Per puro caso ho scoperto degli scambi di telefonate tra mia moglie ed il suo ex convivente, vorrei ...

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Quesito risolto:
Per puro caso ho scoperto degli scambi di telefonate tra mia moglie ed il suo ex convivente, vorrei sapere se in una causa di separazione puo' essere chiesta la separazione con addebito, e siccome di queste telefonate ho solo il traffico cartaceo, se e' possibile richiedere legalmente al gestore telefonico le registrazioni delle conversazioni.
Inviato: 3491 giorni fa
Materia: Divorzio
Pubblicato il: 02/10/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3489 giorni fa
In risposta al quesito proposto e sulla base dei dati disponibili può osservarsi quanto segue.
In tema matrimoniale, sebbene il nostro codice fosse ispirato, secondo i canoni cristiani, al principio dell'indissolubilità del vincolo, il legislatore, con vari interventi specifici e mirati, ha introdotto l'istituto della separazione personale tra i coniugi.
Tanto nei casi si realizzi un'incompatibilità caratteriale insuperabile tra i coniugi tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e/o recare pregiudizio alla prole.
La separazione personale dei coniugi è un istituto che, però, ha carattere sostanzialmente transitorio in quanto può essere fatta cessare in qualsiasi momento attraverso la riconciliazione dei coniugi oppure evolversi (decorso il minimo termine di tre anni) nel divorzio.
La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Si avrà separazione giudiziale quando non vi è l'accordo tra i coniugi sul fatto di chiedere la separazione ovvero sulle condizioni della stessa.
Tale tipologia consente anche ad uno solo dei coniugi di richiedere la separazione.
Qualora, peraltro, sia possibile far risalire la responsabilità del fallimento della vita in comune alla violazione da parte di uno dei coniugi degli obblighi matrimoniali (fedeltà, coabitazione, cura della prole), il giudice, a fronte di apposita domanda, può dichiarare nella sentenza a quale dei coniugi sia addebitata la separazione.
L'addebito della separazione, dunque, presuppone la violazione dei doveri coniugali derivanti dal matrimonio e la concausalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della convivenza.
Tale rapporto di causalità deve essere oggetto di specifica prova da parte del coniuge che ne abbia fatto richiesta.
Pertanto, l'infedeltà rileva ai fini dell'addebitabilità laddove abbia originato l'intollerabilità della convivenza dovendo ritenersi sufficiente a giustificare l'addebito ove non risulti accertata una crisi del rapporto coniugale preesistente alla relazione extraconiugale intrattenuta da uno dei coniugi.
Ne consegue che è onere dell'organo giudicante accertare (e della controparte provare) se il comportamento trasgressivo di uno dei coniugi sia stato la causa scatenante della rottura del rapporto verificando la sussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti addebitabili a uno o a entrambi i coniugi e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza (Tribunale Milano, sez. IX, --.--.----, n. ----).
La pronuncia di addebito della separazione, comunque, non genera particolari conseguenze salvo che il coniuge a cui sia addebitata la separazione non ha diritto ad ottenere l'assegno di mantenimento e perde la maggior parte dei diritti successori nei confronti dell'ex coniuge.
Si avrà, invece, separazione consensuale quando gli ex coniugi decidono di separarsi di comune accordo e concordano a priori o in corso di causa tutte le condizioni della separazione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge, diritti di visita dei figli, mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
Perché tale accordo produca effetti giuridici occorre che lo stesso sia omologato, con decreto, dal Tribunale.
Le condizioni stabilite in sede di separazione consensuale potranno, comunque, essere sempre oggetto di modifica o revoca nell'ipotesi in cui sopravvengano fatti nuovi che mutino la situazione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.
Questo un breve quadro della normativa applicabile al caso di specie che ci consente di rispondere ai quesiti posti con la richiesta di parere.
Come visto in precedenza le motivazioni per richiedere la separazione con addebito devono essere di particolare rilevanza e, comunque, devono essere oggetto di specifica prova circa il nesso di causalità con i motivi della separazione e dell'intollerabilità della convivenza matrimoniale.
Secondo quanto affermato dalla oramai costante giurisprudenza sul punto, ai fini dell'addebitabilità della separazione, è necessario che la violazione dei doveri in parola sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza (cfr Cass. civ. sez. I, --.--.----).
Ai fini dell'addebitabilità è necessario, dunque, l'accertamento del nesso di causalità anche perché in assenza della prova di questa consequenzialità numerose previsioni, pur in presenza di tradimenti, non hanno attribuito la responsabilità della rottura della convivenza al coniuge colpevole.
Nel caso di specie, stante quanto esposto, mi sembra opportuno valutare con molta attenzione le motivazioni che la indurrebbero a chiedere la separazione con addebito atteso che le semplici risultanze di intervenuti colloqui telefonici con l'ex convivente non dovrebbero costituire idoneo riscontro probatorio per l'accertamento del nesso di causalità.
In ogni caso l'addebito della separazione non comporta grosse conseguenze, come visto in precedenza, atteso che il coniuge addebitato non avrà alcun diritto all'assegno di mantenimento (art. ---, I comma c.c.), e non avrà diritti successori nei confronti dell'altro coniuge.
In merito alle telefonate occorre dire che non può avvenire in alcun modo la registrazione, nemmeno da parte del gestore telefonico che può solo conservare l'elenco di tabulati telefonici.
Invero, le intercettazioni telefoniche sono possibili solo dietro specifica autorizzazione della magistratura.
Pertanto, la richiesta di sapere a chi sia riferibile un numero di cellulare ovvero il contenuto di sms o mms non può essere possibile atteso che si verrebbe a violare il diritto alla privacy, diritto costituzionalmente garantito.
Risulta, pertanto, assolutamente vietato, da parte di soggetti privati e/o investigatori, senza preventiva autorizzazione della magistratura, effettuare intercettazioni telefoniche e/o ambientali ai danni di altri soggetti.
Riterrei, pertanto, che, nel caso di specie, non sia possibile procedere alle intercettazione delle telefonate tra sua moglie e il suo ex convivente.
In conclusione le consiglierei di valutare bene il da farsi e di chiarire i termini della vicenda con sua moglie prima di procedere, eventualmente e come estrema ratio, con la richiesta di separazione.
Resto a disposizione per ogni chiarimento e per quant'altro.

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Il Cliente ha chiesto un chiarimento: 3488 giorni fa
La lunga dissertazione sulla normativa in materia da Ella esposta, pur essendo impeccabile da un punto di vista dottrinale, non esaurisce la richiesta da me posta col quesito, carente di elementi devo riconoscerlo e troppo breve per fotografare la situazione nella quale mi trovo, a conforto di tutto cio' integro con i seguenti elementi: sono coniugato da dieci anni senza prole con una donna straniera divenuta cittadina italiana dopo il matrimonio, sono in possesso della casa di abitazione ereditata dai genitori al -- per cento col mio unico fratello dopo la loro morte, mia moglie di comune accordo adopera due telefoni cellulari le cui schede sono intestate al sottoscritto, per cui la presunta violazione della privacy non sussiste in quanto i gestori telefonici mettono a disposizione sui rispettivi siti internet tutte le informazioni che interessano l'intestatario della scheda, ivi incluse le richieste dei numeri in chiaro delle telefonate effettuate, siccome il traffico telefonico sospetto e' avvenuto tra mia moglie ed il suo ex convivente-fidanzato di circa ----- anni orsono, non vi e' dubbio che tali conversazioni, che sono avvenute per tutto il mese di luglio ed agosto quasi con cadenza giornaliera, mesi in cui io e mia moglie eravamo lontani dalla residenza abituale per vacanza al mare, non vi e' dubbio dicevo, che trattasi di conversazioni a sfondo amoroso o di tradimento del rapporto coniugale, visto che sono regolarmente sposato, per cui il conforto delle registrazioni delle conversazioni darebbero certezza al presunto tradimento.
Su indicazione stessa degli operatori telefonici, da me interpellati, sarebbe dovuta pervenire specifica richiesta in tal senso in quanto, le registrazioni delle telefonate vengono rilasciate in sede penale su richiesta del magistrato, per cui il traffico telefonico e' tutt'altro che cartaceo, ma e' soprattutto digitale, cioe' registrato, se per questi specifici casi non puo' essere rilasciata nessuna registrazione sara' per un altro motivo e non perche' la registrazione non esiste.
L'addebito nella separazione interessa sopratutto per il pagamento dell'eventuale mantenimento, che sarebbe una beffa oltre al tradimento presunto e non perfettamente comprovato.
Per tulle le altre possibili eventualita' di riconciliazione, e' stato tentato tutto il possibile, ma la risposta ultima e' sempre la stessa da parte di mia moglie: "la questione non ti deve interessare".
Saluto cordialmente.
 
Il Professionista ha risposto: 3486 giorni fa
Come già esposto nel parere, nei termini generali che le scarne informazioni consentivano, la comprovata infedeltà del coniuge può essere tenuta in considerazione ai fini dell'addebitabilità solo ove sia la causa scatenante dell'intollerabilità della convivenza e della crisi del rapporto coniugale.
Sarà, pertanto, opportuno dimostrare, in sede di separazione, che il comportamento trasgressivo di sua moglie sia stato la causa scatenante della rottura del rapporto e che non vi siano pregresse motivazioni, addebitabili all'uno o all'altro coniuge, che abbiano influito sulla rottura del rapporto matrimoniale.
Per quanto riguarda la registrazione delle telefonate, come riferito, sono possibili solo dietro specifica autorizzazione della magistratura che, naturalmente, potrà autorizzarle solo in ipotesi di profili penali, nel caso di specie, insussistenti.
Sarà, dunque, necessario adoperarsi in maniera diversa al fine di individuare documentazione idonea a provare il tradimento così da collegarlo causalmente alla fine del rapporto matrimoniale.
Sotto questo aspetto, infatti, solo la sussistenza di questo collegamento causale potrebbe generare l'addebito della separazione a sua moglie e liberarla dall'obbligo del mantenimento.

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