viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravita', sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro

In caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalita' fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravita', sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalita', l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalita' e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 20 settembre 2013, n. 21633



- Leggi la sentenza integrale -

LAVORO ED OCCUPAZIONE - LICENZIAMENTO - DISCIPLINARE
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 24288/2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 39/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2011 R.G.N. 3365/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2013 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l'Avvocato (OMISSIS); udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 39/11 del 27 gennaio 2011, rigettava l'impugnazione proposta da (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1175 del 2010, con la quale il suddetto giudice di primo grado aveva respinto la domanda dell' (OMISSIS) di declaratoria di illegittimita' del licenziamento intimatogli dalla Banca, per giusta causa, il 28 maggio 2008, e di condanna della stessa alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

Il Tribunale evidenziava che l' (OMISSIS) aveva consentito, autorizzando la relativa negoziazione per cassa, che venissero posti all'incasso assegni di traenza non trasferibili emessi a favore di soggetti terzi non correntisti, e cio' in violazione delle norme di legge volte a contrastare il riciclaggio di danaro di sospetta provenienza illecita. Sottolineato il ruolo di particolare delicatezza e rilevanza rivestito dal direttore di filiale, il Tribunale di Roma evidenziava la gravita' dell'illecito contestato, trattandosi di condotta posta in essere in violazione della normativa interna dettata per la gestione dei rapporti con i clienti ed in dispregio delle disposizioni di legge. Escludeva che il dipendente potesse andare esente da responsabilita' per aver ottenuto dal Capo Area espressa autorizzazione ad agire nei termini ritenuti illeciti, palesandosi al piu' anche la responsabilita' di quest'ultimo, e riteneva la sanzione proporzionata alla gravita' della condotta.

La Corte d'Appello riteneva la legittimita' del licenziamento sia pure per ragioni parzialmente difformi da quelle indicate nella motivazione della sentenza del Tribunale.

Il giudice di secondo grado, in particolare, affermava che la contestazione riguardava la violazione della normativa bancaria nella quale rientravano le norme dettate in tema di negoziazione degli assegni del Regio Decreto n. 1736 del 1933, e non vi era il richiamo alla normativa antiriciclaggio in ragione dell'importo degli assegni.

2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre (OMISSIS) prospettando quattro motivi di ricorso.

3. Resiste con controricorso la (OMISSIS), che ha depositato memoria in prossimita' dell'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) deduca la violazione e falsa applicazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 7, comma 2, e degli articoli 1175 e 1375 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all'esame delle risultanze processuali (articolo 360 c.p.c., n. 5); violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 166 c.p.c..

Espone il ricorrente che il presupposto storico da cui sarebbero scaturiti gli addebiti e' costituito da un decreto di sequestro del 18 marzo 2008, adottato in un'indagine che non riguardava esso ricorrente, ne' la Filiale (OMISSIS), ne' l'attivita' posta in essere dallo stesso quale direttore della filiale.

Tanto premesso, censura l'affermazione della Corte d'Appello che la contestazione del 12 maggio 2008 era stata tempestiva in quanto la Banca, in ragione dei complessi accertamenti che si erano dovuti effettuare, aveva avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilievo disciplinare solo in epoca immediatamente antecedente alla suddetta data.

La motivazione sul punto sarebbe priva di logica, in quanto pone quale termine iniziale le indagini del Servizio di Internal Audit di (OMISSIS), disposte a seguito del suddetto sequestro preventivo, che riguarda soggetti indagati che nulla avevano a che fare con (OMISSIS) o con il ricorrente, estraneo ad essi, senza precisare per quale ragione non veniva data rilevanza alla conoscenza concreta di fatti attinenti alla attivita' bancaria della Filiale di (OMISSIS) diretta dall' (OMISSIS), di cui l'Istituto di credito era notiziato per tempo e rispetto ai quali nulla aveva obiettato dal settembre 2007.

1.1. Il motivo non e' fondato e deve essere rigettato.

In materia di licenziamento disciplinare, il principio dell'immediatezza della contestazione, che trova fondamento nella Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 7, commi 3 e 4, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettivita', e, dall'altro, ad assicurare che il potere datoriale sia esplicato secondo canoni di buona fede ostativi a che lo stesso possa servirsi "ad libitum" dell'arma del recesso (cfr., Cass., n. 1995 del 2013).

In tema di licenziamento per giusta causa, l'immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore (cfr, Cass., n. 15649 del 2010).

Nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena l'illegittimita' del licenziamento (cfr, Cass., n. 3532 del 2012).

Nella specie, la Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi con congrua e logica motivazione che si sottrae alle censure prospettate.

I fatti in questione venivano all'attenzione dell'Istituto solo a seguito degli accertamenti che venivano effettuati in ragione delle vicende scaturenti da un provvedimento di sequestro relativo a soggetti diversi dal ricorrente.

La Corte d'Appello sul punto, nell'assumere la statuizione censurata, teneva conto delle risultanze istruttorie, in particolare delle testimonianze rese nel giudizio di primo grado da due testi addetti, all'epoca dei fatti al (OMISSIS), che confermavano la relazione redatta il 14 ottobre 2008, nella quale si evidenziava che gli accertamenti ebbero inizio solo a seguito della notifica del sequestro disposto dalla procura di Viterbo e riguardavano non gia' la sola societa' (OMISSIS) srl (titolare del conto indicato nel provvedimento di sequestro) ma anche i nominativi di M.E., che sebbene indicato come soggetto inesistente dalla Procura della Repubblica (capo a della imputazione provvisoria), in realta' risultava essere garante di una posizione, ossia quella di G.L., a sua volta moglie e garante di P.F..

Precisava la Corte d'Appello, come i testi avessero fatto presente che le indagini erano state approfondite e complesse e avevano richiesto l'utilizzo a tempo pieno di quattro unita', in quanto vennero esaminate tutte le operazioni effettuate dai diversi nominativi da controllare a far tempo dalla data di accensione dei conti correnti.

Pertanto, la conclusione cui perviene la Corte d'Appello, che solo in epoca immediatamente antecedente la contestazione la Banca fosse venuta a conoscenza dei fatti ritenuti di rilievo disciplinare e' congruamente motivata tenuto conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimita'.

2. Con il secondo motivo di ricorso e' prospettata la violazione e falsa applicazione degli articoli 219, 1175, 1375 e 1176 c.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3); errata o insufficiente motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5).

L' (OMISSIS), richiama il punto della sentenza in cui si prende in esame, con riguardo all'apertura del conto corrente di corrispondenza intestato alla societa' (OMISSIS) srl, la violazione della normativa interna sulla accensione dei rapporti che richiedeva l'autorizzazione superiore nei casi di rapporti da instaurare con soggetti non residenti nella zona di competenza della filiale, come nel caso di specie.

Ad avviso di esso ricorrente, la gravita' dell'inadempimento doveva essere contemperato con l'obbligo di diligenza imposto al responsabile di filiale di incrementare la clientela privata della Filiale stessa. Inoltre, detto inadempimento non potrebbe conciliarsi con l'incremento attivo che il ricorrente aveva apportato alla Filiale nel periodo 2005-2007, in cui ne era stato direttore, per il quale era stato premiato dalla Direzione centrale, palesandosi una contraddittorieta' nell'operare della Banca.

L'inattivita' quasi totale del conto e l'assenza di nocumento patrimoniale avrebbe dovuto rilevare ai fini della gravita' dell'inadempimento.

2.1. Il motivo non e' fondato e deve essere rigettato.

Come questa Corte ha gia' avuto modo di affermare, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalita' fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravita', sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalita', l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalita' e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza.

Spetta al giudice di merito valutare la congruita' della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravita' rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo alla configurazione che della mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma pure all'intensita' dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalita' di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia (Cass., n. 14586 del 2009).

Ancora, va considerato che la giurisprudenza di legittimita' ha riconosciuto il ruolo essenziale svolto nella valutazione del fatto posto alla base del licenziamento dalla prognosi che in base ad esso debba farsi sulla idoneita' del dipendente a garantire il futuro adempimento degli obblighi collegati al rapporto.

E' stato infatti affermato che nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che e' differenziata l'intensita' della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualita' del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell'oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialita' del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass., n. 12263 del 2005).

Nella specie la Corte d'Appello con adeguata e logica motivazione, ha applicato correttamente i suddetti principi, facendo specifico riferimento al rilievo dei compiti affidati al responsabile di filiale, ponendo in luce come lo stesso secondo l'organigramma aziendale, assume la funzione di primo garante della correttezza delle operazioni compiute giacche' "incaricato di assicurare la disciplina ed il regolare svolgimento delle operazioni compiute nella dipendenza da lui diretta".

La suddetta apertura del conto corrente intestato alla societa' (OMISSIS) srl, violava la normativa interna sulla accensione dei rapporti che richiedeva la previa autorizzazione superiore nei casi di rapporti instaurati con soggetti non residenti nella zona di competenza della Filiale.

Con congrua motivazione, la Corte d'Appello non ha attribuito rilievo alla circostanza che il conto fosse stato inattivo, in quanto il fatto in se' ledeva la disciplina interna, ragionevolmente volta a consentire una valutazione d'insieme dell'andamento delle operazioni nelle diverse aree cittadine ove vi erano filiali della Banca.

3. Con il terzo motivo di ricorso e' prospettato il carattere incongruo e insoddisfacente della motivazione (articolo 360 c.p.c., n. 5), in relazione ad un punto controverso della fattispecie.

Il ricorrente censura la statuizione della Corte d'Appello che con riferimento al contratto del 24 settembre 2007, sottoscritto da M. E., costituitosi fideiussore di G.L., fino alla concorrenza di euro 250.000,00, rilevava che la difformita' delle firme apposte rispetto a quella impressa sulla carta d'identita', risultava percepibile ictu oculi, sicche' riteneva che esso appellante non avesse agito con la necessaria diligenza che l'operazione richiedeva.

La sentenza non precisa rispetto a quale parametro di verifica e di analisi possa dirsi percepibile ictu oculi la difformita' di firma.

Tale affermazione, peraltro, non si concilierebbe con quanto riferito nella sentenza di primo grado, che (OMISSIS), per verificare il carattere apocrifo della firma, avesse dovuto rivolgersi ad un perito grafologo.

La sentenza non indica, altresi', quale sarebbe stata la diligenza concreta da applicare all'operazione specifica, tenuto conto anche che l'adempimento di un mutuo erogato a G.L. da (OMISSIS), per cui veniva rilasciata la fideiussione, era gia' garantito da ipoteca.

In sintesi, il ricorrente espone che dalla motivazione della sentenza non e' comprensibile quale sia stato il percorso logico-deduttivo seguito per giungere all'affermazione della negligenza del ricorrente nell'operazione in questione.

3.1. Il motivo non e' fondato e deve essere rigettato.

Occorre premettere che la giurisprudenza di legittimita', nell'esaminare fattispecie di responsabilita' bancaria, ma con affermazione che per alcuni aspetti puo' trovare applicazione anche nel caso in esame, ha enunciato il principio, secondo cui la banca puo' essere tenuta responsabile del pagamento di un assegno falsificato non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui una tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non e' tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, ne' e' tenuto a mostrare le qualita' di un esperto grafologo (Cass., n. 20292 del 2011).

Al fine del rilievo di una alterazione di tal specie, rileva innanzitutto, il mero riscontro cartolare, come nel caso del confronto tra la firma apposta sul titolo e quella (c.d. specimen) depositata dal cliente all'apertura del conto corrente, o come nel caso di specie, non trattandosi di cliente della filiale, nel caso del confronto la firma apposta su un documento di identita' e la firma apposta dinanzi al funzionario.

L'affermazione ictu oculi, oggetto di censura, si colloca, peraltro, in un congruo e logico contesto argomentativo della sentenza.

La Corte d'Appello, infatti, affermava si' che la difformita' delle firme apposte rispetto a quella impressa sulla carta d'identita' risultava percepibile ictu oculi, sicche' si doveva ritenere che nell'occasione l' (OMISSIS) non avesse agito con la necessaria attenzione che l'operazione richiedeva, ma metteva in luce che l'operazione fideiussoria veniva posta in essere da un soggetto non conosciuto in Filiale, che si rivelava inesistente in quella identita' e rimandava al decreto di sequestro nel quale nel primo capo di imputazione di faceva riferimento alla formazione e utilizzazione di false carte d'identita' una delle quali intestate all'inesistente (OMISSIS).

4. Con il quarto motivo di ricorso e' dedotta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2119 c.c., articolo 116 c.p.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3); insufficiente e contraddittoria motivazione con riguardo ad un punto decisivo della controversia costituito dalla lesione irrimediabile del rapporto di fiducia tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5), anche per la mancata valutazione delle risultanze istruttorie.

Il ricorrente contesta la valutazione effettuata dalla Corte d'Appello, circa l'idoneita' ad integrare giusta causa di licenziamento degli addebiti contestati, costituiti dalla ripetuta violazione del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 43; dalla omessa richiesta di autorizzazione in occasione dell'apertura di un conto corrente intestato a cliente residente fuori area; dalla mancanza di diligenza dimostrata in occasione della sottoscrizione del contratto di fideiussione del 24 settembre 2007.

Nel ragionamento della Corte d'Appello - che riteneva sufficienti al recesso immediato di (OMISSIS) solo la consapevole violazione di norme di legge sulla circolazione dei titoli di credito e l'omessa ottemperanza di disposizioni interne relative ai limiti posti al potere del responsabile di filiale - ad avviso del ricorrente, sussistono alcune incongruenza dovute alla mancata valutazione di elementi di prova acquisiti al processo, che inficiano la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte.

La sentenza applicherebbe l'articolo 2119 c.c., in modo non conforme sia alla giurisprudenza di legittimita', sia alle circostanze del caso concreto.

Pur affermando il rilievo da attribuire, nella valutazione della compromissione dell'elemento fiduciario, al dato soggettivo che aveva accompagnato le condotte e le storie del lavoratore, la Corte d'Appello pretermetteva tali aspetti, che, come si evinceva dall'istruttoria, mettevano in luce, in particolare: che l' (OMISSIS) non aveva favorito ne' interessi personali ne' dei clienti, che prima delle contestazioni del 12 maggio 2008 lo stesso non era stato oggetto di contestazioni, ne' di sanzioni, che il cambio di assegni costituiva prassi dell'Istituto, che il cambio assegni sul conto di F.P. serviva a permettere il rientro di quest'ultimo nei confronti dell'Istituto, che (OMISSIS) non aveva ricevuto alcun danno, che il procedimento penale che aveva dato luogo alle indagini non aveva come legittimato passivo (OMISSIS) o suoi dipendenti, che il cassiere e il Vicedirettore per il cambio assegni, avevano avuto sanzioni disciplinari conservative e non espulsive.

La motivazione, dunque, non consentirebbe di comprendere il ragionamento attraverso il quale si e' ritenuto che i fatti contestati legittimassero la sanzione espulsiva per la lesione dell'elemento fiduciario ed il rispetto del principio di proporzionalita'.

La sentenza, pur richiamando la giurisprudenza di legittimita' in materia di giusta causa del licenziamento, ha fatto erronea applicazione di detti principi violando l'articolo 2119 c.c.. Ed infatti, un'applicazione conforme ai principi di lealta' e correttezza, avrebbe dovuto far ritenere che un comportamento episodico del dipendente bancario, la cui condotta non aveva mai dato luogo a censure ed era stato giudicato positivo non e' tale da poter essere definito di particolare gravita'. La decisione impugnata non ha tenuto conto con particolar rigore dell'elemento soggettivo e del grado di colpa al fine di valutare la lesione del rapporto fiduciario, ledendo la necessaria proporzionalita' tra illecito e sanzione.

4.1. Il motivo non e' fondato e deve essere rigettato.

4.2. Va rilevato che, in ordine ai criteri che il giudice deve applicare per valutare la sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento, la giurisprudenza e' pervenuta a risultati sostanzialmente univoci affermando ripetutamente (come ripercorso in Cass., n. 6498 del 2012, n. 5095 del 2011) che per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravita' dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensita' dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalita' fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare. Anche nell'ipotesi in cui la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, il giudice investito della legittimita' di tale recesso deve comunque valutare alla stregua dei parametri di cui all'articolo 2119 c.c., l'effettiva gravita' del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, con l'ulteriore precisazione secondo cui la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non vincola il giudice, dato che questi deve sempre verificare, stante l'inderogabilita' della disciplina dei licenziamenti, se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa, di cui all'articolo 2119 c.c., e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalita', il fatto addebitato sia di entita' tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore (Cass., n. 16260 del 2004, Cass., n. 5103 del 1998).

E' stato altresi' precisato (Cass., n. 25743 del 2007) che il giudizio di proporzionalita' o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso - istituzionalmente rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravita' dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'articolo 1455 c.c., sicche' l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (Legge n. 604 del 1966, articolo 3) ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (articolo 2119 c.c.).

Tale giudizio e' rimesso al giudice di merito la cui valutazione e' insindacabile in sede di legittimita' se sorretta da adeguata motivazione, dovendo ritenersi (Cass., n. 21965 del 2007) al riguardo che spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della proporzionalita' della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non e' rinnovabile in sede di legittimita', bensi' censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (cfr., altresi', ex plurimis, Cass. n. 7948 del 2011, n. 6823 del 2004).

In tema di ambito dell'apprezzamento riservato al giudice del merito, e' stato condivisibilmente affermato (cfr. fra le altre, Cass. n. 8254 del 2004) che la giusta causa di licenziamento, quale fatto che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto, e' una nozione che la legge, allo scopo di un adeguamento delle norme alla realta' da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modello generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.

Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione e' quindi deducibile in sede di legittimita' come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici.

A sua volta, Cass. n. 9266 del 2005 ha ulteriormente precisato che l'attivita' di integrazione del precetto normativo di cui all'articolo 2119 c.c., (norma c.d. elastica) compiuta dal giudice di merito - ai fini della individuazione della giusta causa di licenziamento - mediante riferimento alla "coscienza generale", e' sindacabile in cassazione a condizione, pero', che la contestazione del giudizio valutativo operato in sede di merito non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di non coerenza del predetto giudizio rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realta' sociale.

4.3. Occorre premettere che l'irregolare negoziazione di assegni bancari non trasferibili, costituiva oggetto di contestazione per la violazione del Regio Decreto n. 1736 del 1993, articolo 43, e dunque non si trattava di operazioni che potevano essere attuate secondo prassi aziendali in ragione del chiaro disposto normativo.

4.4. La Corte d'Appello con motivazione congrua e logica, ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi.

Ed infatti, il giudice di secondo grado ha ritenuto che le contestazioni risultate provate (violazione articolo 43 legge bancaria, apertura conto corrente senza autorizzazione della srl (OMISSIS), mancata diligenza nella sottoscrizione del contratto di fideiussione), in ragione del peculiare ruolo svolto dal' (OMISSIS) quale responsabile di filiale incidevano sull'affidamento nella corretta esecuzione della prestazione da parte del dipendente, chiamato a garantire che l'operativita' della struttura sia improntata al rispetto delle normative di riferimento per l'operativita' bancaria e alle disposizioni interne di istituto, come enunciato nel regolamento interno, giustificando la sanzione espulsiva.

Ne' puo' assumere rilievo la diversita' delle sanzioni irrogate agli altri dipendenti. Ed infatti, tenuto conto che questa Corte ha affermato che ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore licenziato sia stato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, e' di regola irrilevante che un'analoga inadempienza, commessa da altro dipendente, sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro; nondimeno, l'identita' delle situazioni riscontrate puo' essere valorizzata dal giudice per verificare la proporzionalita' della sanzione adottata, privando, cosi', il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa (Cass., n. 10550 del 2013), nella specie il ruolo e la responsabilita' facenti capo all' (OMISSIS) legittimano, come ritenuto dalla Corte d'Appello la sanzione irrogata.

4.5. Deve infine rilevarsi che, per altri versi, i motivi, di ricorso, anche in ragione dei diversi documenti integralmente riprodotti nel corpo del ricorso e degli stralci dei verbali istruttori, riportati a sostegno della proprie argomentazioni, si traducono in una richiesta di riesame nel merito che non puo' trovare ingesso nel giudizio di legittimita'.

5. Il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro tremilacinquecento per compenso professionale, oltre euro cinquanta per esborsi e accessori.

INDICE
DELLA GUIDA IN Lavoro

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3439 UTENTI