Casa:
Il marito di mia cognata ha fatto pervenire alla moglie tramite legale una lettera x richiesta di se...
Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore
Quesito risolto:
Il marito di mia cognata ha fatto pervenire alla moglie tramite legale una lettera x richiesta di separazione nella quale stabilisce in € -- il mantenimento della moglie e delle figlie. La casa nella quale vivono é in comproprietá e non é gravata da mutui ma si trova in un condominio. La moglie ha ereditato dalla zia una vecchia casa interamente da ristrutturare e, quindi, non abitabile, che ha messo in vendita da subito senza alcun esito. Inoltre essendo venuta a mancare la mamma lo scorso anno ha altresì ereditato un quarto della casa materna anch'essa in vendita. Il marito, dopo aver chiesto la separazione, ha abbandonato la casa , dove viveva con la famiglia, e di proprietà al --% con la moglie, portando via con la forza anche la cagnolina di otto anni che ha sempre vissuto in quella casa, é sempre stata accudita dalla moglie e risulta anche intestata alla stessa e non a lui. É passato più di un mese da quando il marito ha lasciato la casa e, benché sollecitato, si é rifiutato di dire quale é la sua residenza, non risponde al telefono e non vuole riportare il cane nella casa dove ha sempre vissuto. La figlia minore gli ha chiesto di andare a trovarlo ma lui si é rifiutato. L'unico modo di incontrarlo é nel posto di lavoro dove si comporta in modo antipatico e scostante elargendo il mantenimento. L'avvocato di mia cognata mi sembra troppo morbido e finora non ha ottenuto nulla adducendo il fatto che potrebbero intervenire gli assistenti sociali visto che c'é un minore. In sintesi le chiedo:
- É obbligato a comunicare la sua residenza? Se sì come si può fare visto che con le buone maniere la famiglia non ci é riuscita?
- Come lo si può costringere a riportare il cane a casa?
- come si puó ottenere un giusto mantenimento per la moglie e le figlie e le spese per la casa, bollette, scuola etc..... ? Che consenta lo stesso tenore di vita che avevano prima della sua richiesta di separazione?
Per altre delucidazioni può contattarmi al cellulare ---- grazie saluti!
Inviato: 3556 giorni fa
Materia: Divorzio
Pubblicato il: 09/02/2015
Riscontro la sua richiesta di consulenza come appresso.
Premetto chela regolamentazione dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli è bene che venga sottoposta al vaglio e controllo del Giudice della Separazione.
Esaminiamo le singole questioni.
Innanzitutto se non si conosce dove vive il coniuge, tutte le comunicazione si effettuano all'indirizzo di residenza anagrafica o anche presso il posto di lavoro, ex art.--- c.p.c --- cp.c. che da quanto mi sembra di capire è noto.
Non si può imporre di comunicar la residenza effettiva.
Può imporlo il Giudice della Separazione se affida anche al marito di sua cognata la figlia in modo da poter consentire gli incontri i contati etc.
Riguardo al cane, faccio presente quanto segue.
Con l'approvazione della legge -- luglio ----, n. ---, con l'introduzione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, ha reso ancora più evidenti le mancanze nell'ambito civilistico. In particolare dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile è aggiunto il “Titolo XIV-bis degli animali” in cui l'art. ----ter (Affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi) recita: In caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell'animale, sentiti i coniugi, i conviventi, la prole e, se del caso, esperti di comportamento animale, attribuisce l'affido esclusivo o condiviso dall'animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il tribunale è competente a decidere in merito all'affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione della convivenza more uxorio.
In sede civilistica però non c'è normativa.
Le segnalo però un precedente del Tribunale di Foggia, che ha applicato per analogia, la normativa sui figli
Il Presidente del Tribunale di Foggia, in sede di provvedimenti temporanei in una causa di separazione, infatti, affidava il cane al marito indipendentemente dall'intestazione formale. Il giudice ha così privilegiato l'interesse materiale e spirituale-affettivo dell'animale conteso, affidando lo stesso al coniuge che, secondo la istruttoria, era risultato essere quello che maggiormente assicurava il migliore sviluppo possibile dell'identità dell'animale (in questo caso l'ex marito, a differenza di quanto accade usualmente per un figlio minore), lasciando al coniuge risultato meno idoneo (la moglie) la possibilità del cosiddetto “diritto di visita” per alcune ore determinate nel corso della giornata.
Il magistrato foggiano si è, quindi, pronunciato, affermando che “il giudice della separazione può ben disporre, in sede di provvedimenti interinali, che l'animale d'affezione, già convivente con la coppia, sia affidato ad uno dei coniugi con l'obbligo di averne cura, e statuire a favore dell'altro coniuge il diritto di prenderlo e tenerlo con sé per alcune ore nel corso di ogni giorno”. L'ordinanza è interessante e, di fatto, applica per analogia quanto previsto dal codice civile per i figli minori.
Per quanto riguarda il mantenimento è ovvio che lo stesso deve essere adeguato al tenore di vita tenuto durante il matrimonio, ove possibile.
Tanto premesso, è possibile mezzo di indagini, che vengono svolte dalla Guardia di Finanza di verificare i redditi effettivi e non rilevando quelli formalmente dichiarati.
Basta in sede di separazione, formulare la relativa istanza al Giudice della separazione, in modo che autorizzi le indagini tributarie.
Entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli.
Anche la figlia maggiorenne se non è autosufficiente, ha diritto al mantenimento.
Se però sua cognata non lavora, non deve dare alcunchè.
E' facile sostenere che con le difficoltà odierne di reperire un lavoro, non vi sia la possibilità di procurarsi un reddito.
Gli immobili non abitabili non costituiscono reddito.
Basta documentare il tutto.
In sede di separazione, si decide anche di affidare i figli, in questo caso la figlia minorenne.
La regola è l'affidamento congiunto.
La eccezione è quello esclusivo in favore di un solo coniuge ma in casi rari e per situazioni gravi.
In sintesi, in difetto di accordo per i figli, il mantenimento, il cane etc., è il giudice della separazione che provvede a regolare il tutto.
Se controparte ha chiesto la separazione, sua cognata dovrà costituirsi per far valere le sue ragioni in sede giudiziale.
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti o assistenza.
» Fai la tua domanda ai nostri avvocati esperti in Divorzio
INDICE
DELLA GUIDA IN Divorzio
ULTIMI QUESITI LEGALI
OPINIONI DEI CLIENTI
Bruno Palumbo da Roma | [03/12/2019]
Competenza e correttezza.
Marco Coretti, Dirigente in pensione da Civitella Paganico | [07/10/2019]
Il parere è esaustivo, dettagliato e ricco di riferimenti normativi che pongono nella giusta prospettiva il problema evidenziato, ne consentono un approccio obiettivo, utile ad orientarsi per una sua efficace soluzione.