, esauriente, immune da vizi o lacune logiche, talche' essa motivazione si sottrae ad ogni censura in sede di legittimita'.

6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2103 c.c., per non avere la Corte di Appello tenuto conto che l'asserita modificazione delle mansioni del Ma. non ha comportato dequalificazione, essendo stato il medesimo incaricato di missioni speciali e di rappresentanza presso altre societa' del gruppo, tanto che la (OMESSO) da lui studiata venne attuata.

7. Il motivo e' infondato. Valgono le considerazioni svolte a proposito del motivo che precede: si richiede alla Corte di Cassazione un riesame del fatto, onde verificare la sussistenza di una equivalenza di mansioni che la Corte di Appello ha escluso con adeguata motivazione, avendo posto in evidenza, come detto, il sostanziale svuotamento delle mansioni dirigenziali acquisite dal Ma. . Nel ragionamento della Corte di Appello non si ravvisa alcuna contraddizione o lacuna logica, talche' l'impianto fattuale della sentenza di merito rimane fermo.

8. Con il terzo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 2697 c.c. nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha riconosciuto il danno da demansionamento senza che il Ma. abbia fornito la prova della sussistenza del danno stesso, che e' stato erroneamente considerato "in re ipsa". Il presunto danno alla professionalita' non puo' considerarsi un "danno evento"; vige quindi la regola secondo la quale chi allega di avere subito un danno deve provarne l'esistenza ed il nesso di causalita'. Evidenzia ancora la ricorrente che il Ma. ha atteso 18 anni prima di azionare la presunta dequalificazione, laddove il suo silenzio doveva essere apprezzato anche sotto il profilo dell'acquiescenza. In ogni caso e' ingiustificata l'attribuzione della somma di lire 200 milioni. Si contesta poi l'accertamento operato dal consulente tecnico, il quale ha ricollegato una percentuale dell'invalidita' dell'attore - 10% su 80% complessivo - ad un presunto "mobbing verticale" che per vero il Ma. non ha mai denunciato.

9. Il motivo e' fondato e va accolto nei limiti di cui "infra". Non e' dubbio che si sia verificato un sostanziale demansionamento a danno dell'attore ed il fatto di avere egli atteso 18 anni per azionare le proprie pretese non puo' essere introdotto in questa sede come motivo di acquiescenza, circostanza questa esclusa dalla sentenza di merito. Ma, una volta affermato che il demansionamento sussiste e si e' protratto nel tempo, rimane il problema della prova dell'esistenza di un danno risarcibile e del nesso causale.

10. La Corte di Appello ha liquidato un danno da demansionamento, del quale ha debitamente illustrato le caratteristiche, quale lesione di un diritto fondamentale dell'individuo e quindi risarcibile anche sotto il profilo non patrimoniale, ed ha nel contempo affermato che tale danno e' risarcibile "ex se". Tale affermazione non puo' essere condivisa: Cass. 19.12.2008 n. 29832 afferma che in tema di demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva, non puo' prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Mentre il risarcimento del danno biologico e' subordinato all'esistenza di una lesione all'integrita' psico fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni. Nella specie, la Corte di Appello liquida il danno da demansionamento, inteso non come danno esistenziale ma come lesione della professionalita' e della dignita' del lavoratore, dando per scontato che i presupposti in fatto sussistano, laddove era necessario un accertamento in fatto circa l'esistenza di un pregiudizio e del nesso causale. Il danno non patrimoniale e' risarcibile nei casi previsti dalla legge, vale a dire in caso di fatto-reato, di lesione per la quale la norma positiva prevede il risarcimento del danno, ed infine in caso di lesione di diritti fondamentali (e' il caso di specie): Cass. SU 11.11.2008 n. 26972. Ma rimane il problema della prova dell'esistenza del danno e del nesso causale, prova che non puo' essere presupposta. Non e' ammissibile la categoria del "danno esistenziale" (ibidem) ed il danno non patrimoniale, nella cui categoria viene ricondotto il danno biologico, deve essere derivato da una lesione di un diritto costituzionalmente riconosciuto, deve essere grave e non futile (ancora Cass. n. 26972.08). In altri termini, il giudice, in caso di accertato demansionamento, deve procedere alla liquidazione del danno sulla base di una ricostruzione in fatto della vicenda, dell'accertamento anche presuntivo in dell'esistenza di un danno risarcibile e del nesso di causalita' (Cass. 26.6.2006 n. 14729). Poiche' la sentenza impugnata non motiva in ordine a quanto precede, limitandosi a formulare affermazioni di principio e ravvisando il danno "in re ipsa", essa va cassata "in parte qua" ed il processo va rimesso ad altra Corte di Appello la quale procedera' a nuovo esame della fattispecie, attenendosi al seguente principio: "accertato un demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalita' richiesto dal lavoratore non puo' prescindere dalla dimostrazione in fatto dell'esistenza del danno e del nesso causale tra di esso e il demansionamento; va tenuto conto che trattasi di danno non patrimoniale, onde va evitata ogni duplicazione con altre voci di danno non patrimoniale che abbiano la stessa fonte causale".

11. Con il primo motivo del ricorso incidentale, Ma. Gi. denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, con particolare riguardo alla liquidazione del danno biologico. Erroneamente la Corte di Appello ha condiviso la consulenza tecnica di ufficio del dott. Ca. , la quale ha riconosciuto un danno biologico pari ad appena il 10%, senza considerare che tutto il danno riscontrato all'integrita' psicofisica dell'attore andava ascritto alla pregressa dequalificazione, quanto meno sotto il profilo del nesso concausale.

12. Poiche' la sentenza di appello viene cassata in relazione all'accertamento ed alla liquidazione del danno, il motivo puo' considerarsi assorbito: infatti spettera' al giudice di rinvio, una volta ricostruito il nesso causale ed accertato il danno risarcibile, procedere anche alla quantificazione dell'eventuale danno biologico, inteso quale danno all'integrita' psico-fisica accertabile con indagine medico-legale. Con l'avvertenza che, nell'ambito del danno non patrimoniale, va evitata ogni duplicazione ingiustificata di voci o tipi di danno: che il danno biologico sia da ricondurre a danno non patrimoniale appare ormai acquisito, stante Cass. SU n. 26972 cit.). Nell'effettuare tale riesame, il giudice del rinvio potra' anche stabilire un danno biologico inferiore o superiore al 10%.

13. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il Ma. deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, dell'articolo 1226 c.c., nonche' omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello, accertato il danno alla professionalita', ha proceduto alla relativa liquidazione con riferimento al 10% della retribuzione storicamente percepita, tenendo conto dell'inerzia del lavoratore per 18 anni e dei periodi di assenza per malattia. Sottoposto a critica il ragionamento della Corte di Appello, il ricorrente si duole della insufficiente liquidazione del danno in questione, del quale chiede un aumento inclusa la componente "danno esistenziale".

14. Il motivo e' assorbito, dato che il giudice del rinvio dovra' procedere a nuova liquidazione del danno, una volta accertati i presupposti. Va comunque tenuto presente che "il danno esistenziale, non costituendo una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientrando nel danno non patrimoniale, non puo' essere liquidato separatamente solo perche' diversamente denominato, richiedendosi, nei casi in cui sia risarcibile come danno non patrimoniale, che sussista da parte del richiedente l'allegazione di elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entita' del pregiudizio" (Cass. 16.2.2009 n. 3677).

15. Per i suesposti motivi, rigettati il primo e secondo motivo del ricorso principale, va accolto il terzo motivo e la sentenza di appello deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Cio' determina l'assorbimento dei due motivi del ricorso incidentale. La causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di Torino, la quale provvedera' anche sulle spese del grado di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

riunisce i ricorsi; rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo motivo, assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Torino.

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